Corte di cassazione penale sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 7368 (ud. 6 febbraio 2014)

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giur
10/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dell’ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00). Sulla
base di tali elementi di valutazione, non può negarsi che,
nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei tanti
vantaggi introdotti a fronte del contestuale inasprimento
della sanzione, là dove sia intervenuta la specif‌ica scelta
dell’imputato (ovvero la sua mancata opposizione), diven-
ga per quest’ultimo oggettivamente e in concreto più favo-
revole rispetto a quella previgente, benché la pena-base di
partenza debba comunque essere non inferiore alle previ-
sioni della nuova formulazione dell’art. 186 c.d.s., comma
2, lett. c), non potendo certamente realizzarsi (pena la
violazione del principio di legalità) la combinazione di
frammenti normativi di leggi diverse secondo il criterio
del favor rei, con la creazione e applicazione di una terza
fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal
legislatore (cfr. Cass., sez. VI, n. 36757/2004, Rv. 229687).
3.3. Nel caso oggetto di giudizio, il ricorrente invoca
l’erronea applicazione della legge, per non avere il giudice
di merito, benché gli fosse stato richiesto in appello, so-
stituito la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità.
Orbene è noto che nel nostro ordinamento la irrogazio-
ne della pena risponde ad una funzione rieducativa (art.
27 comma 3° Cost.). Pertanto deve ritenersi che quando il
legislatore ha previsto, nel comma 9 bis dell’art. 186 c.d.s.,
la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità,
ha inteso ancorare tale benef‌icio ad un ben preciso rap-
porto tra pena criminale e sanzione sostituiva. Ne deriva
che non è possibile sostituire la pena se non in relazione al
trattamento sanzionatorio principale previsto dalla legge.
Se si applicasse la sostituzione, rapportandola alla
pena prevista prima della riforma, non solo si farebbe
illegittima applicazione di una “terza legge”, in violazione
dell’art. 2 c.p., ma si vulnererebbe la funzione rieducativa
che la pena deve svolgere secondo l’ordinamento vigente.
Consegue da quanto detto che, nell’invocare l’applica-
zione del comma 9 bis, l’imputato (che è stato sanzionato
con le pene più lievi previste dall’art. 186 prima della rifor-
ma del 2010) avrebbe dovuto contestualmente condizio-
nare la richiesta all’applicazione del diverso trattamento
sanzionatorio introdotto dalla novella 120 del 2010; richie-
sta questa che, invece, non è stata avanzata né in appello,
né con il ricorso.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato,
segue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna al pagamen-
to delle spese processuali. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 17 feBBraio 2014, n. 7368
(ud. 6 feBBraio 2014)
Pres. sirena – est. serrao – P.m. PoLiCastro (Conf.) – riC. giamPiCCoLo
Guida in stato di ebbrezza y Specif‌iche fatti-
specie previste dalle lett. a), b) e c) dell’art. 186,
comma secondo, c.d.s. y Sussistenza y Condizioni.
. In tema di guida in stato d’ebbrezza, è possibile rite-
nere la sussistenza di una delle specif‌iche fattispecie
di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 186, comma secondo,
cod. strada, solo in presenza di due misurazioni alcoli-
metriche che producano risultati rientranti nelle fasce
rispettivamente previste, dovendo la concentrazione
necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza
risultare da almeno due determinazioni concordanti,
effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti.
(nuovo c.s., art. 186; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495,
art. 379) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2012, n. 27954,
in questa Rivista 2013, 403. La giurisprudenza costante della Su-
prema Corte si è sempre espressa nel senso che lo stato di ebbrezza
del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con
qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazio-
ne e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione
ed esecuzione del codice della strada. Infatti, per il principio del
libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la neces-
sità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato,
il giudice può desumere lo stato di alterazione psicof‌isica derivante
dall’inf‌luenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’eb-
brezza, così come può disattendere l’esito fornito dall’«etilometro»,
ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico con-
cordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del
suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente. In tal
senso, v. Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2004, n. 39057, ivi 2005, 1079 e
Cass. pen., sez. IV, 29 luglio 2004, n. 32961, ivi 2005, 400.
svoLgimento deL ProCesso
1. In data 11 febbraio 2013 il Tribunale di S.M. Capua
Vetere - Sez. di Caserta, ha dichiarato colpevole Giam-
piccolo Annamaria, imputata del reato di cui all’art. 186,
comma 2, lett. a) D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 perchè in
data 23 aprile 2009 guidava un’autovettura in stato in eb-
brezza conseguente all’uso di bevande alcoliche con tasso
alcolemico rilevato al primo test 0,78 g/l ed al secondo
test 0,80 g/l, condannandola alla pena di euro 1.500,00 di
ammenda.
2. Ricorre per cassazione Annamaria Giampiccolo
deducendo violazione di legge per non essere più, il fatto
contestato, previsto come reato nonché vizio motivaziona-
le per avere il Tribunale ritenuto che, ove sia accertato
un valore corrispondente ad un tasso minimo alcolemico
superiore a 0,8 per litro, la condotta rientri nell’ipotesi di
cui all’art. 186, comma 2, lett. b) c.d.s.
motivi deLLa deCisione
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. La fattispecie contravvenzionale di guida in stato di
ebbrezza alcolica della quale è stata ritenuta colpevole
l’imputata, ricondotta nell’ambito della fattispecie de-
scritta sub art. 186, comma 2, lett. a) c.d.s. (guida in stato
di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non
superiore a 0,8), è stata, nelle more del procedimento,
depenalizzata con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, at-
traverso la sostituzione della sanzione penale con quella
amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a
2.000,00 Euro.
3. Il giudice di merito ha erroneamente sussunto
l’ipotesi contestata nella previsione dell’art. 186, comma

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