Corte di cassazione penale sez. IV, 11 giugno 2014, n. 24612 (ud. 10 aprile 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
Ne consegue che, apparendo a questa Corte sconcer-
tante la condotta d’una impresa assicuratrice che attenda
venti anni prima di indennizzare una persona trasportata
su un mezzo pubblico, andrà ordinata alla cancelleria la
trasmissione di copia della presente sentenza aIl’IVASS, ai
sensi della norma appena ricordata, per l’auspicata appli-
cazione della doverosa sanzione, assumendo la data di de-
posito della presente sentenza quale data di accertamento
dell’infrazione.
17. Le spese.
17.1. L’accoglimento solo parziale dei ricorsi, e l’inne-
gabile prof‌ilo umano della vicenda oggetto del presente
giudizio costituiscono un giusto motivo per la compensa-
zione integrale delle spese del presente grado di giudizio
fra tutte le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. nel testo ap-
plicabile ratione temporis. Le spese dei gradi precedenti
resteranno regolate nei termini stabiliti dalla sentenza
impugnata, che questa Corte fa propri e recepisce nella
presente sentenza. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 11 giugno 2014, n. 24612
(ud. 10 aPriLe 2014)
Pres. BrusCo – est. BrusCo – P.m. di PoPoLo (Parz. diff.) – riC. izzo
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Dolo y
Dolo eventuale e colpa cosciente y Differenza y Fat-
tispecie in tema di evento mortale causato da un
incidente stradale, in riferimento al quale la Corte
ha censurato la decisione di sussistenza della cir-
costanza aggravante della colpa cosciente ex art.
61 n. 3 c.p. per omessa indicazione degli elementi
sintomatici.
. In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo
eventuale quando si accerti che l’agente, pur essendosi
rappresentato la concreta possibilità di verif‌icazione di
un fatto costituente reato come conseguenza del pro-
prio comportamento, persiste nella sua condotta, accet-
tando il rischio che l’evento si verif‌ichi; si versa invece
nella colpa con previsione quando l’agente prevede in
concreto che la sua condotta possa cagionare l’evento
ma ha il convincimento di poterlo evitare. (Nella fatti-
specie la Corte, in relazione all’evento mortale causato
da un incidente stradale, ha censurato la decisione
del giudice di merito nella parte in cui riconosceva la
ricorrenza della circostanza aggravante della colpa co-
sciente o con previsione, di cui all’art. 61 n. 3 cod. pen.,
per omessa indicazione degli elementi sintomatici da
cui andava desunta non la prevedibilità in astratto ben-
sì la previsione in concreto da parte dell’imputato del
decesso della vittima, non evincibile dalla gravità della
violazione in sé considerata). (c.p., art. 61) (1)
(1) In senso conforme si pronunciano: Cass. pen. sez. IV, 9 ottobre
2012, n. 39898, in questa Rivista 2013, 827; Cass. pen. sez. I, 15 marzo
2011, n. 10411, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen.
sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222, in questa Rivista 2011, 704.
svoLgimento deL ProCesso
1. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,
con sentenza del 22 aprile 2009, dichiarato Izzo Lorenzo
responsabile del delitto di duplice omicidio colposo, con
violazione delle norme che disciplinano la circolazione
stradale, ai danni di Longobardo Anna e Palumbo Enrico,
nonché del reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, cod. strada
- perchè, dopo aver cagionato il sinistro stradale di cui si è
detto, si era dato alla fuga, così venendo meno all’obbligo
di fermarsi - lo condannava, unif‌icati i reati sotto il vincolo
della continuazione, alla pena di anni sette di reclusione
(con revoca della patente di guida), nonché a risarcire il
danno patito dalle parti civili, da liquidarsi in separata
sede, in favore delle quali stabiliva alcune provvisionali.
In particolare i giudici di merito hanno accertato che
l’imputato - percorrendo alla guida di un’autovettura FIAT
Barchetta, alla velocità di 110 Km/h, una strada a doppio
senso di circolazione sulla quale era imposto, nel suo sen-
so di marcia, il limite massimo di 40 Km/h effettuava, in
ora notturna e a ridosso di un centro abitato, una manovra
di sorpasso in prossimità di una curva e in presenza di un
espresso divieto, invadendo del tutto l’opposta semicarreg-
giata e così travolgendo un ciclomotore a bordo del quale
viaggiavano, in senso contrario, le due vittime indicate.
1.1. La Corte d’appello di Napoli, investita dell’appello
proposto da Izzo Lorenzo, con sentenza del 18 febbraio
2013, sostituita la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida con la sospensione
della stessa per la durata di quattro anni, confermava nel
resto la sentenza di primo grado.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione corredato
da sette motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo viene dedotta violazione di
legge in relazione all’art. 420 ter, c.p.p.
Assume il ricorrente che il giudice per le indagini
preliminari era incorso in una ipotesi di nullità per avere
dichiarato, all’udienza del 1°ottobre 2007, la contumacia
dell’imputato in assenza dell’avviso previsto dall’art. 420 ter
del codice di rito. Alla prima udienza del 29 giugno 2007 il
processo non era stato trattato per l’adesione del difensore
ad un’astensione proclamata “dagli avvocati penalisti di Na-
poli” e il Gip, rinviando all’udienza dello ottobre 2007, senza
dichiarare la contumacia, non aveva disposto darsi avviso
all’imputato. A quest’ultima udienza il Gip, vista la regola-
rità della notif‌ica per l’udienza del 29 giugno 2007, aveva
dichiarato la contumacia e poiché la contumacia non era
stata accertata all’udienza del 29 giugno 2007 il giudice non
avrebbe potuto dichiararla all’udienza successiva, senza che
fosse stato effettuata una nuova citazione dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto vizio
motivazionale in relazione al comma 5 dell’art. 420 ter c.p.p.
Il Tribunale aveva disatteso l’istanza di rinvio per legittimo
impedimento derivante da concomitante impegno profes-
sionale del difensore per l’udienza del 10 dicembre 2008.
L’istanza in parola, fatta pervenire cinque giorni prima,
illustrava i plurimi impegni professionali del titolare della
difesa, taluni dei quali concernenti imputati detenuti, e
affermava l’impossibilità di nominare sostituti ma era stata

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