Corte di cassazione penale sez. II, 1 luglio 2014, n. 28204 (ud. 18 giugno 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 1 LugLio 2014, n. 28204
(ud. 18 giugno 2014)
pres. gentiLe – est. aLma – p.m. fraticeLLi (diff.) – ric. p.g. in proc. s.e.
Falsità in atti y In atti pubblici y Contrassegno
per persone invalide y Reati di cui agli artt. 477 e
482 c.p. y Palese grossolanità della falsif‌icazione y
Conf‌igurabilità dei reati y Esclusione.
. In tema di contrassegno per la circolazione di perso-
ne invalide, la grossolanità del relativo falso esclude
la conf‌igurabilità dei reati di falso e truffa aggravata.
(Nella fattispecie un ausiliario del traff‌ico aveva nota-
to sul parabrezza di autovettura un contrassegno per
persone invalide chiaramente contraffatto). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 477; c.p., art. 482) (1)
(1) Integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni
amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) la riproduzione fotostatica del
permesso di parcheggio riservato agli invalidi o di contrassegno auto-
rizzativo per l’accesso di autoveicoli nella zona a traff‌ico limitato del
centro storico, quando la copia fotostatica del documento autoriz-
zativo o certif‌icativo, regolarmente rilasciato, sia del tutto identica
all’originale (per caratteristiche della carta, colore, consistenza), e
venga utilizzata come l’originale per trarre in inganno gli organi di
polizia. In tal senso, v. Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2008, n. 14308, in
questa Rivista 2009, 170 e Cass. pen., sez. V, 13 agosto 1998, n. 9366,
ivi 1998, 851.
svoLgimento deL processo
Con sentenza ex art. 425 c.p.p., del 27 novembre 2015
il Giudice dell’Udienza preliminare presso del Tribunale
di Trani ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
di S.E. in relazione ai reati di falso (artt. 477 e 482 c.p.) e
di truffa aggravata (art. 640, n. 1, c.p.) perchè il fatto non
costituisce reato.
Nel processo in esame si imputa alla S. di avere con-
traffatto il contrassegno dedicato per parcheggio invalidi
rilasciato in favore di tale B.I. (madre dell’imputata)
eseguendone una fotocopia fedele all’originale su carton-
cino dello stesso tipo, consistenza e colore, contrassegno
abilitante al parcheggio senza pagamento di corrispettivo
economico, e che esponeva sul cruscotto della propria
autovettura parcheggiata in area regolamentata a paga-
mento così inducendo in errore il Comune di Molfetta che
di fatto privava dell’introito che ne sarebbe derivato dalla
predetta sosta.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari,
deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
per asserita contrarietà ed illogicità della motivazione con
riferimento all’impossibilità di sostenere l’accusa in giudi-
zio nonchè alla violazione di legge ex art. 425 c.p.p..
Lamenta, in particolare, il ricorrente che il GUP avreb-
be travisato il contenuto degli atti gli atti omettendo di
considerare che la falsif‌icazione del contrassegno non era
palese ma ravvisabile esclusivamente a seguito di un’accu-
rata visione dello stesso.
motivi deLLa decisione
1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
È posta in discussione dal ricorrente l’assenza di gros-
solanità del falso del contrassegno per invalidi esposto sul
cruscotto dell’autovettura dell’imputata S.E. e, per l’effet-
to, l’idoneità del predetto documento a trarre in inganno il
personale deputato al controllo circa la propria autentici-
tà con il conseguente effetto di considerare conf‌igurabili i
reati in contestazione. Va detto subito che la sentenza im-
pugnata risulta congruamente motivata ed è priva di vizi
che ne consentono di affermare la contraddittorietà. La
sentenza stessa è inoltre caratterizzata da una valutazione
di puro merito derivante dall’esame diretto da parte dello
stesso Giudice del documento contraffatto.
Già di per sè gli elementi probatori acquisiti nella fase
delle indagini preliminari erano contraddittori e comun-
que portavano a propendere per la grossolanità della con-
traffazione atteso che nella relazione di servizio datata 5
febbraio 2010 a f‌irma dell’agente di Polizia Municipale A.S.
si da atto che l’ausiliario della sosta sig. F. aveva notato
apposto sul parabrezza dell’autovettura della S. il contras-
segno de quo “chiaramente contraffatto”.
Tale affermazione, riportata dal Giudice nella moti-
vazione della sentenza impugnata risulta solo in parte
contraddetta dalla informativa di reato datata 6 febbraio
2010 della Polizia Municipale di Molfetta nella quale da
un lato si da atto che l’ausiliario della sosta aveva chiesto
l’intervento di una pattuglia proprio perchè aveva ritenu-
to (evidentemente già da una prima visione a distanza)
che il contrassegno fosse “fotocopiato (circostanza poi
confermata dai successivi accertamenti conseguiti alla
acquisizione dello stesso) e, dall’altro, che “solo attraverso
l’accurata visione dello stesso” si evidenziavano difformità
cromatiche ed altre caratteristiche di difformità rispetto
all’originale.
Tale contraddittorietà probatoria, che già di per sè
avrebbe legittimato il Giudice di prime cure ad emettere
sentenza di non luogo a procedere nell’ottica di cui all’art.
425 c.p.p., comma 3, risulta essere stata però superata,
come detto, dall’esame diretto da parte del giudice del
documento contraffatto, il quale ha dato atto nella parte
motiva della sentenza della presenza sul documento di
“tracce bianche del foglio di carta su cui è stato riprodot-
to” il che conferma il fatto che si trova di fronte ad una
falsif‌icazione riconoscibile “ictu oculi”, in base alla sola
disamina del documento stesso.
D’altro canto non si vede come la situazione sopra de-
scritta avrebbe potuto essere superata in dibattimento da
ulteriori elementi probatori (che neppure lo stesso ricor-
rente indica) che potessero andare al di là di una nuova
valutazione “di merito” attraverso una nuova visione diret-
ta del documento da parte di altro Giudice.
Deve solo essere evidenziato che semmai la contraddit-
torietà della motivazione della sentenza impugnata deriva
da altro elemento e cioè che alla f‌ine del proprio ragiona-
mento il Giudice di prime cure ha motivato la sentenza di
non luogo a procedere non in relazione alla ricorrenza di
una conclamata (o comunque dubbia) situazione ex art. 49

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