Corte di cassazione penale sez. IV, 7 aprile 2014, n. 15510 (c.c. 4 dicembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
LEGITTIMITÀ
I
corte di caSSazione Penale
Sez. iv, 5 Maggio 2014, n. 18442
(ud. 5 diceMBre 2013)
PreS. Sirena – eSt. caSella – P.M. StaBile (conf.) – ric. P.g. in Proc.
Scarchini
guida in stato di ebbrezza y Patteggiamento y
Omessa conf‌isca del veicolo y Annullamento senza
rinvio con contestuale disposizione della conf‌isca.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, deve essere an-
nullata senza rinvio la sentenza con cui il giudice, appli-
cando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre
la conf‌isca del veicolo utilizzato per commettere il reato,
potendo il giudice di legittimità applicare direttamente
detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi del-
l’art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen. (nuovo
c.s., art. 186; c.p.p., art. 620; c.p., art. 240) (1)
II
corte di caSSazione Penale
Sez. iv, 7 aPrile 2014, n. 15510
(c.c. 4 diceMBre 2013)
PreS. roMiS – eSt. foti – P.M. geraci (conf.) – ric. P.g. in Proc. faBrizi
guida in stato di ebbrezza y Patteggiamento y
Omessa conf‌isca del veicolo y Annullamento con
rinvio al giudice limitatamente a tale aspetto.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con
cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle par-
ti, ometta di disporre la conf‌isca del veicolo utilizzato
per commettere il reato deve essere annullata, limita-
tamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito
aff‌inché vi provveda. (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art.
444; c.p. art. 240) (2)
(1, 2) Giurisprudenza contrastante in punto di diritto. In termini,
relativamente alla prima massima, si esprime Cass. pen., sez. IV, 2
dicembre 2013, n. 47916, in questa Rivista 2014, 513 e Cass. pen., sez.
IV, 17 ottobre 2013 n. 42662, ivi 2014, 428. In senso conforme si veda
anche Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2012, n. 48000, ivi 2013, 824.
Seguono l’orientamento espresso dalla seconda massima: Cass. pen.,
sez. IV, 6 novembre 2013, n. 44783, ivi 2014, 324 e Cass. pen., sez. IV,
31 luglio 2013, n. 33209, ivi 2014, 27, secondo le quali la sentenza
con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta
di disporre la conf‌isca del veicolo utilizzato per commettere il reato
deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al
giudice di merito aff‌inchè vi provveda.
I
SvolgiMento del ProceSSo
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona avverso la
sentenza pronunziata in data 23 aprile 2013 dal Tribunale
di Ancona - Sezione staccata di Senigallia con la quale
Scarchini Luca fu dichiarato responsabile della contrav-
venzione di cui all’art. 186, comma 2°, cod. strada, per aver
guidato, in Senigallia il 3 maggio 2009, l’autocarro Merce-
des tg. CE 126 PN, in stato di ebbrezza alcoolica accertato
in g/lt. 1,70 - alla prima prova - ed in 1,77 gr/l -alla seconda
- e per l’effetto, condannato, concesse le attenuanti gene-
riche, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00;
pena sostituita da 124 giorni di lavoro di pubblica utilità
presso il Comitato provinciale di Perugia della Croce Ros-
sa Italiana, con la conseguente irrogazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della paten-
te di guida per un anno. Lamenta il ricorrente l’omessa
applicazione della conf‌isca dell’autoveicolo, risultato di
proprietà dell’imputato (come è detto nel capo di imputa-
zione ) benchè obbligatoriamente prevista ex lege, attesa
la violazione dell’art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada, in
presenza di tasso etilico superiore a 1,5 gr/l.
Motivi della deciSione
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’art.186, comma 2° lett. c) del codice della strada,
come novellato dall’art. 4 D.L. n. 92 del 2008 convertito,
con modif‌icazioni, nella L. n.125 del 2008, in vigore dal
27 maggio 2008 (e quindi in vigore all’epoca del fatto: 3
maggio 2009) già prevedeva la conf‌isca dell’autoveicolo
appartenente a colui che si fosse reso responsabile della
contravvenzione di guida in stato di ebbrezza con tas-
so alcoolemico accertato in misura superiore a 1,5 gr/l.
Nel caso di specie, a seguito delle due successive prove
eseguite con l’etilometro, si accertò che l’imputato pre-
sentava un tasso alcoolemico superiore al suddetto limite
di legge, come precisato in narrativa. La richiamata di-
sposizione sancisce, ricorrendo detti presupposti, l’ob-
bligatorietà dell’applicazione della conf‌isca del veicolo.
Tutto ciò premesso, essendo pacif‌ica la proprietà in capo
all’imputato del veicolo dallo stesso condotto all’atto della
commissione del reato, come rimarca il ricorrente sulla
base dell’enunciato del capo di imputazione, questa Corte,
esulando dalla fattispecie qualsivoglia margine di discre-
zionalità, previo annullamento della sentenza impugnata
in punto all’omessa irrogazione della sanzione ammini-
strativa accessoria,può direttamente disporre la conf‌isca
dell’autocarro targato CE126PN, a norma dell’art.620
lett.l) c.p.p. apparendo quindi superf‌luo far luogo al rinvio
del procedimento. (Omissis)

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