Corte di cassazione penale sez. IV, 6 marzo 2014, n. 10939 (ud. 20 febbraio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
f‌isiche, relazionali in cui improvvisamente viene a trovarsi
la vittima. Dal punto di vista dell’autore del fatto, lo pone
nella diff‌icile condizione di dover compiere valutazioni
che non sono nel patrimonio del quivis de populo: come
si è già ricordato, può ritenersi rispettosa della previsione
normativa solo un’assistenza “adeguata”. Pertanto, l’inter-
pretazione della norma conduce a ritenere che l’assistenza
alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso
sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o
materiale richiesta dalle circostanze del caso.
Tanto determina la necessità che colui che invochi
l’eff‌icace soccorso da altri prestato, quale ragione di in-
sussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione
della adeguatezza dell’assistenza, nell’ampio senso dianzi
indicato.
4. Calando siffatte premesse nel caso che occupa, va
ritenuto che la Corte di Appello abbia operato in linea con
i principi di diritto sopra rammentati.
Correttamente, infatti, il Collegio distrettuale ha ne-
gato rilievo al comportamento successivo tenuto dall’im-
putato, posto che questo si consuma con la fuga, ovvero
l’allontanamento dal luogo del fatto, senza che assuma
rilievo, sotto il prof‌ilo in esame, la condotta successiva.
Il richiamo operato dalla Corte territoriale alla necessità
di verif‌icare le conseguenze dell’incidente non ha la fun-
zione di descrivere un ulteriore elemento della fattispecie
tipica, bensì quello di illustrare la ratio della previsione
incriminatrice.
Quanto al giudizio concernente il reato di cui all’arti-
colo 189, comma 7 c.d.s., che il soccorso prestato da altri
abbia esaurito ogni necessità di assistenza delle vittime
determinatasi a seguito dell’incidente è affermazione che
opera il ricorrente ma che non trova riscontro nella moti-
vazione impugnata, specie se si considera la latitudine del
concetto di assistenza, come sopra delineato. Sotto tale
prof‌ilo il ricorso è quanto meno non conforme al principio
di autosuff‌icienza: l’esponente avrebbe dovuto provvedere
alla trascrizione in ricorso dell’integrale contenuto degli
atti dai quali emergeva la prova dell’integrale soddisfaci-
mento del bisogno di assistenza delle persone ferite.
Il ricorso va quindi rigettato.
5. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 6 marzo 2014, n. 10939
(ud. 20 feBBraio 2014)
Pres. sirena – est. PiCCiaLLi – P.m. staBiLe (Conf.) – riC. P.g. in ProC. Caneo
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilità y Concessione
del benef‌icio della sospensione condizionale della
pena y Applicabilità y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata
operata la sostituzione della pena principale con il
lavoro di pubblica utilità, non può essere concesso il
benef‌icio della sospensione condizionale della pena,
stante la incompatibilità tra i due istituti. (nuovo c.s.,
art. 186; nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 163) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass. pen.
sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 1755, in questa Rivista 2014, 44. In argo-
mento cfr. Cass. pen. sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 8005, ivi 2014, 617.
svoLgimento deL ProCesso
II Procuratore generale presso la Sezione distaccata
di Corte di appello di Sassari ricorre avverso la sentenza
di cui in epigrafe, che, nel dichiarare Canea Fabrizio col-
pevole del reato di cui all’articolo 186, comma 2, lettera
b), del codice della strada [tasso alcolemico 0,92 g/I], ha
sostituito la pena principale detentiva e pecuniaria con
quella del lavoro di pubblica utilità [fatto commesso il 2
giugno 2010].
Le doglianze riguardano:
- l’omessa applicazione della conf‌isca del veicolo con-
dotto dal trasgressore;
- la mancata applicazione della sanzione amministrati-
va aggiuntiva prevista per la commissione del fatto in ora
notturna;
- la concessione del benef‌icio della sospensione condi-
zionale della pena, nonostante fosse stata applicata la san-
zione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, pur se subor-
dinatamente all’ipotesi, meramente eventuale, del mancato
positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
motivi deLLa deCisione
Fondata è solo l’ultima doglianza.
Manifestamente infondata è, invece, la prima, giacchè
la conf‌isca del veicolo, secondo la disciplina applicabile
ratione temporis, poteva e doveva disporsi solo nell’ipo-
tesi contravvenzionale di cui alla lettera c) del comma 2
dell’articolo 186 del codice: ergo, nel caso in cui il tasso
alcolemico fosse stato eccedente 1,5 g/l. Ipotesi qui non
ricorrente.
Inaccoglibile è anche la seconda censura, ove si con-
sideri che, in atti, non risulta contestata l’aggravante
dell’aver commesso il fatto in orario notturno (articolo
186, comma 2 sexies, del codice della strada). Né dalla
sentenza è possibile apprezzare una contestazione in fatto
di tale circostanza: ciò che impedisce di valutarla in que-
sta sede.
Fondato è l’ultimo motivo, derivandone che va elimina-
to il benef‌icio della sospensione condizionale della pena.
Valgono i seguenti principi:
- La richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pub-
blica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, del codice
della strada, implica la tacita rinuncia al benef‌icio della
sospensione condizionale della pena, stante la incompati-
bilità tra i due istituti (cfr. sezione III, 7 novembre 2012,
Cinciripini)
- La pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è isti-
tuto più favorevole rispetto al benef‌icio della sospensione
condizionale della pena (ancora sent. citata).

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