Corte di cassazione penale sez. IV, 6 marzo 2014, n. 10924 (ud. 18 dicembre 2013)

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giur
10/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Ne deriva che non poteva essere concesso il benef‌icio
della sospensione condizionale della pena, essendo stato
applicato il lavoro sostitutivo.
Né è certamente corretto giuridicamente il ragiona-
mento sviluppato dal giudice di merito a supporto della
concessione del benef‌icio de quo subordinatamente ad
una condizione futura ed incerta, quale quella del manca-
to fruttuoso svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Vale del resto osservare che proprio tale condizione
apposta dal giudicante mal si concilia con la prognosi che
è alla base del benef‌icio della sospensione condizionale
della pena.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata sul punto sopra indicato e la disposi-
zione afferente la sospensione condizionale della pena va
eliminata ex art. 620, lettera l) c.p.p. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 6 marzo 2014, n. 10924
(ud. 18 diCemBre 2013)
Pres. sirena – est. grasso – P.m. PoLiCastro (Conf.) – riC. P.g. in ProC.
Perja
Guida in stato di ebbrezza y Conf‌isca del veicolo
y Natura y Provvedimento def‌initivo y Limiti tempo-
rali di durata y Possibilità y Esclusione y Fattispecie
in tema di annullamento della sentenza di patteg-
giamento che f‌issava in 180 giorni la durata della
conf‌isca disposta per guida in stato di ebbrezza.
. La conf‌isca è un provvedimento di natura def‌initiva,
in quanto comporta l’ablazione irreversibile del bene,
sicchè è incompatibile con una previsione di limita-
zione temporale della sua durata. (In applicazione del
principio la Corte, ai sensi dell’art. 620, comma primo,
lett. l, cod. proc. pen., ha annullato la sentenza di pat-
teggiamento nella parte in cui f‌issava in 180 giorni la
durata della conf‌isca del mezzo condotto in stato di
ebbrezza). (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 186;
c.p.p., art. 620) (1)
(1) In ordine all’applicabilità e alla natura della conf‌isca si vedano
Cass. pen. sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 2379, in questa Rivista 2014,
579 e Cass. pen. sez. I, 20 giugno 2013, n. 27173, ivi 2014, 37.
svoLgimento deL ProCesso e motivi deLLa deCisione
1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 4 ot-
tobre 2012, all’esito di richiesta delle parti ai sensi dell’art.
444, c.p.p., applicò nei confronti di Perja Rifat, imputato
del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2 bis del
c.d.s., la pena dalle stesse concordata.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Ancona proponeva ricorso per Cassazione denunziando,
con l’unico motivo esposto a sostegno, che, in applicazione
del citato art. 186, comma 2, lett. c), andava disposta la
conf‌isca obbligatoria del mezzo condotto in stato d’ebbrez-
za, appartenentesi all’autore del reato, sanzione intrinse-
camente def‌initiva; invece, il Tribunale aveva incongrua-
mente statuito «la conf‌isca del mezzo per 180 giorni».
3. La censura è palesemente fondata.
Secondo la ricordata previsione cogente di legge anda-
va disposta la conf‌isca dell’autovettura targata AP408923,
risultante di proprietà dell’imputato (si veda il capo d’im-
putazione).
Ciò posto, non è dubbio che il provvedimento in parola
importa l’ablazione def‌initiva ed irreversibile della pro-
prietà, con la conseguente incompatibilità di limitazioni
temporali dell’eff‌icacia della stessa, come si trattasse di
un provvedimento temporaneo o cautelare. Inoltre, pur
avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L.
29 luglio 2010, n. 120, veste di sanzione amministrativa
accessoria, siccome posta a sussidio di sanzione penale
che punisce condotta che continua ad essere incriminata
senza soluzione di continuità, la stessa è di obbligatoria
applicazione, ove il predetto mezzo sia di proprietà del-
l’imputato (cfr. sez. IV, sentenza n. 45365 del 25 novembre
2010).
3.1. Deve poi osservarsi che, come noto, resta sottratta
alla disponibilità delle parti l’applicazione e quantif‌ica-
zione delle sanzioni amministrative previste dalla legge
(oltreché, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di
àmbito decisionale devoluto integralmente al giudice
(cfr., fra le tante, Cass. sez. IV, 17 dicembre 2010, n. 2631;
11 novembre 2010, n. 114; 21 settembre 2007, n. 38552; 6
giugno 2007, n. 36150).
Inf‌ine, la natura di sanzione amministrativa della
previsione fa escludere che il divieto di cui al comma 1
dell’art. 445, c.p.p., afferente alle pene accessorie, possa
ad esse estendersi.
4. Ciò considerato, la sentenza deve essere annullata
sul punto, estraneo al patto, concernente la sanzione am-
ministrativa accessoria della conf‌isca, siccome specif‌icato
nel dispositivo dell’impugnata sentenza.
Conf‌isca che in questa sede deve disporsi, ai sensi del-
l’art. 620, lett. l), c.p.p., trattandosi di misura obbligatoria,
che, pertanto, non importa esercizio di discrezionalità
alcuna.
Di conseguenza, all’annullamento non segue rinvio.
(Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 20 feBBraio 2014, n. 8090
(ud. 15 novemBre 2013)
Pres. zeCCa – est. ianneLLo – P.m. romano (diff.) – riC. P.m. in ProC.
saPorito
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Principio di aff‌idamento y Operatività
y Limiti y Fattispecie in tema di collisione tra un’au-
to condotta dall’imputato e una motocicletta con-
dotta da un carabiniere in servizio che percorreva

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