Corte di cassazione penale sez. IV, 12 febbraio 2014, n. 6798 (ud. 31 gennaio 2014)

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giur
10/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 12 feBBraio 2014, n. 6798
(ud. 31 gennaio 2014)
Pres. sirena – est. serrao – P.m. romano (Conf.) – riC. LeonChenKo
Patente y Rilasciata all’estero y Straniero residen-
te in italia da oltre un anno che guidi con patente
straniera in corso di validità y Reato di guida senza
patente y Esclusione y Mero illecito amministrativo
y Sussistenza.
. La condotta del soggetto straniero residente in Italia
da oltre un anno che guidi un’autovettura, essendo
munito della patente, in corso di validità, rilasciata
da uno Stato non appartenente all’Unione europea o
allo spazio economico europeo, è sanzionata sul piano
esclusivamente amministrativo e non è prevista dalla
legge come reato. (nuovo c.s., art. 116; nuovo c.s., art.
126; nuovo c.s., art. 126; nuovo c.s., art. 135; d.l.vo 18
aprile 2011, n. 59, art. 15; d.l.vo 16 gennaio 2013, n.
2) (1)
(1) In senso conforme si vedano: Cass. pen. sez. IV, 4 dicembre 2012,
n. 46786, in questa Rivista 2013, 522; Cass. pen. sez. IV, 7 giugno 2012,
n. 22059, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna. Diversamente si
pronunciano Cass. pen. sez. III, 4 luglio 2012, n. 25745, in questa Rivi-
sta 2012, 554, e Cass. pen. sez. IV, 22 febbraio 2011, n. 6821, ivi 2011,
592, per il caso di straniero che guidi un’autovettura con patente con
corso di validità scaduto.
svoLgimento deL ProCesso
1. In data 7 giugno 2013 il Tribunale di Perugia ha
dichiarato Leonchenko Valentyn colpevole del reato di
cui all’art.116, comma 13, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285
commesso in Perugia il 4 febbraio 2009 condannandolo
alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per aver circolato
alla guida di autovettura senza patente di guida. Nel capo
d’imputazione è specif‌icato che, residente in Italia da oltre
un anno, circolava con patente ucraina in corso di validità
ma non convertibile in Italia.
2. Leonchenko Valentyn ha proposto tempestivo appello
chiedendo il proscioglimento sul presupposto che la con-
dotta contestata, sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 116,
comma 7, c.d.s., non è prevista dalla legge come reato.
3. Con ordinanza del 2 ottobre 2013 la Corte di Appello
di Perugia ha disposto trasmettersi gli atti a questa Cor-
te, rilevata l’inappellabilità delle sentenze di condanna
relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena
dell’ammenda.
motivi deLLa deCisione
1. Osserva preliminarmente la Corte che, secondo
quanto emerge dal capo d’imputazione e dal testo del
provvedimento impugnato, il ricorrente era residente in
Italia da oltre un anno ed è stato sorpreso alla guida di
un’autovettura, ma era in possesso di patente ucraina in
corso di validità. Il problema interpretativo da risolvere
concerne, dunque, indipendentemente dall’erroneo riferi-
mento contenuto nel ricorso all’art. 116, comma 7, c.d.s.,
l’inquadramento giuridico della condotta accertata dal
giudice di merito e, precisamente, se la medesima integri
la fattispecie prevista dall’art. 116, comma 13, c.d.s. (guida
senza patente) ovvero l’ipotesi di illecito amministrativo
prevista dall’art. 126, comma 7, c.d.s. (guida con patente
scaduta di validità).
2. Per le condotte come quella in esame, in cui lo stra-
niero munito di patente straniera in corso di validità fosse
residente in Italia da oltre un anno, la disciplina detta-
ta dall’art. 136, comma 7, seconda parte c.d.s., in vigore
all’epoca del fatto, prevedeva, infatti, l’applicabilità delle
sanzioni previste per chi guidasse con patente italiana
scaduta di validità, costituente illecito amministrativo a
norma dell’art. 126, comma 7, c.d.s.
3. Per completezza, la materia è stata recentemente
modif‌icata a seguito dell’entrata in vigore, il 15 maggio
2011, del D.L.vo 18 aprile 2011, n. 59, il cui art. 15 ha in-
trodotto nell’art. 135, comma 14, l’espresso richiamo alla
sanzione amministrativa prevista dall’art. 126, comma 11,
c.d.s. per il titolare di patente di guida rilasciata da uno
Stato non appartenente all’Unione europea o allo spazio
economico europeo che, trascorso più di un anno dal
giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidi con
patente in corso di validità. Tali disposizioni non risultano
modif‌icate a seguito dell’entrata in vigore, il 2 febbraio
2013, del D.L.vo 16 gennaio 2013, n. 2, attuativo della Dir.
2011/94/UE recante modif‌iche della Dir. 2006/126/CE.
4. In ogni caso, il fatto accertato nel giudizio di merito,
sia nel vigore della previgente normativa, sia nel vigore delle
norme sopravvenute, non è previsto dalla legge come reato.
5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata perchè
il fatto non è previsto dalla legge come reato. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. v, 10 feBBraio 2014, n. 6343
(ud. 18 ottoBre 2013)
Pres. fumo – est. guardiano – P.m. gaLasso (Parz. diff.) – riC. CasteLLani
Falsità in atti y In atti pubblici y Falsità ideologica
y Falsa attestazione sul libretto di circolazione di
avvenuta revisione del veicolo y Conf‌igurabilità y
Ragioni.
. Commette falso ideologico in atto pubblico colui
che, in qualità di responsabile tecnico dell’attività di
revisione di un’autovettura, attesti falsamente sul li-
bretto di circolazione l’avvenuta revisione dell’auto,
trattandosi di attività della P.A. disciplinata da norme
di diritto pubblico (art. 80, commi primo - sedicesimo,
C.S.) e dovendo a tali soggetti, in virtù dei poteri cer-
tif‌icativi loro conferiti dalla legge, essere riconosciuta
la qualif‌ica di pubblici uff‌iciali. (c.p., art. 357; c.p., art.
479; nuovo c.s., art. 80) (1)
(1) Sostanzialmente in termini, v. Cass. pen., sez. VI, 22 febbraio
2010, n. 7033, in questa Rivista 2011, 150 e Cass. pen., sez. V, 4 aprile
2008, n. 14256, ivi 2008, 952. Nel senso che riveste la qualif‌ica di
pubblico uff‌iciale il capotecnico della Motorizzazione civile addetto

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