Corte di cassazione penale sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4647 (ud. 19 novembre 2013)

Pagine839-840
839
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
all’espletamento delle pratiche di revisione autoveicolare, in fatti-
specie analoga a quella in esame, v. Cass. pen., sez. VI, 18 settembre
2008, n. 35839, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
svoLgimento deL ProCesso e motivi deLLa deCisione
1. Con sentenza pronunciata il 3 luglio 2012 la Corte
di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Ancona, in data 5 aprile 2005, in sede di giudizio abbre-
viato, aveva condannato Castellani Alfredo, in relazione al
reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., 479, 476, c.p., alla pena
ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento,
ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione, a mezzo del
suo difensore di f‌iducia, l’imputato, lamentando, i vizi di
violazione di legge e di mancanza ovvero contraddittorietà
della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la
corte territoriale, da un lato, nel rigettare la richiesta di
concessione del benef‌icio della sospensione condizionale
della pena inf‌litta al Castellani, ha fondato la sua deci-
sione sull’erroneo presupposto che l’imputato, in realtà
incensurato, fosse gravato da precedenti penali; dall’altro
non ha motivato in ordine alle doglianze mosse dalla difesa
in sede di appello sulla idoneità del materiale probatorio
acquisito a fondare la responsabilità dell’imputato per il
reato ascrittogli, al quale può solamente attribuirsi l’er-
rore di avere omesso “a volte” di verif‌icare le punzonature
delle vetture, “perchè per leggere il numero impresso nel
motore, in alcuni tipi di mezzi, è assolutamente necessario
lo smontaggio di altri componenti”.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
3.1 Evidente, invero, l’errore in cui è incorso giudice
di secondo grado, che, a fronte di uno specif‌ico motivo di
appello sul punto, ha rigettato la richiesta di concessione
del benef‌icio della sospensione condizionale della pena
inf‌litta al Castellani, “stante le risultanze del certif‌icato
penale in atti”, motivazione non solo assolutamente gene-
rica, ma anche non rispondente al vero, risultando l’impu-
tato del tutto incensurato, come si desume dal certif‌icato
del casellario giudiziale in atti.
3.2 La sentenza impugnata si presenta carente anche
sotto il prof‌ilo motivazionale in ordine alle doglianze rap-
presentate dal difensore dell’imputato, incentrate sul
prof‌ilo che il Castellani, indicato come responsabile tec-
nico del consorzio di revisione “Futura 2000”, di cui era
titolare il coimputato Ristè Luciano, non era in grado di
accorgersi della cancellazione dei numeri identif‌icativi
dei motori dei veicoli oggetto della revisione (di cui è
stata ritenuta e dichiarata la falsità), in considerazione
della parte in cui era stata effettuata la punzonatura. Si
tratta di una omissione signif‌icativa soprattutto sotto il
prof‌ilo dell’elemento soggettivo del reato di cui si discute.
Non appare revocabile in dubbio che, come affermato da
un condivisibile orientamento della giurisprudenza di
legittimità, integra gli estremi del reato di falsità ideolo-
gica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di
proprietario, amministratore o collaboratore di un’off‌icina
autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente
sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione delle auto,
in quanto contiene l’attestazione del pubblico uff‌iciale di
un’attività direttamente compiuta o di un fatto avvenuto
alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della P.A.
disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi
primo sedicesimo, c.s.) di guisa che a coloro che la svol-
gono è riservata la qualif‌ica di pubblici uff‌iciali in quanto
formano o concorrono a formare la volontà della P.A. per
mezzo dei poteri certif‌icativi ad essi conferiti dalla legge
(cfr. Cass., sez. V, 7 marzo 2008, n. 14256, B. e altro, rv.
239437). Tuttavia, ai f‌ini dell’integrazione dell’elemento
soggettivo, non è suff‌iciente la semplice negligenza o
imperizia, occorrendo pur sempre la dimostrazione della
sussistenza del dolo generico, consistente nella rappre-
sentazione e nella volontà dell’immutatio veri da parte del
soggetto attivo del reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 3
novembre 2010, n. 6182, C. e altro, rv. 249701). Circostan-
za, nel caso in esame, contestata dal ricorrente, proprio
evidenziando come, in considerazione delle modalità con
cui è stata effettuata l’alterazione dei dati identif‌icativi
dei motori dei tre autoveicoli oggetto di revisione, che,
come si evince dal capo d’imputazione, erano stati dotati
dal Ristè di propulsori diversi da quelli indicati nelle ri-
spettive carte di circolazione, il Castellano non sia stato
nella materiale possibilità di accorgersi della mancanza
di corrispondenza dei dati identif‌icativi del numero e del
tipo di motore con quelli indicati nelle suddette carte di
circolazione, che, ove rilevata, avrebbe impedito l’esito
positivo (nei fatti falsamente attestato) della revisione.
4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza im-
pugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame
alla corte di appello di Perugia, che provvederà a sanare le
evidenziate lacune motivazionali. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. v, 30 gennaio 2014, n. 4647
(ud. 19 novemBre 2013)
Pres. marasCa – est. PaLLa – P.m. fodaroni (diff.) – riC. serigne
Falsità in atti y In atti pubblici y Uso di atto falso
y Nozione y Fattispecie in tema di esibizione, nel
corso di un controllo di polizia, di un permesso
internazionale di guida, apparentemente rilascia-
to dalle autorità del Senegal, ed, invece, risultato
contraffatto.
. In tema di reati contro la fede pubblica, la nozione di
uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi
del falso documento per uno scopo conforme alla natura
dell’atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è
suff‌iciente la semplice esibizione del documento falso,
quale che sia il signif‌icato che il soggetto intenda at-
tribuire all’atto in esso contenuto. (In applicazione del
principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune
da censure la decisione con cui il giudice di merito ha
ritenuto integrato il reato di cui all’art. 489 cod. pen.
nei confronti dell’imputato che, alla guida di un’auto,

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT