Corte di cassazione penale sez. V, ord. di rinvio 22 luglio 2014, n. 32353 (ud. 16 maggio 2014)

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Arch. nuova proc. pen. 6/2014
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
corte di cassazione penaLe
sez. v, ord. di rinvio 22 LugLio 2014, n. 32353
(ud. 16 maggio 2014)
pres. duboLino – est. guardiano – p.m. izzo (diff.) – ric. g.m.
Misure di prevenzione y Procedimento y Impugna-
zioni y Per violazione di legge y Limiti alla censu-
rabilità in Cassazione y Presunta violazione degli
artt. 3 e 4 Cost. in relazione all’art. 4, comma 1, L.
1423/1956 e all’art. 3 ter, comma 2, L. 575/1965 y
Questione non manifestamente infondata di legit-
timità costituzionale.
. Non è manifestamente infondata, con riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzio-
nale del combinato disposto dell’art. 4, comma 1, della
legge n. 1423/1956 e dell’art. 3 ter, comma 2, della legge
n. 575/1965 (ora, rispettivamente, artt. 10, comma 3, e
27, comma 2, del D.L.vo n. 159/2011), nella parte in cui
limitano alla sola violazione di legge la proponibilità
del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di
conf‌isca adottati nell’ambito dei procedimenti di pre-
venzione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 606; l. 27 dicem-
bre 1956, n. 1423, art. 4; l. 31 maggio 1965, n. 575, art.
3 ter) (1)
(1) La Corte costituzionale si è già espressa, con sentenza 4 novembre
2004, n. 321, in www.giurcost.it, nel senso di dichiarare infondata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità dell’art.
4, undicesimo comma, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza
[e per la pubblica moralità]», nella parte in cui, limitando alla sola
violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d’appello
in materia di misure di prevenzione, esclude la ricorribilità in cas-
sazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale.
La prevalente giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere
ammissibile il ricorso per cassazione, nel procedimento di prevenzio-
ne, solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della
motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne conte-
sti l’inesistenza o la mera apparenza. Ex multis, v. Cass. pen., sez. VI,
21 agosto 2013, n. 35240, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna;
Cass. pen., sez. VI, 14 maggio 2013, n. 20816, ibidem e Cass. pen., sez.
V, 24 maggio 2010, n. 19598, in questa Rivista 2011, 473.
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
Con decreto pronunciato il 4 novembre 2011 la corte
di appello di Reggio Calabria, sezione misure di preven-
zione di pubblica sicurezza, confermava il decreto con cui
il Tribunale di Reggio Calabria, in data 23 febbraio 2011,
aveva applicato a G.M. la misura di prevenzione personale
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la
durata di anni tre, con l’obbligo di soggiorno nel comune di
residenza, del versamento della cauzione di Euro 5000,00
entro dieci giorni dall’inizio della esecuzione della sud-
detta misura di prevenzione e con le ulteriori prescrizioni
indicate nel decreto in questione.
Con il medesimo provvedimento la corte territoriale,
su appello proposto dal pubblico ministero, applicava al
G. la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e
della conf‌isca, avente ad oggetto i beni immobili indicati
nel precedente decreto di sequestro n. 18/2010, emesso
dal Tribunale di Reggio Calabria in data 3 maggio 2010/6
maggio 2010, di cui lo stesso tribunale aveva disposto il
dissequestro e la restituzione agli aventi diritto con il
menzionato provvedimento del 23 febbraio 2011.
2. Avverso il decreto della Corte di appello di Reggio
Calabria, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso
il G., a mezzo dei suoi difensori di f‌iducia, articolando di-
stinti motivi di ricorso.
3. Nel ricorso a f‌irma dell’avv. Vincenzo Nico D’Ascola,
vengono dedotti tre motivi di ricorso.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di
cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), “per inesistenza e
mera apparenza della motivazione in relazione al giudizio
di attualità e pericolosità sociale al f‌ine dell’applicazione
della misura di prevenzione personale”, evidenziando come
la corte territoriale, nel disattendere i motivi di appello
“in punto di permanenza ed attualità della pericolosità
sociale” del proposto, da un lato non abbia preso in consi-
derazione il lungo periodo di detenzione cautelare sofferta
dal G. “in epoca successiva al fatto di reato contestato nel
giudizio penale”, dall’altro abbia reso una motivazione
meramente apparente, dunque mancante, nell’affermare
che i rapporti tra l’associazione a delinquere di stampo
maf‌ioso, nota come “cosca Alvaro” ed il suddetto G., sa-
rebbero proseguiti anche dopo l’attentato incendiario da
quest’ultimo subito proprio ad opera della summenzionata
associazione, nel novembre del 2005.
In particolare il giudice di secondo grado, ad avviso del
ricorrente, non avrebbe indicato gli elementi probatori
sui quali ha fondato il suo convincimento in ordine a tale
circostanza come pure all’ulteriore assunto secondo cui il
G., nello stesso periodo di tempo, avrebbe effettuato delle
operazioni di investimento nel settore immobiliare nell’in-
teresse della “cosca Alvaro”.
Al riguardo si pone in luce che, tanto nella decisione di
primo grado (sentenza n. 150/2010 pronunciata del giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Ca-
labria in sede di udienza preliminare), quanto in quella di
secondo grado (sentenza n. 10211/11 della Corte di appello

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