Corte di cassazione penale sez. I, 2 gennaio 2014, n. 64 (c.c. 17 ottobre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
persona e lesioni confermassero la personalità partico-
larmente violenta dell’imputato, quale si era espressa
nell’episodio in esame; mentre, per altro verso, opera
un generico riferimento alle condizioni di vita familiare,
sociale e lavorativa del D’Ambrogi, che non consente di
apprezzare né il concreto signif‌icato dell’affermazione né
l’incidenza delle stesse in ordine alla valutazione discre-
zionale in punto di dosimetria della pena.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex
art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento, in favore
della cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro
1.000,00. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. i, 2 gennaio 2014, n. 64
(C.C. 17 ottoBre 2013)
Pres. siotto – est. LoCateLLi – P.m. sPinaCi (Conf.) – riC. P.m. in ProC.
PiCCone
Guida in stato di ebbrezza y Applicazione del
lavoro di pubblica utilità y Disciplina prevista dal-
l’art. 186, comma nono bis, c.d.s. y Deroga alla dura-
ta edittale del lavoro di pubblica utilità ex art. 54,
comma secondo, D.L.vo n. 274/2000 y Sussistenza y
Deroga al criterio di computo della pena sostituti-
va ex art. 54, comma quinto, D.L.vo n. 274/2000 y
Ammissibilità y Esclusione.
. In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, l’art.
186, comma nono bis, c.d.s. introduce una deroga alla
durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità
indicata dall’art. 54, comma secondo, D.L.vo n. 274 del
2000, ma non anche al criterio di computo della pena
stessa sostitutiva stabilito dal comma quinto dello stes-
so articolo. (nuovo c.s., art. 186; d.l.vo 28 agosto 2000,
n. 274, art. 54; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 54)
(1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 14 marzo 2013, n.
12019, in questa Rivista 2013, 927.
svoLgimento deL ProCesso
Con ordinanza del 7 maggio 2012 il Giudice delle in-
dagini preliminari del Tribunale di Avezzano rigettava la
richiesta del pubblico ministero di dichiarare estinto, per
esito positivo del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.
186 comma 9 bis D.L.vo n. 285 del 1992, il reato di guida
sotto l’effetto dell’alcool, per il quale Piccone Mario aveva
riportato condanna alla pena pecuniaria convertita in
giorni 33 di lavoro di pubblica utilità. Il giudice, premesso
che l’art. 186 comma 9 bis D.L.vo 285 del 1992 prevede una
espressa deroga alle modalità di computo della durata del
lavoro di pubblica utilità stabilite dall’art. 54 del D.L.vo n.
285 del 1992, rilevava che, dalla documentazione trasmes-
sa dalla polizia municipale di Avezzano, il condannato
risultava aver svolto soltanto 11 giorni di lavoro in luogo
dei 33 stabiliti.
Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Avezzano propone ricorso per cas-
sazione per erronea interpretazione dell’art. 186 comma 9
bis c.d.s: osserva che dalla documentazione in atti risulta
pacif‌icamente che Piccone ha prestato sei ore di lavoro
(corrispondenti a tre giorni di lavoro di pubblica utilità)
per 11 mercoledì, per un totale di 33 giorni di lavoro di
pubblica utilità.
motivi deLLa deCisione
Il ricorso è fondato.
La previsione dell’art. 186 comma 9 bis c.d.s., secondo
cui il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata cor-
rispondente a quella della pena detentiva irrogata e della
pena pecuniaria convertita ragguagliando 250 euro ad un
giorno di lavoro di pubblica utilità, introduce una deroga
all’art. 54 comma 2 del D.L.vo n. 274 del 2000 nella sola
parte relativa alla previsione della durata edittale della
pena del lavoro di pubblica utilità (da un minimo di dieci
giorni ad un massimo di sei mesi); la disposizione non in-
troduce alcuna deroga al criterio di computo della pena
sostitutiva stabilito dall’art. 54 comma 5 D.L.vo n. 274 del
2000, secondo cui un giorno di lavoro di pubblica utilità
consiste nella prestazione di due ore di lavoro, criterio
ugualmente valevole in caso di applicazione della pena del
lavoro di pubblica utilità a seguito di condanna per il reato
previsto dall’art. 186 c.d.s.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata
con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribu-
nale di Avezzano perchè riesamini l’istanza applicando il
principio che, ai f‌ini del computo della durata della pena
del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186 comma 9
bis D.L.vo n. 285 del 1982, ciascuna prestazione di due ore
di lavoro equivale alla prestazione di un giorno intero di
lavoro di pubblica utilità. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. vi, 2 gennaio 2014, n. 1
(ud. 18 settemBre 2013)
Pres. miLo – est. di saLvo – P.m. d’angeLo (Conf.) – riC. P.m. in ProC. siLigato
Sottrazione o danneggiamento di cose sotto-
poste a pignoramento o a sequestro y Veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo y Mancata
consegna da parte dell’imputato-proprietario a cui
era stato dato in custodia y Conf‌igurabilità del rea-
to y Sussistenza.
. Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a
sequestro in un procedimento penale e non l’illecito
amministrativo previsto dall’art. 213, comma quarto,
cod. strada, la condotta dell’imputato che non consegni
all’autorità procedente il veicolo sottoposto a sequestro
amministrativo ed aff‌idatogli in custodia, in quanto
proprietario. (nuovo c.s., art. 213; c.p., art. 334) (1)

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