Corte di cassazione penale sez. IV, 30 maggio 2014, n. 22687 (c.c. 9 maggio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
richiesta di risarcimento all’assicuratore r.c.a. (l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 22; c.c., art. 2054) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. civ. 8 giugno 2007, n. 13537,
in questa Rivista 2008, 355.
svoLgimento deL ProCesso
Anna e Giuseppe Forlani propongono ricorso per cas-
sazione, aff‌idato a due motivi, avverso la sentenza del Tri-
bunale di Bergamo - Sezione Distaccata di Treviglio, che
ha rigettato il loro gravame contro la sentenza di primo
grado del Giudice di Pace di Treviglio, che aveva dichiara-
to l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 990
del 1969, delle domande risarcitorie svolte nei confronti
di Masotina Damiano, conducente, Petretti Diego Giulio,
proprietario, della Liguria Assicurazioni e della Assitalia,
in relazione ad un sinistro verif‌icatosi il 28 agosto 2003
lungo la strada provinciale n. 128.
Resiste con controricorso, illustrato da successiva
memoria, la Assitalia, mentre Damiano Masotina, Franco
Petretti e Mariaclara Cantù, quali eredi di Diego Giulio Pe-
tretti, e la Liguria non si sono costituiti.
motivi deLLa deCisione
1.-Il Giudice di Pace ed il Tribunale hanno affermato
l’improcedibilità della domanda risarcitoria, avendo ravvi-
sato il difetto di diligenza degli attori nell’individuazione
dell’assicuratore. Il risarcimento era stato infatti richiesto
alla Liguria Assicurazioni (presso la quale il veicolo non
era assicurato) e non all’Assitalia (impresa designata per
il Fondo di garanzia, essendo il veicolo non assicurato,
come pure era detto in una parte del verbale redatto dalla
polizia locale).
Con il primo motivo, sotto il solo prof‌ilo della violazione
di legge, i ricorrenti contestano tale ratio decidendi, as-
sumendo di avere invitato le controparti ad una amiche-
vole transazione della vertenza, «anche tramite la vostra
compagnia di assicurazione».
1.1-Il mezzo è infondato. A parte che gli stessi ricorrenti
deducono che la missiva è stata recapitata al solo Ma-
sotina, conducente dell’autovettura, va considerato che
l’onere imposto al danneggiato dall’art. 22 della legge 24
dicembre 1969 n. 990 di richiedere il risarcimento del
danno all’assicuratore almeno sessanta giorni prima di
proporre la relativa azione giudiziaria può essere si soddi-
sfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla
norma(purché egualmente idonei al soddisfacimento dello
scopo perseguito di consentire all’assicuratore di valutare
l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire
premature domande giudiziali, con conseguente dispendio
economico), ma a condizione che risulti che l’assicuratore
sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà
del danneggiato di essere risarcito e abbia potuto valutare
le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. n.
22883 del 2007).
È evidente che una missiva indirizzata non all’assicura-
tore ma al danneggiante non soddisfa tali requisiti.
2.- Con il secondo motivo, sotto il prof‌ilo della viola-
zione di legge, i ricorrenti si dolgono del fatto che, una
volta venuta meno la legittimazione passiva della Liguria,
il giudice di secondo grado non abbia deciso la vertenza,
ai sensi dell’art. 2043 c.c., nei confronti di Petretti Diego e
Mariaclara Cantù, eredi di Diego Giulio Petretti.
2.1.- Anche questo motivo è infondato. Questa Corte ha
infatti reiteratamente affermato che, in tema di assicu-
razione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, la condizione di
proponibilità della domanda, costituita dall’assolvimento
dell’onere della richiesta con raccomandata nei confronti
dell’assicuratore secondo l’articolo 22 della legge 24 di-
cembre 1969 n. 990 opera sia nel caso di azione diretta, ai
sensi dell’articolo 18 della legge suddetta, che di azione
di responsabilità aquiliana a norma dell’articolo 2054 c.c.
Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla
legge senza distinzione fra le persone contro cui l’azione
venga proposta, cumulativamente o singolarmente. È
pertanto improponibile anche la domanda formulata ai
sensi dell’articolo 2054 c.c. contro il proprietario ed il
conducente del veicolo, qualora non sia stata promos-
sa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di
risarcimento all’assicuratore r.c.a. (cfr. ex multis, Cass.
n. 13537 del 2007).
3.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna dei
ricorrenti alle spese, liquidate in € 2.700, di cui € 2.500 per
compenso, oltre accessori di legge. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 30 maggio 2014, n. 22687
(C.C. 9 maggio 2014)
Pres. BrusCo – est. ianneLLo – P.m. saLzano (diff.) – riC. CaLdareLLi
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Etilometro y Rif‌iuto di sottoporsi all’accer-
tamento y Circostanza aggravante di aver causato
un incidente y Conf‌igurabilità y Esclusione y Ragio-
ni.
. La circostanza aggravante di aver provocato un in-
cidente stradale non è conf‌igurabile rispetto al reato
di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento per la verif‌ica
dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica
delle fattispecie. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In senso difforme si pronuncia Cass. pen. sez. IV, 26 febbraio
2014, n. 9318 in questa Rivista 2014, 478 che afferma la sussistenza
dell’aggravante in oggetto anche rispetto al reato di rif‌iuto di sotto-
porsi all’accertamento per la verif‌ica dello stato di ebbrezza, in forza
del richiamo di cui all’art. 186, comma 7.
svoLgimento deL ProCesso
1. Sergio Caldarelli propone, per mezzo del proprio
difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza del
G.i.p. presso il Tribunale di Como in data 7 novembre 2013,
con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., gli è stata appli-
cata la pena concordata dalle parti, in ordine al reato p. e

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