Corte di cassazione penale sez. IV, 5 maggio 2014, n. 18538 (ud. 10 gennaio 2014)

Pagine820-821
820
giur
10/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
presa designata se non vi sia condanna nei confronti della
impresa in liquidazione coatta.
Quanto ai motivi secondo e terzo, a prescindere dalla
questione controversa relativa alla conf‌igurabilità o meno
di un rapporto di solidarietà tra responsabile, impresa in
l.c.a. e impresa designata, l’eccezione di prescrizione sol-
levata da uno soltanto dei coobbligati solidali convenuti in
giudizio non giova agli altri, in quanto l’art. 1310 c.c., che
contempla vari effetti estensivi in tema di prescrizione,
non prevede tra questi il caso dell’eccezione di prescrizio-
ne sollevata da uno dei due debitori solidali (Cass. n. 5262
del 2001).
Come sopra esposto, rientra quindi nella libertà delle
scelte processuali dell’impresa la determinazione di co-
stituirsi in giudizio o meno. Qualora abbia scelto, come
in questo caso, di non costituirsi nel giudizio di primo
grado, dovrà accettare anche le conseguenze che ne pos-
sono derivare. Quello che è accaduto, nel caso di specie,
è che le Generali, impresa designata, hanno scelto di non
costituirsi nel giudizio di primo grado, in cui l’impresa as-
sicuratrice del danneggiante in l.c.a. si è costituita ed ha
sollevato l’eccezione di prescrizione del diritto dei dan-
neggiati, che è stata accolta correttamente nei suoi soli
confronti in quanto, essendo una tipica eccezione perso-
nale e ad istanza di parte, il giudice non avrebbe potuto
estenderne d’uff‌icio gli effetti a benef‌icio di un soggetto
che non solo non l’aveva sollevata, ma non si era neppure
costituito in giudizio.
Conseguenza della legittima scelta di rimanere inerte
in primo grado è che l’eccezione di prescrizione del di-
ritto al risarcimento del danno, proposta dalle Generali
per la prima volta in appello, è stata correttamente rite-
nuta inammissibile nella sentenza impugnata in quanto
domanda nuova (conformemente al principio di diritto
più volte enunciato da questa Corte secondo il quale:
“La norma dell’art. 345, secondo comma, c.p.c. (nel te-
sto vigente, successivo alla riforma recata dalla legge 26
novembre 1990, n. 353) si riferisce ad ogni eccezione non
rilevabile d’uff‌icio, senza che possa distinguersi tra “ecce-
zioni in senso stretto”, per le quali opererebbe il divieto di
“jus novorum” in appello, ed altre eccezioni non rilevabili
d’uff‌icio, per le quali detto divieto non opererebbe. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che
aveva correttamente dichiarato inammissibile l’eccezione
di prescrizione proposta per la prima volta in appello
dall’Amministrazione pubblica, non potendo l’intempe-
stività della deduzione trovare giustif‌icazione nel preteso
esercizio del potere-dovere della P.A. di corretta gestione
delle risorse f‌inanziarie pubbliche, tale da consentire di
rimediare all’inerzia difensiva in primo grado)” – Cass. n.
23270 del 2011).
L’impresa designata che avesse voluto avvalersi della
prescrizione maturata nei confronti della impresa as-
sicuratrice del responsabile del sinistro in l.c.a. avrebbe
avuto l’onere di costituirsi in giudizio e di proporre tempe-
stivamente l’eccezione di prescrizione.
Il prof‌ilo processuale è assorbente rispetto agli altri
prof‌ili di carattere sostanziale.
Il ricorso incidentale è infondato, giacchè le ragioni
della condanna alle spese della Alpi Ass.ni in l.c.a. sono
ben spiegate a pag. 11 della sentenza di appello e la moti-
vazione è esente da vizi logici che ne giustif‌ichi la cassa-
zione : la Alpi ha appellato anche per chiedere la riforma
del capo di domanda con il quale erano state compensate
le spese del giudizio di primo grado tra lei e il Terrestre.
La corte d’appello ha ritenuto che il tribunale avesse ido-
neamente motivato la compensazione e quindi ha posto
a carico anche della Alpi le spese del giudizio di appello
sostenute dal Terrestre in ragione della soccombenza in
appello della compagnia di assicurazioni in relazione al
capo di sentenza impugnato.
Nulla sulle spese, stante la soccombenza sia del ricor-
rente principale che del ricorrente incidentale, che ha
una posizione adesiva rispetto al ricorrente principale, e
non avendo gli intimati svolto attività difensiva. (Omis-
sis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 5 maggio 2014, n. 18538
(ud. 10 gennaio 2014)
Pres. zeCCa – est. izzo – P.m. CaneveLLi (diff.) – riC. rustemi
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Patteg-
giamento y Accordo condizionato dalla indicazione
del tipo o dalla durata di una sanzione amministra-
tiva accessoria y Applicabilità determinata dalla
decisione delle parti y Esclusione.
. In tema di patteggiamento, se l’accordo è condizionato
dalla indicazione del tipo o dalla durata di una sanzione
amministrativa accessoria obbligatoria per legge, tale
clausola deve ritenersi come non apposta, non essendo
l’applicazione di dette sanzioni nella disponibilità delle
parti. (In applicazione del principio la Corte ha riget-
tato il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento
con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca
della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione
delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di
guida. (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 222; c.p.p.,
art. 444) (1)
(1) In ordine all’applicabilità della sanzione amministrativa accesso-
ria della revoca della patente, v. Cass. pen. sez. IV, 19 febbraio 2014,
n. 8022, in questa Rivista 2014, 730. Cfr. inoltre Cass. pen. sez. II, 9
dicembre 2013, n. 49461, ivi 2014, 418.
svoLgimento deL ProCesso
1. Con sentenza del 31 maggio 2013 il Tribunale di
Fermo, sez. dist. di Sant’Elpidio a Mare, ai sensi dell’art.
444 c.p.p. applicava a Rustemi Musali la pena di mesi otto
di arresto ed € 3.000 di ammenda per la contravvenzione
di cui all’art. 186 c.d.s., per la guida in stato di ebbrezza
di un’auto Opel Zaf‌ira, con tasso alcolemico rilevato di
g/l 3,33 e 3,26 (fatto aggravato dalla circostanza di avere
provocato un incidente stradale).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT