Corte di cassazione penale sez. VI, 4 luglio 2014, n. 29359 (c.c. 10 giugno 2014)

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giur
5/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
può auspicare per il futuro l’avvento di una forma talmente
progredita di società di Stati da rendere possibile, almeno
per i fondamentali rapporti della vita, una certa unità di
disciplina giuridica e con essa una unità e una comune eff‌i-
cacia di decisioni giudiziarie», ben diversa tuttavia, pur nel
suo continuo evolversi, si presenta la realtà attuale, «dove
la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie
nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e
spesso profonde da Stato a Stato. E ciò in conformità dei
diversi interessi e dei variabili effetti rif‌lessi della condotta
degli uomini in ciascuno di essi, con la conseguente ten-
denza a mantenere come regola, nell’autonomia dei singoli
ordinamenti, il principio della territorialità».
2. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso
del Procuratore Generale presso la Corte di appello di
Trieste deve quindi essere accolto, con conseguente an-
nullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limi-
tatamente al delitto di omicidio volontario e va disposta la
trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Trieste per il
giudizio. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. vi, 4 LugLio 2014, n. 29359
(c.c. 10 giugno 2014)
pres. conti – est. Leo – p.m. scardaccione (diff.) – ric. JuravLiov
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
in materia penale y Mandato di arresto europeo y
Prescrizione del reato y Disciplina vigente in Italia
y Procedimento dello Stato richiedente y Cause di
sospensione e di interruzione y Corrispondenza con
la legislazione italiana y Necessità.
. In tema di mandato di arresto europeo, qualora, ai
f‌ini della verif‌ica circa l’avvenuto decorso o meno del
termine prescrizionale del reato per il quale sia stata
chiesta l’estradizione, possa o debba farsi riferimento
alla disciplina vigente in Italia, quale Stato destinata-
rio di detta richiesta, deve tenersi conto delle cause
di sospensione e di interruzione verif‌icatesi nel corso
del procedimento instaurato nello Stato richiedente,
sempre che le stesse trovino corrispondenza in quelle
previste dalla legislazione italiana. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 705) (1)
(1) In senso analogo si veda Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2010, n. 8609,
in questa Rivista 2011, 249. In argomento, cfr. Cass. pen. sez. II, 25
ottobre 2010, n. 37895, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
svoLgimento deL processo
1. È impugnata la sentenza n. 18/13E con la quale la
Corte d’appello di Bologna, in data 19 settembre 2013, ha
dichiarato sussistere le condizioni per l’accoglimento della
domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di
Moldavia nei confronti di Svetlana Juravliov, relativamen-
te ai delitti di truffa previsti dal codice penale moldavo
all’art. 190, comma 4, commessi in Moldavia tra il giugno
del 2006 ed il giugno del 2007.
Dalla relazione sui fatti acclusa alla domanda di estra-
dizione si apprende che la Juravliov, in concorso con altre
persone ed in più occasioni, mediante l’utilizzo di false
procure, avrebbe riscosso in luogo degli aventi diritto som-
me dovute a titolo di prestazione previdenziale.
Innanzi alla Corte territoriale, la Difesa dell’estradanda
ha eccepito l’omessa specif‌icazione, da parte dello Stato ri-
chiedente, delle fonti di prova che sosterrebbero le accuse,
in difformità dalle prescrizioni dell’art. 705 c.p.p. Inoltre,
quasi tutti i reati sarebbero estinti per prescrizione secon-
do la disciplina italiana (termine quantif‌icato in sei anni),
mentre per quello restante sarebbe necessario accertare
l’eventuale prescrizione secondo la legge moldava.
La Corte bolognese ha disatteso tali argomenti, rile-
vando che nelle fattispecie regolate dalla Convenzione eu-
ropea di estradizione, come quella in esame, il vaglio del
titolo straniero potrebbe essere solo formale, e comunque
dovrebbe limitarsi alla verif‌ica dell’esistenza di un’accusa
concretamente fondata su elementi probatori, senza sin-
dacato sulla relativa attendibilità. Nella specie la condi-
zione sarebbe assolta dal riferimento, negli atti moldavi,
all’assunzione di testimonianze ed all’acquisizione di do-
cumenti pertinenti ai fatti. Quanto alla pretesa estinzione
dei reati, il termine prescrizionale sarebbe stato utilmente
interrotto, anche per i più risalenti, dall’adozione in data
16 marzo 2012 del provvedimento restrittivo emesso dal-
l’Autorità giudiziaria moldava, successivamente eseguito
in Italia nell’ambito della procedura estradizionale. L’ipo-
tesi poi che tutti i reati possano essere prescritti secondo
le leggi dello Stato richiedente sarebbe priva di ogni so-
stegno.
Ravvisata la sussistenza di tutte le ulteriori condizioni
per l’accoglimento della domanda, la Corte di appello ha
provveduto nel senso indicato in apertura.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso il Difensore
dell’interessata, articolando diversi motivi a sostegno del-
l’impugnazione.
2.1. Con un primo motivo si denuncia, a norma del-
l’art. 606, comma l, lettera c), c.p.p., l’asserita violazione
dell’art. 705 dello stesso codice, nonché dell’art. 12 della
Convenzione europea di estradizione e dell’art. 5 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e si denuncia
altresì un vizio di carenza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione del provvedimento impugna-
to.
La Corte territoriale avrebbe trascurato, a proposito
dei criteri di sindacato circa il fondamento dell’accusa
rivolta all’estradando, la giurisprudenza ritenuta preferi-
bile, secondo cui il giudice nazionale dovrebbe comunque
verif‌icare che, nella documentazione trasmessa, siano
evocate le ragioni per le quali possa ritenersi probabile,
nella prospettiva del sistema processuale dello Stato ri-
chiedente, che l’estradando abbia commesso il reato in
considerazione. Sarebbe insomma necessaria, pur senza
una diretta valutazione delle prove, una verif‌ica di consi-
stenza del quadro probatorio così come rappresentato
dalla Parte richiedente.

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