Corte di cassazione penale sez. un., 22 luglio 2014, n. 32351 (ud. 26 giugno 2014)

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Arch. nuova proc. pen. 6/2014
Contrasti
corte di cassazione penaLe
sez. un., 22 LugLio 2014, n. 32351
(ud. 26 giugno 2014)
pres. santacroce – est. macchia – p.m. destro (diff.) – ric. tamborrino
Reato y Estinzione (Cause di) y Oblazione y Richie-
sta y Reato contestato insuscettibile di oblazione y
Possibilità di una diversa qualif‌icazione giuridica
compatibile con la concessione del benef‌icio y Ri-
chiesta di oblazione da parte dell’imputato y Neces-
sità y Mancata presentazione dell’istanza al giudice
procedente y Conseguenze.
. Ove la contestazione elevata nei confronti dell’impu-
tato faccia riferimento ad un reato per il quale non è
consentita né l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162
c.p. né quella speciale di cui all’art. 162-bis c.p., qua-
lora l’imputato ritenga non corretta la relativa quali-
f‌icazione giuridica del fatto e intenda sollecitare una
diversa qualif‌icazione che ammetta il procedimento
di oblazione di cui all’art. 141 disp. att. c.p.p., è onere
dell’imputato stesso formulare istanza di ammissione
all’oblazione in rapporto alla diversa qualif‌icazione
che contestualmente solleciti al giudice di def‌inire,
con la conseguenza che - in mancanza di tale richie-
sta - il diritto a fruire della oblazione stessa resta pre-
cluso ove il giudice provveda di uff‌icio, a norma dell’art.
521, comma 1, c.p.p., ad assegnare al fatto la diversa
qualif‌icazione che consentirebbe l’applicazione del be-
nef‌icio, con la sentenza che def‌inisce il giudizio. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 162; c.p., art. 162 bis; att. c.p.p., art.
141; d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44) (1)
(1) Con questa sentenza le SS.UU. sono state chiamate a risolvere
un contrasto giurisprudenziale in tema di oblazione. In particolare
il quesito sottoposto alle stesse è se la restituzione nel termine per
proporre la domanda di oblazione trovi applicazione solo nel caso in
cui la modif‌ica della imputazione avvenga ad opera del pubblico mi-
nistero ovvero anche nella ipotesi in cui sia il giudice ad attribuire al
fatto una diversa qualif‌icazione giuridica, che consenta l’applicazione
dell’oblazione, prescindendo dalla preventiva richiesta dell’imputato.
A riguardo, in giurisprudenza, si sono evidenziati vari orientamenti.
Secondo quello prevalente, espresso dalle SS.UU. 2 marzo 2006, n.
7645, in Riv. pen. 2006, 529 e riaffermato anche dalla pronuncia in
epigrafe, in assenza di modif‌ica della contestazione da parte del pub-
blico ministero ed in presenza di una diversa qualif‌icazione giuridica
del fatto da parte del giudice, non avrebbe potuto trovare applicazione
la disposizione dell’art. 141, comma 4-bis, disp. att. c.p.p. Secondo al-
tro orientamento, sostenuto da Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 2005, n.
2610, ivi 2006, 366, relativamente al termine per accedere all’oblazio-
ne prima dell’apertura del dibattimento, l’imputato non può dolersi
dell’impossibilità di addivenire all’oblazione, nel caso di derubricazio-
ne in reato oblabile di una contestazione in origine preclusiva di detta
causa estintiva, qualora non abbia tempestivamente invocato la più
favorevole qualif‌icazione giuridica del fatto e, conseguentemente, la
possibilità di essere ammesso all’oblazione stessa. Minoritario appa-
re l’indirizzo di Cass. pen., sez. III, 15 settembre 1999, n. 10634, ivi
2000, 189, secondo cui, qualora, all’esito del giudizio di primo grado,
l’imputato venga dichiarato responsabile di un reato che, a differenza
di quello originariamente contestato, rende possibile l’estinzione
mediante oblazione, deve ammettersi che la relativa domanda possa
essere avanzata in sede di appello, trovando in tal caso applicazione
analogica la disciplina prevista dall’art. 604, comma 7, c.p.p. per il
caso in cui il giudice d’appello riconosca erronea la reiezione della
domanda di oblazione da parte del giudice di primo grado. Inf‌ine,
secondo un terzo orientamento, qualora l’estinzione del reato per
oblazione divenga possibile solo in seguito alla modif‌ica dell’origi-
naria imputazione disposta con la sentenza pronunciata all’esito del
dibattimento, con la quale venga inf‌litta la pena per il reato in essa
ritenuto, il giudice, con la stessa sentenza, deve rimettere in termini
l’imputato per consentirgli di presentare domanda di oblazione, ai
sensi dell’art. 141 comma 4 bis disp. att. c.p.p., subordinando l’eff‌i-
cacia della condanna alla inutile scadenza del termine assegnato o
al mancato pagamento tempestivo della somma dovuta; pertanto, se
la procedura di oblazione si perfeziona con il pagamento della somma
dovuta, il reato deve essere dichiarato estinto, ad istanza di parte, dal
giudice dell’esecuzione, competente ai sensi dell’art. 676 c.p.p., altri-
menti la condanna diviene eff‌icace ed eseguibile. In tal senso, v. Cass.
pen., sez. II, 7 ottobre 2002, n. 33420, ivi 2003, 627, con nota di LUCA
CREMONESI, Derubricazione del reato in sentenza ed oblazione.
svoLgimento deL processo
1. Con sentenza del 9 maggio 2013, il Tribunale di Lec-
ce, sez. dist. di Maglie, ha dichiarato Tamborrino Emanue-
le del reato previsto dall’art. 44, lett. a), D.P.R. n. 380 del
2001, così modif‌icata la originaria imputazione dell’art.
44, lett. b), dello stesso D.P.R., condannandolo alla pena
di euro 6.000 di ammenda e concedendo al medesimo il
benef‌icio della sospensione condizionale della pena.
L’imputato era stato tratto a giudizio per avere, in con-
corso con il titolare della ditta esecutrice dei lavori e con il
progettista e direttore del lavori, poi entrambi assolti per non
aver commesso il fatto, realizzato un balcone, un vano e una
veranda in totale difformità rispetto al permesso di costruire
rilasciato dal Comune di Martano. Il Tribunale, all’esito della
istruttoria dibattimentale, aveva attribuito rilevanza decisi-
va alla violazione delle distanze del fabbricato conf‌inante ed
alla inottemperanza alle prescrizioni imposte con il permes-
so di costruire, il che aveva determinato la inquadrabilità del
fatto nella previsione dettata dall’art. 44, lett. a), D.P.R. n.
380 del 2001, e non sotto la più grave previsione della lettera
b) del medesimo articolo, come in origine contestato.
2. Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il difensore, il quale ha rassegnato tre motivi di
impugnazione.

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