Corte di cassazione penale sez. VI, 27 agosto 2014, n. 36176 (ud. 19 novembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione penaLe
sez. vi, 27 agosto 2014, n. 36176
(ud. 19 novembre 2013)
pres. garribba – est. paoLoni – p.m. scardaccione (conf.) – ric. d’a.
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico ser-
vizio, esercente un servizio di pubblica neces-
sità y Incaricato di pubblico servizio y Guardia giu-
rata y È tale y Fattispecie in tema di peculato.
. Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio
e commette, quindi, il reato di peculato, il soggetto il
quale, essendo preposto, quale guardia giurata dipen-
dente della società concessionaria della gestione di un
pubblico parcheggio a pagamento, alla riscossione di
quanto dovuto dagli utenti di detto parcheggio, si ap-
propri del danaro da questi corrisposto. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 314; c.p., art. 357) (1)
(1) Nello stesso senso, si era già espressa Cass. pen. sez. VI, 17 mag-
gio 1992, n. 650, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna. In senso
analogo alla pronuncia in commento, si veda, inoltre, Cass. pen. sez.
VI, 28 giugno 2011, n. 25695, in Riv. pen. 2012, 1033. In merito alla
qualif‌ica rivestita dalla guardia giurata nell’esercizio delle sue fun-
zioni di vigilanza, si veda Cass. pen. sez. VI, 7 giugno 2013, n. 25152, in
Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna. Per utili riferimenti in merito
al dipendente comunale che può assumere la qualif‌ica di incaricato
di pubblico servizio si veda Cass. pen. sez. VI, 14 luglio 2004, n. 30799,
in Riv. pen. 2005, 1411.
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
1. Con sentenza resa il 19 maggio 2008, all’esito di giudi-
zio immediato ex artt. 453 ss. c.p.p., il Tribunale di Modena
ha dichiarato M. D. colpevole del delitto di peculato conti-
nuato per essersi, in qualità di guardia giurata dipendente
della (omissis) s.r.l. appaltatrice del servizio di vigilanza,
gestione e riscossione del parcheggio a pagamento per
mezzi pesanti denominato (omissis) nell’area “doganale”
del Comune di (omissis), impossessato della somma di
euro 4,00 corrisposta da ogni conducente di automezzo al
momento dell’uscita dal parcheggio. Condotta realizzata
non consegnando al conducente il gettone da inserire
nella macchina automatica per far sollevare la sbarra in
uscita ovvero non consegnandogli la ricevuta “partk-tir”
e alzando la sbarra con il telecomando in sua dotazione.
Fatti commessi nel maggio/giugno 2003 e accertati in 116
casi di parcheggio di veicoli pesanti per un complessivo
importo di euro 464,00 (euro 4 per 116). Concessegli le
attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
c.p., il Tribunale ha condannato il D. alla pena di un anno
e nove mesi di reclusione e al risarcimento del danno (li-
quidato in misura di euro 3.000,00) in favore del Comune
di (omissis) costituitosi parte civile.
Acquisita in atti la sentenza con cui altri cinque
colleghi dell’imputato dipendenti della (omissis) s.r.l.
hanno def‌inito ex art. 444 c.p.p. le proprie posizioni per
gli analoghi fatti di peculato loro contestati, il Tribunale
ha ritenuto - sotto il prof‌ilo della materialità dei fatti ap-
propriativi pecuniari ascritti al D. - pienamente provata
la sua responsabilità in base ai convergenti dati offerti,
oltre che dalle testimonianze degli uff‌iciali di p.g. autori
degli accertamenti (in particolare il maresciallo CC Oscar
Luciani): dai servizi di osservazione e videoripresa alle-
stiti nell’area di parcheggio e all’interno del gabbiotto de-
stinato alle guardie giurate (imputato osservato ricevere
il pagamento del parcheggio senza rilasciare il gettone o la
ricevuta, alzando personalmente la sbarra per consentire
l’uscita ai camionisti); dalle dichiarazioni dei camionisti
identif‌icati all’uscita dal parcheggio e non esentati dal
pagamento del ticket (esenzione prevista per i camion
transitanti verso la dogana o verso la società (omissis));
dalle verif‌iche contabili comparative svolte attraverso i
registri dei turni di servizio delle guardie giurate addette
al parcheggio, i registri giornalieri di gestione dei gettoni
del parcheggio e delle somme introitate, i registri degli
automezzi in transito (esentati e non dal ticket), i registri
delle ricevute rilasciate.
Sotto il prof‌ilo della qualif‌icazione giuridica della con-
dotta incriminata, il Tribunale non ha dubitato che al D.
vada attribuita la qualità di incaricato di pubblico servizio
e, quindi, di responsabile del contestato reato di peculato
per le indebite appropriazioni delle somme riscosse. Ri-
badito che per costante indirizzo della S.C. le funzioni di
vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari
svolta da guardie giurate sono qualif‌icabili come servizio
pubblico, il Tribunale ha rilevato che il D. nel compimento
dell’attività di vigilanza e sorveglianza del parcheggio e di
riscossione del relativo ticket (se dovuto) non si è limi-
tato a mere mansioni esecutive o d’ordine. Egli, in vero,
ha per un verso controllato la regolare uscita degli utenti
dal parcheggio, verif‌icandone l’obbligo o meno di corri-
spondere il ticket, e per altro verso e contestualmente ha
riscosso l’importo del ticket. Due attività connesse o com-
plementari implicanti anche una gestione “funzionale”
(non di semplice cassiere) del parcheggio in rapporto alla
sua fruizione da parte degli utenti (“potendo addirittura
esprimere uno dei poteri della P.A. di consentire la fruizio-
ne gratuita del parcheggio pubblico”).
2. Giudicando sull’impugnazione del D., la Corte di
Appello di Bologna con sentenza del 23 settembre 2011 ha
confermato la decisione di primo grado, disattendendo le
notazioni critiche espresse dalla difesa dell’imputato.
Nel dare risposta ai rilievi dell’appellante sulla rico-
struita dinamica dei fatti appropriativi la Corte di Appello,
condivide l’analisi della sentenza di primo grado, ha sot-
tolineato l’eff‌icacia probatoria dei servizi di videoripresa
condotti dalla p.g. (D. osservato in almeno un paio di occa-
sioni prelevare delle banconote dalla cassa, metterle nella
tasca della camicia e poi inserirle nel portafogli), dei con-
nessi controlli eseguiti nei confronti di camionisti usciti
dal parcheggio durante i turni di servizio dell’imputato e
dell’ emergere - in tale contesto - di un ulteriore metodica
elusiva attuata dal prevenuto e consistita nel porsi davanti
alla fotocellula della sbarra di uscita così da farla rima-
nere sollevata al transito dei mezzi in uscita e facendosi
consegnare il denaro o i gettoni dai conducenti senza farli
immettere nell’apparecchio automatico (artif‌icio volto a
creare una f‌ittizia “corrispondenza tra numero di gettoni

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