Corte di cassazione penale sez. IV, 28 marzo 2014, n. 14617 (ud. 25 febbraio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
2 bis dell’art. 186 c.d.s., posto a base del patteggiamento. Il
legislatore, infatti, con la formulazione letterale della di-
sposizione (“la patente di guida è sempre revocata”), coe-
rente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inteso
imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare
il regime della sanzione alla sola presenza dell’aggravante
richiamata. Ciò che viene in considerazione ai f‌ini della
revoca è il comportamento dell’agente, consistente nel-
l’aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto
potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rile-
vante turbativa nella circolazione stradale. Ne consegue
che, ai f‌ini che qui interessano, alcuna rilevanza può es-
sere attribuita alla contestuale concessione di circostanze
attenuanti, ancorché dichiarate prevalenti, non valendo il
giudizio di comparazione tra circostanze ad elidere la sus-
sistenza dei prof‌ili di particolare allarme sociale connessi
alla sussistenza dell’aggravante in argomento (per ana-
loga soluzione, con riguardo alla rilevanza del giudizio di
comparazione tra circostanze in tema d’indulto, si vedano
Cass. sez. I, n. 14432 del 2007; Cass. sez. I, n. 29709 del
2007; Cass. sez. IV, n. 35703 del 2007; Cass. sez. I, n. 13691
del 2008). La sentenza deve essere, quindi, annullata sen-
za rinvio, con eliminazione della sospensione e l’applica-
zione della revoca della patente di guida, in conformità al
disposto di cui all’art. 620 c.p.p. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 28 marzo 2014, n. 14617
(ud. 25 feBBraio 2014)
Pres. foti – est. serrao – P.m. geraCi (Conf.) – riC. P.g. in ProC. ingrasCì
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Ri-
f‌iuto y Revoca della patente di guida y Presupposti.
. Il presupposto per la revoca della patente in relazione
al reato previsto dall’art. 186, comma settimo, cod. stra-
da è che il trasgressore sia già stato condannato nei
due anni precedenti per il medesimo reato di rif‌iuto
di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e
non già genericamente per una delle ipotesi di guida in
stato di ebbrezza. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In senso conforme alla pronuncia in commento si vedano: Cass.
pen. sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 48573, in questa Rivista 2014, 116 e
Cass. pen. sez. IV, 22 marzo 2013, n. 13548, ivi 2014, 719.
svoLgimento deL ProCesso
1. In data 2 ottobre 2012 il Tribunale di Udine - sez. Ci-
vidale del Friuli, in seguito a giudizio abbreviato condizio-
nato, ha dichiarato Ingrascì Ignazio colpevole del reato di
cui all’art. 186, comma 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 (fatto
commesso il 21 agosto 2009) e, applicata la diminuente per
il rito, lo ha condannato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di
arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, disponendo la sosti-
tuzione della pena inf‌litta con il lavoro di pubblica utilità
e applicando la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un anno.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica di Trieste deducendo violazione di legge e vizio
motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio,
posto che la pena edittale minima stabilita dall’art. 186,
comma 7, c.d.s. (che a sua volta richiama il comma 2, lett.
c), nel testo modif‌icato dalla L. 29 luglio 2010, n.120, che
ha introdotto la possibilità del lavoro sostitutivo, è pari ad
euro 1.500,00 di ammenda e mesi 6 di arresto per cui, nel
caso in esame, anche applicando la diminuente per il rito,
la misura della pena detentiva non avrebbe potuto essere
inferiore a mesi 4 di arresto; secondo il Procuratore ricor-
rente, inoltre, avendo l’imputato commesso il fatto utiliz-
zando un’autovettura di proprietà di terzi, la durata della
sospensione della patente di guida avrebbe dovuto essere
raddoppiata e, al cospetto dei plurimi precedenti specif‌ici
dell’imputato, tali da conf‌igurare una recidiva reiterata
specif‌ica nel quinquennio, il primo giudice avrebbe dovuto
prendere in considerazione l’ipotesi di disporre, con valu-
tazione discrezionale, la revoca della patente di guida ai
sensi dell’art. 222, comma 3, c.d.s., applicabile secondo il
Procuratore Generale ricorrente a tutte le violazioni del
Codice della Strada che costituiscono reato, non soltanto
alle ipotesi dalle quali sia derivato il danno a persone.
motivi deLLa deCisione
1. Il ricorso è in parte fondato, nei termini che seguo-
no.
2. Il Procuratore Generale ricorrente ha correttamente
censurato la sentenza emessa dal Tribunale di Udine per
aver applicato la pena detentiva in misura inferiore al mi-
nimo edittale. Come si legge nello stesso provvedimento
impugnato, il giudice ha ritenuto applicabile, in quanto
nel suo complesso più favorevole, la disciplina prevista
dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma
9-bis all’art.186 c.d.s., in base al quale la pena detentiva e
pecuniaria possono essere sostituite con il lavoro di pub-
blica utilità. Ma la nuova disciplina ha previsto, altresì,
l’inasprimento della sanzione detentiva di cui all’art. 186,
comma 2, lett. c) c.d.s., richiamato quoad poenam dall’art.
186, comma 7, c.d.s.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le
modif‌iche introdotte con L. n. 120/2010 sono applicabili
anche ai fatti commessi sotto la vigenza del precedente
regime. Si è, infatti, ritenuto che, nel complesso, la nuova
disciplina, alla luce dei vantaggi introdotti a fronte del
contestuale inasprimento della sanzione, laddove sia in-
tervenuta la specif‌ica scelta dell’imputato ovvero la sua
mancata opposizione, divenga per lui oggettivamente ed
in concreto più favorevole rispetto a quella previgente.
Infatti, per un primo aspetto, “l’individuazione, tra una
pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella
più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla
base della loro mera comparazione, bensì in concreto,
mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dal-
l’effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie
sottoposta all’esame del giudice” (sez. I, n. 40915 del 2
ottobre 2003, Fittipaldi, Rv. 226475 ed altre conformi). Per
altro, proprio perchè il maggior favore di una disciplina

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