Corte di cassazione penale sez. fer., 5 agosto 2014, n. 34495 (ud. 24 luglio 2014)

Pagine784-786
784
giur
10/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
in prossimità delle intersezioni, norma che il giudice di
secondo grado non ha preso in considerazione.
8. - Con l’ottavo motivo, inf‌ine, è dedotta la violazione
e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al n. 3
dell’art. 360 c.p.c., perché le spese di giudizio sono state
liquidate in misura superiore al valore della causa, pari
a € 138,00.
9. - Il primo motivo è inammissibile per difetto di au-
tosuff‌icienza.
Il principio di autosuff‌icienza del ricorso per Cassazio-
ne - che trova la propria ragion d’essere nella necessità
di consentire al giudice di legittimità di valutare la fon-
datezza del motivo senza dover procedere all’esame dei
fascicoli di uff‌icio o di parte - vale anche in relazione ai
motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da
parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricor-
rente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art.
342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria
di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi,
deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specif‌ico,
i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. nn.
86/12 e 9734/04).
Nella specie, il motivo non trascrive il contenuto
dell’atto d’appello, ma si limita sintetizzarne il senso e i
limiti, assumendo che esso si sarebbe limitato a riscon-
trare l’esistenza di difformi decisioni sulla stessa materia
da parte dei giudice di pace.
10. - Il secondo motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare (sentenza
n. 14519112, non massimata), in relazione ai tempi di per-
manenza dell’ illuminazione semaforica gialla, che l’auto-
mobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e
che una durata di quattro secondi dell’esposizione della
luce gialla non costituisce un dato inderogabile. Infatti,
la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 deI 16
luglio 2007, nell’accertare che il codice della strada non
indica una durata minima del periodo di accensione della
lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di
durata di detta luce che non può mai essere inferiore a
tre secondi.
A tale indirizzo la Corte ritiene di dare continuità, in
considerazione del fatto che tre secondi costituiscono, in
base allo studio prenormativo del C.N.R. pubblicato il 10
settembre 2001, richiamato dalla citata risoluzione mini-
steriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad
una velocità non superiore ai 50 km/h. Con la conseguenza
che una durata superiore deve senz’altro ritenersi con-
grua.
11. - L’accoglimento del secondo motivo determina
l’assorbimento delle restanti censure, tutte variamente
articolate sul medesimo tema, ovvero (quanto all’ottavo
mezzo) sulle spese di giudizio.
12. - Conseguentemente, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio al Tribunale di Lecco, in persona di un
diverso giudicante, che nel decidere il merito si atterrà al
su esteso principio di diritto, provvedendo, altresì, sulle
spese del presente giudizio di Cassazione. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. fer., 5 agosto 2014, n. 34495
(ud. 24 LugLio 2014)
Pres. izzo – est. ramaCCi – P.m. fresa (Conf.) – riC. a.g.
Obblighi del conducente in caso di incidente y
Obbligo di fermarsi y Soccorso all’investito y Inot-
temperanza y Reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7,
c.s. y Conf‌igurabilità.
. Con riferimento al reato di fuga di cui all’art. 189,
comma 6, c.s., è necessario che il dovere di fermarsi
sul luogo dell’incidente debba durare per tutto il tempo
necessario all’espletamento delle prime indagini rivol-
te all’identif‌icazione del conducente e del veicolo, non
essendo suff‌iciente una breve sosta tale da non con-
sentire l’espletamento dei predetti accertamenti. Per
la conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 189, comma
7, c.s., inosservanza dell’obbligo di assistenza, invece è
necessario che le modalità del sinistro facciano sorgere
il dubbio che vi sia un danno effettivo alla persona e tale
danno deve essere percepibile dall’utente della strada.
(Nella fattispecie il fatto che il pedone investito non
avesse perso l’equilibrio dopo l’impatto aveva indotto
il conducente a non fermarsi nella consapevolezza che
la vittima non avesse necessità di assistenza, quando,
invece, aveva riportato lesioni gravi). (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 189) (1)
(1) Relativamente alla prima parte della massima de qua, in relazione
al reato di “fuga”, v. Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2012, n. 9128, in questa
Rivista 2012, 998; Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2006, n. 20235, ivi 2007,
273 e Cass. pen., sez. IV, 21 agosto 2003, n. 34621, ivi 2003, 1053. In merito
al reato di omissione di soccorso, si vedano, nello stesso senso, Cass. pen.,
sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 5510, ivi 2013, 807; Cass. pen., sez. VI, 7 giugno
2010, n. 21414, ivi 2010, 909; Cass. pen., sez. IV, 4 settembre 2009, n. 34335,
ivi 2010, 424; Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14222, ivi 2007, 305. Per
un ulteriore approfondimento sull’argomento si veda, in dottrina, G. GAL-
LONE, Codice della strada, commentato con dottrina e giurisprudenza,
Collana Tribuna Major, ed. La Tribuna, Piacenza 2011, 735.
svoLgimento deL ProCesso
1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 17 feb-
braio 2014 ha parzialmente riformato - dichiarando la com-
petenza per materia del Giudice di Pace per il reato di cui
all’art. 590 c.p., disponendo conseguentemente la trasmis-
sione degli atti al Pubblico Ministero e riducendo la pena
originariamente inf‌litta per i residui reati - la sentenza con
la quale, in data 16 febbraio 2012, il Tribunale di Brindisi
- Sezione distaccata di Francavilla Fontana, aveva ricono-
sciuto A.G. responsabile dei reati di cui all’art. 81 c.p., art.
189 c.d.s., commi 6 e 7, perchè, dopo aver cagionato un inci-
dente stradale investendo un pedone che riportava lesioni
personali gravi (contusione del femore sinistro e metacarpo
sinistro, con incapacità di attendere alle ordinarie occu-
pazioni per un periodo superiore a 40 giorni), ometteva di
ottemperare all’obbligo di fermarsi e di prestargli assistenza
(in Francavilla Fontana, il 2 novembre 2006).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per
cassazione tramite il proprio difensore.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT