Corte di cassazione penale sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22260 (ud. 25 marzo 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
quali f‌igura anche l’essere stato il conducente coinvolto in
un incidente stradale («in ogni caso di incidente», art. 186
comma 4): discendendone la diff‌icoltà di giustif‌icare sul
piano logico - giuridico la conf‌igurazione, di quello che co-
stituisce un presupposto del reato semplice, al contempo
anche come circostanza aggravante.
Per le esposte ragioni ritiene pertanto questo collegio
di dover dissentire dal recente precedente di questa stes-
sa sezione che ha affermato l’opposto principio secondo
cui «la circostanza aggravante di aver provocato un inci-
dente stradale è conf‌igurabile anche rispetto al reato di
rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento per la verif‌ica dello
stato di ebbrezza» (sez. IV, n. 9318 del 14 novembre 2013
- dep. 26 febbraio 2014, Stagnaro, Rv. 258215), apparendo
insuff‌iciente, come detto, l’unico argomento ivi in tal sen-
so valorizzato, rappresentato dal convergente richiamo al
comma 2 lett. c) operato sia dal comma 7 che dal comma
2-bis.
Discende da quanto detto l’illegalità della pena appli-
cata - ancorché su accordo delle parti - in ragione di che
la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
con trasmissione degli atti al Tribunale di Como per l’ul-
teriore corso, restando ovviamente assorbito l’esame del
secondo motivo di ricorso. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 29 maggio 2014, n. 22260
(ud. 25 marzo 2014)
Pres. zeCCa – est. grasso – P.m. voLPe (Parz. diff.) – riC. sugameLe
Guida in stato di ebbrezza y Art. 186, comma
secondo lett. b) e c) c.s. y Affermazione della re-
sponsabilità sulla base del quantitativo alcolico
rintracciato y Violazione dell’art. 7, commi primo
e terzo, Cost. y Questione di legittimità costituzio-
nale y Infondatezza y Ragioni.
. È manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 186, comma secondo lett. b) e c)
cod. strada, in relazione all’art. 7, commi primo e terzo,
Cost., nella parte in cui assegna la penale responsabili-
tà sulla base del dato oggettivo del quantitativo alcolico
rintracciato nell’organismo, giacché la riprovazione e
la condanna non derivano dall’individuale e variabile
capacità di “sentire” gli effetti dell’alcol, bensì dell’im-
prudente e negligente scelta di essersi posti alla guida
dopo aver assunto alcolici o, comunque, prodotti a base
alcolica, senza avere atteso il trascorrere di un tempo
ragionevole, tale da scongiurare il permanere di un tas-
so alcolico nel sangue penalmente rilevante. (nuovo
c.s., art. 186) (1)
(1) Per qualche utile riferimento, v. Cass. pen. 6 maggio 2013, n.
19386, in questa Rivista 2013, 1122, nel senso che l’elemento psico-
logico del reato non è escluso dall’assunzione di farmaci ad elevata
componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la
compatibilità dell’assunzione con la circolazione stradale.
svoLgimento deL ProCesso
1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 16 dicembre
2011, giudicata Sugamele Valentina colpevole del reato di
cui all’art. 186, comma 2, lett. b), c.d.s., per essersi po-
sta alla guida in stato d’ebbrezza alcolica (1,44 - 1,42 g/I),
condannò la medesima alla pena stimata di giustizia.
2. La Corte d’appello di Palermo, alla quale l’imputata
s’era rivolta, con sentenza del 3 aprile 2013, confermò la
statuizione di primo grado.
3. L’imputata ricorre per cassazione riproponendo
eccezione d’illegittimità costituzionale già prospettata
davanti alla Corte territoriale, nonché illustrando diverse
censure.
3.1. Questa, in sintesi l’eccezione d’incostituzionalità
dell’art. 186, comma 2, lett. b) e c) del c.d.s., 41 e 43, c.p.,
in relazione agli all’art. 7, commi 1 e 3 della Cost. Al con-
trario di quel che aveva ritenuto la Corte palermitana poi-
ché le reazioni all’ingestione di sostanze alcoliche mutano
da soggetto a soggetto, con la conseguenza che sussistono
degli individui i quali pur avendo assunto quantitativi ri-
levanti ai f‌ini penali non ne sentono gli effetti, assegnare
la penale responsabilità sulla base del dato oggettivo del
quantitativo alcolico rintracciato nell’organismo non as-
sicura il rispetto del principio di colpevolezza, in quanto
ben può accadere che il soggetto in questione, in preda ad
uno stato d’ebbrezza asintomatico, venga chiamato a ri-
spondere in relazione a fattori non prevedibili, né evitabili,
con la conseguenza che nessuno potrà essere certo di aver
tenuto condotta che lo ponga al di fuori del penalmente
vietato. Nella specie, l’imputata «a parte gli occhi lucidi e
l’alito vinoso, per nulla indicativi di uno stato di ebbrezza
[in quanto la stessa] non barcollava, non era incerta nel-
l’eloquio né disorientata nel tempo e nello spazio» non era
in condizione di comprendere di aver violato il precetto
penale. Ovviamente la questione si mostrava puntual-
mente rilevante, occorrendo applicare nel caso in esame
il principio di colpevolezza, il quale impone di sapere se
l’imputata si fosse posta alla guida avendo consapevolezza
di versare in stato d’ebbrezza alcolica.
3.2. Con il primo motivo la Sugamele denunzia viola-
zione di legge e vizio motivazionale sul vaglio probatorio.
Sulla base delle testimonianze acquisite era emerso che
la ricorrente aveva assunto una bevanda superalcolica
scambiandola, per errore, con una analcolica. Inoltre, la
sintomatologia registrata non era tale da giustif‌icare stato
d’ebbrezza (l’alito vinoso si spiegava con l’assunzione av-
venuta solo pochi minuti prima del controllo della bevan-
da e gli occhi lucidi avrebbero potuto trovare le più varie
spiegazioni), che era stato registrato da apparecchiatura
spirometrica la quale, considerato il gran numero di esami
effettuati e del tempo trascorso dall’ultima revisione, non
poteva considerarsi attendibile.
3.3. Con il successivo motivo la ricorrente denunzia
«insuff‌iciente motivazione» sull’inescusabilità dell’errore.
L’imputata aveva provato di essere all’epoca affetta da
un’infezione al cavo orale, che era sua volontà astenersi
dal bere in quanto avrebbe dovuto guidare, che era incorsa
nell’incolpevole scambio di bevanda e di non essere an-

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