Corte di cassazione penale sez. un., 1 luglio 2014, n. 28270 (c.c. 24 aprile 2014)

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giur
6/2014 Arch. nuova proc. pen.
CONTRASTI
ai giudici si accompagni a modif‌iche le quali, per la loro
natura, siano in grado di inf‌luire in peius sul trattamento
dell’imputato. In tal modo coinvolgendo direttamente le
facoltà difensive, compromesse “inopinatamente” da un
aggravamento del quadro dell’accusa.
Una prospettiva, dunque, del tutto diversa dalla ipotesi
che viene qui in risalto, per la quale, vertendosi in tema di
emendatio libelli migliorativa, la stessa poteva (e doveva)
formare oggetto di una domanda - ai f‌ini della attivazione
del procedimento di oblazione - che l’imputato stesso - e la
sua difesa tecnica - erano in grado di devolvere al giudice,
senza la necessità di chiamare in causa una ipotetica “suf-
f‌iciente prevedibilità” della diversa qualif‌icazione giuridica
assegnata al fatto dal giudice nella sentenza di condanna.
6. Deve dunque conclusivamente enunciarsi il seguen-
te principio di diritto:
“Ove la contestazione elevata nei confronti dell’im-
putato faccia riferimento ad un reato per il quale non
è consentita né l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162
c.p. né quella speciale di cui all’art. 162-bis c.p., qualora
l’imputato ritenga non corretta la relativa qualif‌icazione
giuridica del fatto e intenda sollecitare una diversa qua-
lif‌icazione che ammetta il procedimento di oblazione di
cui all’art. 141 disp. att. c.p.p., è onere dell’imputato stesso
formulare istanza di ammissione all’oblazione in rapporto
alla diversa qualif‌icazione che contestualmente solleciti
al giudice di def‌inire, con la conseguenza che - in man-
canza di tale richiesta - il diritto a fruire della oblazione
stessa resta precluso ove il giudice provveda di uff‌icio, a
norma dell’art. 521, comma 1, c.p.p., ad assegnare al fatto
la diversa qualif‌icazione che consentirebbe l’applicazione
del benef‌icio, con la sentenza che def‌inisce il giudizio».
7. Venendo all’esame del ricorso, va rilevato come lo
stesso si limiti, in concreto, a sollecitare null’altro che una
pronuncia “di mero principio”, dal momento che l’oggetto
delle doglianze si concentra esclusivamente sulla manca-
ta previsione di un meccanismo che consenta all’imputato
di fruire della oblazione, ove a seguito di diversa qualif‌i-
cazione giuridica del fatto, il reato ritenuto in sentenza
ammetta astrattamente la proponibilità della domanda
di oblazione. Si tratta, quindi, di una censura meramente
ipotetica, rispetto alla quale difetta qualsiasi concreto
interesse, dal momento che in nessuna sede l’imputato
ha formulato la relativa richiesta né ha manifestato l’in-
tenzione di avanzare la pertinente domanda. Con l’ovvia
conseguenza che la pronuncia rescindente di questa Corte
- che pure il ricorrente sollecita - risulterebbe nella specie
priva di qualunque contenuto, dal momento che l’alter-
nativa alla sentenza di condanna, vale a dire l’oblazione,
non è neppure astrattamente ipotizzabile, proprio per l’as-
senza del relativo presupposto essenziale, rappresentato,
appunto, dalla istanza dell’imputato.
8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali ed al versamento alla cassa delle ammende di una
somma che si stima equo determinare in mille euro, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella
corte di cassazione penaLe
sez. un., 1 LugLio 2014, n. 28270
(c.c. 24 apriLe 2014)
pres. santacroce – est. rotundo – p.m. destro (parz. diff.) – ric. p.g. in
proc. sandomenico
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Rie-
same y Ineff‌icacia sopravvenuta del provvedimento
y Nuova emissione di misura cautelare y Interroga-
torio dell’indagato y Necessità y Esclusione y Limiti.
. Nell’ipotesi di emissione di nuova misura cautelare
custodiale in seguito alla dichiarazione di ineff‌icacia,
ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., di quella
precedente, il giudice per le indagini preliminari non
ha il dovere di interrogare l’indagato prima di ripri-
stinare nei suoi confronti il regime custodiale e non è
tenuto a reiterare l’interrogatorio di garanzia neanche
successivamente, sempre che l’interrogatorio sia stato
in precedenza regolarmente espletato e sempre che
la nuova ordinanza cautelare non contenga elementi
nuovi e diversi rispetto alla precedente. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 309) (1)
(1) Con questa interessante sentenza le SS.UU. risolvono un con-
trasto giurisprudenziale relativo alla questione se sia necessario il
previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare,
a seguito di dichiarazione di ineff‌icacia di quella precedente, per il
mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame. Secondo
l’orientamento maggioritario, qualora un’ordinanza restrittiva della
libertà personale sia divenuta ineff‌icace per vizi di forma, non è ne-
cessario un nuovo interrogatorio dell’indagato per l’emissione di una
seconda ordinanza custodiale. In tal senso, v. Cass. pen., sez. II, 27
febbraio 2013, n. 9258, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna e Cass.
pen., sez. I, 28 maggio 2003, n. 23482, in questa Rivista 2004, 359. So-
stanzialmente alle medesime conclusioni perviene anche Cass. pen.,
sez. un., 8 novembre 2001, n. 39618, ivi 2002, 59, con riferimento al
caso in cui la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia
rinnovata ad opera di quello competente. Contra, nel senso che è ille-
gittima l’ordinanza di custodia cautelare motivata “per relationem” ad
altra ordinanza - dichiarata ineff‌icace per inosservanza del termine
stabilito per la decisione del giudice del riesame (art. 309, comma
decimo, c.p.p.) - e adottata in assenza del previo interrogatorio, v.
Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2011, n. 5135, ivi 2012, 452.
svoLgimento deL processo
1. Con ordinanza in data 8 luglio 2013, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Perugia, nell’ambito
di un procedimento penale iscritto per il delitto di cui
all’art. 455 c.p., ha applicato a Giovanni Sandomenico la
misura cautelare degli arresti domiciliari.
Posta in esecuzione la misura in data 18 luglio 2013,
nei termini di legge (il successivo 23 luglio 2013) è stato
espletato l’interrogatorio di garanzia dell’indagato, che si
è avvalso della facoltà di non rispondere.
Contro il provvedimento cautelare Giovanni Sando-
menico ha proposto, in data 24 luglio 2013, richiesta di
riesame; e in data 6 agosto 2013, prendendo atto della
mancata trasmissione da parte del Pubblico Ministero -
entro il termine di cui all’articolo 309, comma 5, c.p.p. -
degli atti sui quali si fondava la disposta misura cautelare,

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