Corte di cassazione penale sez. VI, 17 febbraio 2014, n. 7389 (UD. 24 gennaio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
LEGITTIMITÀ
Motivi della deciSione
1. Il ricorso è fondato.
2. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena
ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 186, comma
2, lett. c), cod. strada, aggravato ai sensi del comma 2-bis
dello stesso articolo, in continuazione con il reato di cui
all’art.187 cod. strada, aggravato ai sensi dell’art.187,
comma l-bis, cod. strada per aver provocato un incidente,
e tale aggravante è stata ritenuta in sentenza, come si
desume dalla misura della pena base.
3. L’art.186, comma 2-bis, citato stabilisce che, se il con-
ducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superio-
re a 1,5 g/l provoca un incidente, oltre al raddoppio della
pena, è disposta anche la revoca della patente. Trattasi di
sanzione amministrativa accessoria introdotta con lo 29
luglio 2010, n.120, dunque già in vigore al momento del
fatto commesso da Giannella Walter (23 aprile 2012), che,
per la sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente
(al C pari delle altre sanzioni amministrative accessorie)
anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi del-
l’art. 444 del codice di rito.
4. L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata,
senza rinvio, limitatamente alla sospensione della patente
di guida per la durata di 2 anni, statuizione che va pertanto
eliminata. Deve essere, invece, disposta la revoca della pa-
tente di guida di Giannella Walter; sanzione che, in quanto
obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai f‌ini del-
l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e nemmeno su-
scettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben
essere applicata direttamente da questa Corte. (Omissis)
corte di caSSazione Penale
Sez. vi, 17 feBBraio 2014, n. 7389
(ud. 24 gennaio 2014)
PreS. di virginio – eSt. de aMiciS – P.M. Selvaggi (conf.) – ric. Bertocco
Lesioni personali y Volontarie y Elemento sogget-
tivo y Dolo eventuale y Suff‌icienza y Fattispecie in
materia di investimento di un poliziotto da parte
dell’agente, intenzionato a forzare il posto di bloc-
co con il proprio ciclomotore.
. Integra l’elemento psicologico del delitto di lesioni vo-
lontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazio-
ne del rischio che dalla propria azione derivino o possano
derivare danni f‌isici alla vittima. (Fattispecie relativa
all’investimento di un poliziotto da parte dell’agente,
intenzionato a forzare il posto di blocco con il proprio ci-
clomotore). (c.p., art. 43; c.p., art. 582; c.p., art. 583) (1)
(1) In senso conforme, anche se si esprime in termini generali, si
veda Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2010, n. 35075, in Riv. pen. 2011,
1213. Per un inquadramento del delitto di lesioni volontarie, si veda
Cass. pen., sez. V, 30 aprile 2009, n. 17985, ivi 2010, 558.
SvolgiMento del ProceSSo
1. Con sentenza dell’11 aprile - 2 maggio 2013 la Corte
d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa
dal G.i.p. presso il Tribunale di Cosenza in data 4 ottobre
2012, che, dichiarate equivalenti le attenuanti generiche
alle contestate aggravanti, condannava Bertocco Giovanni
alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro
1.000,00 di multa, ritenendolo colpevole dei reati di cui
agli artt. 337 (capo sub A), 61, n. 2, 582-585 c.p. (capo sub
B), 2, 4 e 7 della L. n. 895/67 (capo sub C) e 648 c.p. (capo
sub D), commessi in Cosenza l’11 aprile 2012.
1.1. Il Giudice di primo grado riteneva integrati tutti i
reati in contestazione, ed in particolare quello di resistenza
a pubblico uff‌iciale, posto in essere mediante la forzatura del
posto di blocco ed effettuando una manovra di guida perico-
losa, le lesioni volontarie commesse per opporsi al controllo
dei militari operanti e, quanto meno, con l’accettazione del
rischio di investire il poliziotto che aveva intimato l’alt, il
porto illegale della pistola e la sua detenzione, quest’ultima
provata anche dalle fotograf‌ie rinvenute nel computer, non-
ché la ricettazione dell’arma, in considerazione della prova-
ta disponibilità della stessa in capo all’imputato almeno dal
17 febbraio 2012 e della sua provenienza furtiva.
Durante un ordinario servizio di vigilanza stradale ve-
niva predisposto un primo luogo di controllo e gli Uff‌iciali
di P.G. operanti nella circostanza intimavano inutilmente
l’alt ad un ciclomotore con due giovani a bordo, che cam-
biavano strada riuscendo a sottrarsi al controllo.
Predisposto un secondo blocco stradale, lo stesso ciclo-
motore, condotto dal Bertocco, all’intimazione dell’alt da
parte dei militari accelerava repentinamente, investendo
l’assistente capo Sorrentino Francesco e rovinando sulla
sede stradale. I due giovani, quindi, tentavano di sottrarsi
al blocco reagendo violentemente, ed al termine della col-
luttazione venivano fermati e sottoposti a perquisizione,
durante la quale veniva rinvenuta nella tasca interna del
giubbotto del Bertocco una pistola Beretta cal. 22, con
cinque cartucce nel caricatore, che risultava oggetto di un
furto denunziato in data 4 novembre 2004.
A seguito dell’investimento, il Sorrentino riportava
lesioni giudicate guaribili in gg. 15.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appel-
lo ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Ber-
tocco, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto
viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Vizi motivazionali e di erronea applicazione della
legge penale (art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.), in relazione al
reato di cui agli artt. 582-585 e 61, n. 2, c.p., sotto il prof‌ilo
della sussistenza dell’elemento soggettivo, avendo la Corte
d’appello erroneamente ricondotto la fattispecie concreta
nell’ambito del dolo eventuale, sulla scorta della possibi-
lità, per il Bertocco, di fuggire a piedi, ovvero di montare
nuovamente sul ciclomotore una volta investito l’agente,
tenuto conto che dalla relazione di servizio dell’11 aprile
2012 - redatta dall’Assistente capo Sorrentino - si evince
chiaramente come l’intervento degli altri Uff‌iciali di P.G.
(Assistente capo Costa e Vice-Sovrintendente De Lio) sia
avvenuto contestualmente all’evento lesivo, in tal modo
rappresentando la presenza degli ausiliari sui luoghi già al
momento del verif‌icarsi dei fatti.

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