Corte di cassazione penale sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 8022 (c.c. 28 gennaio 2014)

Pagine730-731
730
giur
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
all’art. 1460 c.c.? H) In applicazione del secondo comma
dell’art. 1460 c.c. deve negarsi all’assicuratore la facoltà
di rif‌iutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario
a buona fede, come nel caso in cui l’assicuratore medesi-
mo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la facoltà di
rinunziare alla sospensione della garanzia per effetto del
mancato pagamento del premio alle scadenze convenute,
ad esempio tramite la ricognizione del diritto all’inden-
nizzo ovvero con l’ accettazione del versamento tardivo?;
I) Nel caso giuridico di cui all’art. 1901 comma 2 c.c. nel
momento in cui l’assicuratore appone sulla quietanza di
premio/contrassegno quale data di vigenza della garanzia
quella della sua effettiva scadenza senza effettuazione
di riserve e non anche quella di effettivo pagamento, la
polizza r.c.a. è o no pienamente operante nei rapporti tra
assicurato e compagnia assicurativa?”.
Il motivo è infondato.
Va riaffermato infatti che nei contratti di assicura-
zione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta
scaduto il termine di pagamento della seconda rata di
premio, l’eff‌icacia del contratto resta sospesa a partire
dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale
sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati,
ai sensi dell’art. 1901 c.c.. Ne consegue che, una volta
spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi
sprovvisto di assicurazione - e chi l’ha messo in circola-
zione incorrerà nella relativa sanzione amministrativa
a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato un
pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla
sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce
la risoluzione di diritto del contratto (art. 1901, terzo
comma, c.c.).
Conseguentemente la domanda di regresso dell’as-
sicurata nei confronti dell’assicurazione per la somma che
è stata condannata a pagare al danneggiato da sinistro
stradale è infondata (Cass. 16726 del 2009), come corret-
tamente deciso dai giudici di merito.
2. - Con il secondo motivo lamentano: “Violazione art.
91 c.p.c. in riferimento all’art. 92 stesso codice” per non
avere giudici di secondo grado compensato le spese con
Salvatore Gandolfo benché il giudice di secondo grado
abbia escluso il concorso di colpa di costui, affermato
dal giudice di primo grado, pur in mancanza di appello
incidentale sul punto, ma richiesto soltanto in comparsa
conclusionale.
Il motivo è infondato, in fatto e in diritto.
Dalla narrativa emerge che i giudici di appello hanno
confermato la corresponsabilità della Mosca e del Gandol-
fo affermata dalla sentenza di primo grado respingendo
l’appello di costei e del Giannettino sul punto. Pertanto,
in applicazione del principio della soccombenza, li hanno
condannati a rimborsare le spese all’appellato Gandolfo.
3. - Concludendo il ricorso va respinto.
Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli inti-
mati espletato attività difensiva. (Omissis)
corte di caSSazione Penale
Sez. iv, 19 feBBraio 2014, n. 8022
(c.c. 28 gennaio 2014)
PreS. roMiS – eSt. Serrao – P.M. Scardaccione (Parz. diff.) – ric. P.g. in
Proc. giannella
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Sanzione
amministrativa accessoria y Patteggiamento y Ap-
plicabilità di diritto y Conf‌igurabilità.
. Alla revoca della patente di guida, in caso di omis-
sione da parte del giudice di merito, può provvedere
direttamente la Corte di cassazione, trattandosi di san-
zione amministrativa accessoria da applicarsi obbliga-
toriamente anche nell’ipotesi di sentenza di patteg-
giamento, indipendentemente dall’accordo intercorso
tra le parti. (In applicazione del principio, la Corte ha
disposto direttamente la sanzione amministrativa in
questione, annullando la sentenza di patteggiamento
impugnata nella parte in cui il giudice di merito, erro-
neamente, aveva disposto la sospensione della patente
di guida). (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 444) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 2012,
n. 49221, in questa Rivista 2013, 518. Sul tema cfr. Cass. pen., sez. IV,
3 luglio 2012, n. 25707, ivi 2013, 290 e Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio
2006, n. 2863, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
SvolgiMento del ProceSSo
1. In data 19 dicembre 2012 il Tribunale di Trieste ha
pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p. applican-
do a Giannella Walter la pena di anni 1 mesi 1 di arresto ed
euro 3.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale
e con la sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente di guida per 2 anni in relazione al
reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285 ed al reato di cui all’art. 187, comma l-bis,
cod. strada per aver circolato alla guida di un motociclo in
stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche con tasso
alcolemico di g/l 3,7 nonché in stato di alterazione per l’as-
sunzione di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver
cagionato un incidente.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Trieste, deducendo violazione
di legge per avere il giudice applicato la sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della patente anzi-
ché quella della revoca del titolo abitativo alla guida, che
consegue automaticamente all’accertamento della guida
in stato di ebbrezza da parte di chi, circolando in stato di
intossicazione alcolica superiore a g/l 1,5, abbia provocato
un incidente stradale, come si desume dal tenore dell’art.
186, comma 2-bis, cod. strada e, con formula analoga, dal-
l’art. 187, comma l-bis, cod. strada, con riferimento alla
guida in stato di alterazione dovuta al consumo di sostan-
ze stupefacenti.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del dotto
Eduardo Scardaccione, nella sua requisitoria scritta, ha
chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT