Corte di cassazione penale sez. V, 9 gennaio 2014, n. 604 (ud. 14 novembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
reato ascrittogli (guida in stato di alterazione f‌isica e psi-
chica a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti)
perchè il fatto non sussiste.
2. Avverso tale decisione proponeva appello (qualif‌ica-
to dalla corte d’appello di Milano quale ricorso per cas-
sazione) il Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Sondrio deducendo la violazione di legge e l’errata
valutazione delle fonti di prova.
motivi deLLa deCisione
3. Il ricorso è fondato.
Il GIP è pervenuto all’impugnata pronunzia rilevan-
do che le tracce di stupefacenti riscontrate nei liquidi
biologici del Carito non fossero suff‌icienti a comprovare
uno stato di guida alterata al momento dell’accertamen-
to di polizia giudiziaria. Va in proposito osservato: come
anche recentemente ribadito da questa Corte (cfr. sez.
II, sentenza n. 1631 del 12 dicembre 2012, Rv. 254449),
orientamento al quale si ritiene di dovere dare continuità,
nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emis-
sione del decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 459
c.p.p., comma 3 il G.i.p, qualora ritenga di non accogliere
la richiesta, deve restituire gli atti al Pubblico Ministero
a meno che non ritenga, ricorrendone i presupposti, di
pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art.
129 c.p.p. Tuttavia, in tal caso, la sentenza di prosciogli-
mento può essere pronunciata solo per una delle ipotesi
tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p. e non anche
per mancanza, insuff‌icienza o contraddittorietà della pro-
va (come sostanzialmente avvenuto nel caso di specie)
ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 che si riferisce alla
sola sentenza conclusiva pronunciata a seguito del dibat-
timento nel quale si è formata la prova (v. anche, Cass.
sez. un. n. 18 del 25 ottobre 1995, Rv. 202375; Cass. sez. I
n. 3787 del 31 marzo 1994, Rv. 198713; Cass. 38599/2005 Rv
232950; Cass. 4186/2007 Rv 238431.)
4. Da ciò consegue l’annullamento del provvedimento
impugnato con rinvio al Tribunale di Sondrio. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. v, 9 gennaio 2014, n. 604
(ud. 14 novemBre 2013)
Pres. LomBardi – est. de marzo – P.m. voLPe (Conf.) – riC. d’amBrogi
Circostanze del reato y Attenuanti y Provocazione
y Assoluta sproporzione tra il fatto ingiusto altrui e
il reato commesso y Nesso causale tra fatto ingiusto
ed ira y Esclusione y Fattispecie in tema di irrego-
lare ed imprudente manovra di guida della persona
offesa e reazione sproporzionata dell’imputato che
mostrando un coltello impediva alla vittima di pro-
seguire la marcia.
. La circostanza attenuante della provocazione, pur non
richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità,
non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto
ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave
e macroscopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il
nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira. (Fattispecie in
cui la Corte ha escluso che una irregolare e imprudente
manovra di guida della persona offesa potesse giustif‌i-
care l’applicazione della invocata attenuante, alla con-
dotta dell’imputato, che aveva reagito mostrando un
coltello e posizionando la propria autovettura in modo
da impedire alla vittima di proseguire nella marcia).
(c.p., art. 62; c.p., art. 610) (1)
(1) Conforme alla pronuncia in commento si vedano Cass. pen., sez.
I, 30 luglio 2010, n. 30469, in questa Rivista 2011, 1203 e Cass. pen.,
sez. I, 4 febbraio 1994, n. 1305, in Riv. pen. 1995, 485.
svoLgimento deL ProCesso
1. Con sentenza del 28 novembre 2012 la Corte d’ap-
pello di Roma ha confermato la decisione di primo grado
che aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione
Valerio D’Ambrogi, in relazione al reato di cui agli artt.
610, 61, n. 1, c.p., perchè, per motivi futili inerenti alla
circolazione stradale, con minaccia consistita nel mo-
strare un coltello e con violenza consistita nel posizionare
la propria autovettura dinanzi a quella di Roberto Danella
e Gina Fiore, aveva impedito ai predetti di proseguire la
marcia.
1.1. La Corte territoriale ha rilevato: a) che il giudice
di primo grado aveva preso in esame lo stato di ebbrezza
del Danella e aveva ritenuto che esso avesse provocato
un’imprudente manovra di guida, al punto che uno dei
passeggeri della sua autovettura aveva abbassato il f‌ine-
strino per scusarsi con l’imputato; b) che quest’ultimo,
secondo le deposizioni dei testi, aveva invece avuto una
reazione violenta e aveva prima tamponato l’autovettura
del Danella e poi l’aveva superata, mostrando un coltello,
per poi porsi innanzi alla stessa, costringendo il medesimo
Danella a fermarsi; c) che, una volta usciti gli occupanti
dalle autovetture, il D’Ambrogi aveva aggredito il Danella
con un coltello, cagionandogli lesioni, per le quali si era
proceduto separatamente; d) che le presunte discrasie
emergenti dalle dichiarazioni non incidevano sull’esat-
ta ricostruzione dei fatti, dal momento che tutti i testi
parlavano di un doppio urto, confermato dai rilievi della
Polizia municipale; e) che la mancata menzione da parte
dei testi trasportati dal Danella dello stato di ebbrezza
di quest’ultimo poteva spiegarsi col fatto che essi non
ne erano al corrente, anche perchè, in caso contrario,
non avrebbero posto a repentaglio la propria incolumità
facendosi trasportare; f) che l’esistenza del coltello era
confermata non solo dalle successive lesioni del Danella,
ma anche dal fatto che due testi estranei, Massimo Piga e
Simona Gentile, avevano riferito di avere visto l’imputato
aggredire il Danella e la moglie con qualcosa che poteva
essere un coltello; g) che, sebbene l’imprudente manovra
del Danella avesse provocato la reazione del D’Ambrogi,
questa, per l’estrema violenza, per la reiterazione dei
comportamenti e per le conseguenze cagionate appariva
assolutamente sproporzionata. Sul piano del trattamento
sanzionatorio, la Corte territoriale ha aggiunto che la pena

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