Corte di cassazione penale sez. fer., 13 agosto 2014, n. 35717 (ud. 31 luglio 2014)

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicu-
ratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni
causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il pre-
mio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di
assicurazione non sia eff‌icace, giacché nei confronti del
danneggiato rileva, ai f‌ini della promovibilità dell’azione
diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile,
non già la validità del rapporto assicurativo bensì l’auten-
ticità del contrassegno.
Ne consegue che la responsabilità dell’assicuratore
rimane esclusa in ipotesi di contrassegno contraffatto o
falsif‌icato (cfr. Cass., 13 dicembre 2010, n. 25130).
Non è infatti la validità del rapporto assicurativo a rile-
vare nei confronti del danneggiato, ma solo l’autenticità e
quindi la provenienza del certif‌icato e del contrassegno.
Nella diversa ipotesi in cui il certif‌icato e il contras-
segno risultino invece falsif‌icati, l’assicuratore non è espo-
sto ad alcuna responsabilità, trattandosi di una situazione
di mera apparenza al medesimo non ascrivibile.
Si è al riguardo sottolineato che, essendo l’art. 7 L. n.
990 del 1969 volto a tutelare l’aff‌idamento del danneggia-
to, perchè non sussista la responsabilità dell’assicuratore,
pur in presenza di un certif‌icato e contrassegno assicura-
tivo falsif‌icati o contraffatti, occorre che risulti appunto
esclusa l’apparenza del diritto, e cioè che l’assicuratore
non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad
ingenerare l’aff‌idamento in ordine alla sussistenza della
copertura assicurativa.
Al riguardo questa Corte ha ravvisato tale situazione
integrata in presenza di certif‌icato e di contrassegno pur
sempre provenienti dall’assicuratore, come in caso di
abusivo relativo riempimento da parte dell’agente ovvero
di soggetto che in tale qualità li aveva acquisiti per poi
compilarli a rapporto cessato, in assenza di attività dell’as-
sicuratore volta ad adeguatamente pubblicizzare tale ces-
sazione nonché a recuperare i moduli in bianco dei con-
trassegni e certif‌icati a suo tempo al medesimo consegnati
(cfr. Cass., 13 dicembre 2010, n. 25130 ).
Orbene, l’autovettura danneggiante è nella specie
risultata priva di copertura assicurativa, essendo dalla
esperita C.T.U emersa l’inesistenza negli «archivi della
GGL, Gruppo Generali Liquidazione danni, con sede in
Napoli» del «numero di polizza» recato dal contrassegno
assicurativo sulla medesima esposto, e che si è accertato
essere stato contraffatto.
Né in contrario sono invero emersi elementi comunque
deponenti per la “provenienza”, nel senso più sopra pre-
cisato, di tale contrassegno dall’assicuratore, tale da in-
generare un erroneo aff‌idamento del danneggiato fondato
sull’apparenza.
Correttamente il giudice dell’appello è pertanto perve-
nuto ad escludere nel caso la responsabilità dell’assicura-
tore, in ragione dell’acclarata «inesistenza della polizza».
Al riguardo, si noti, nel porre in rilievo che l’accerta-
mento in questione è emerso da una consulenza di tipo
“percipiente”, tale giudice ha fatto piena applicazione del
principio ripetutamente affermato da questa Corte secon-
do cui quando la disamina dei fatti richiede specif‌iche
conoscenze tecniche il giudice può aff‌idare al consulente
non solo l’incarico di valutarli (consulente deducente),
ma anche quello di accertarne la relativa verif‌icazione
(consulente percipiente), in quest’ultimo caso la con-
sulenza costituendo essa stessa fonte oggettiva di prova
(cfr., da ultimo, Cass., 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass., 13
marzo 2009, n. 6155).
Quanto all’avere il Tribunale posto tale CTU a fonda-
mento dell’assunta decisione, pur «a fronte della prova
testimoniale e del rapporto redatto dai cc», va osservato
che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte spetta in via esclusiva al giudice del merito il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento,
di assumere e valutare le prove, di controllarne l’atten-
dibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,
di dare prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti - salvo i casi tassativamente previsti dalla legge
- (v. Cass., 16 gennaio 2007, n. 828; Cass., 25 ottobre 2006,
n. 22899; Cass., 8 maggio 2006, n. 10503; Cass., sez. un., 11
giugno 1998, n. 5802).
Potere del giudice di merito il cui esercizio è discipli-
nato agli artt. 115 e 116 c. p. c., ed è sottratto al sindacato
di legittimità in presenza come nella specie di congrua
motivazione.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ri-
corso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soc-
combenza. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. fer., 13 agosto 2014, n. 35717
(ud. 31 luglIo 2014)
pres. Izzo – est. cItterIo – p.m. gaeta (dIff.) – rIc. X
Cassazione penale y Procedimento y Sospensione
y Richiesta y Con messa alla prova dell’imputato y
Esclusione y Artt. 3 e 4 L. 28 aprile 2014, n. 67 y
Disciplina transitoria y Mancanza y Fattispecie in
tema di impugnazione della sentenza d’appello di
condanna dell’imputato per guida in stato di eb-
brezza.
. Nel giudizio di cassazione l’imputato non può chiede-
re la sospensione del procedimento con la messa alla
prova di cui all’art. 168-bis cod. pen., nè può altrimenti
sollecitare l’annullamento della sentenza impugnata
con rinvio al giudice di merito, per l’incompatibilità
del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e
per la mancanza di una specif‌ica disciplina transitoria.
(In motivazione, la Corte ha anche evidenziato che la
mancata applicazione della disciplina della sospensio-
ne del procedimento con messa alla prova nei giudizi di
impugnazione pendenti alla data della sua entrata in
vigore, stante l’assenza di disposizioni transitorie, non
determina alcuna lesione del principio di retroattività

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