Corte di cassazione penale sez. IV, 11 giugno 2014, n. 24612 (ud. 10 aprile 2014)

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giur
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Sebbene il giudice non sia tenuto a confutare analitica-
mente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo
suff‌iciente che, dopo averle vagliate nel loro complesso,
indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo con-
vincimento (implicitamente disattendendo quelli logica-
mente incompatibili con la decisione adottata), ritiene il
Collegio che, nel momento in cui ha scelto di riconoscere
prevalente rilevanza alle risultanze del rapporto della Pol-
strada, la Corte non avrebbe potuto non dar conto di avere
effettivamente vagliato tutti gli elementi risultanti da det-
to rapporto, spiegando perché - nelle condizioni date ed
anche a fronte del fatto che, dopo il sinistro, venne appo-
sto un secondo segnale di stop - l’unico segnale all’epoca
esistente sia stato ritenuto idoneo - da solo e in difetto
di adeguata segnaletica orizzontale - ad assolvere all’ob-
bligo di segnalare adeguatamente la presenza dell’incrocio
(tanto più che il giudizio di “avvistabilità” dell’unico se-
gnale presente, espresso dall’autore del rapporto, non è
assistito dalla fede privilegiata).
6. Accolti, pertanto, i motivi IV, V (sub A), VI e VII e
cassata la sentenza in relazione ad essi (con assorbimento
dei motivi IX e X, attinenti al regolamento delle spese
processuali), deve disporsi un nuovo giudizio che rivaluti i
fatti alla luce dei principi di diritto sopra illustrati e delle
ragioni che hanno determinato l’insuff‌icienza della moti-
vazione della sentenza cassata.
7. La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio. (Omissis)
corte di caSSazione Penale
Sez. iv, 11 giugno 2014, n. 24612
(ud. 10 aPrile 2014)
PreS. BruSco – eSt. BruSco – P.M. di PoPolo (Parz. diff.) – ric. izzo
reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Colpa
y Colpa cosciente y Prevedibilità dell’evento danno-
so y Suff‌icienza y Esclusione y Prova dell’effettiva
prevedibilità dell’accadimento dell’evento futuro
y Necessità y Fattispecie in tema duplice omicidio
colposo derivante da sinistro stradale.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità dell’aggravante della c.d.
“colpa cosciente” (art. 61 n. 3 c.p.), non è suff‌iciente la
mera “prevedibilità” dell’evento successivamente veri-
f‌icatosi, ma occorre la prova della sua effettiva previ-
sione, accompagnata dal convincimento, comunque nu-
trito, che esso non si sarebbe verif‌icato. (Nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato
la decisione dei giudici di merito i quali, in un caso di
duplice omicidio colposo derivante da incidente stra-
dale, avevano riconosciuto l’aggravante in questione
sulla sola base della prevedibilità dell’evento, avuto
riguardo alla gravità della condotta colposa posta in es-
sere dall’imputato, costituita dall’avere egli intrapreso,
alla guida della sua autovettura, procedendo a velocità
largamente superiore al consentito, in prossimità di
una curva, il sorpasso di altro veicolo, venendo quindi a
collidere con un ciclomotore proveniente dall’opposto
senso di marcia). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 43; c.p., art.
575; c.p., art. 589) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen, sez, IV, 25 marzo 2009, 13083, in Riv. pen. 2009, 823. Sul tema,
per un distinguo tra la f‌igura della colpa cosciente e quella del dolo
eventuale, si veda Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222, in que-
sta Rivista. 2011, 704.
SvolgiMento del ProceSSo
1. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,
con sentenza del 22 aprile 2009, dichiarato Izzo Lorenzo
responsabile del delitto di duplice omicidio colposo, con
violazione delle norme che disciplinano la circolazione
stradale, ai danni di Longobardo Anna e Palumbo Enrico,
nonché del reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, cod. strada
- perchè, dopo aver cagionato il sinistro stradale di cui si è
detto, si era dato alla fuga, così venendo meno all’obbligo
di fermarsi - lo condannava, unif‌icati i reati sotto il vincolo
della continuazione, alla pena di anni sette di reclusione
(con revoca della patente di guida), nonché a risarcire il
danno patito dalle parti civili, da liquidarsi in separata
sede, in favore delle quali stabiliva alcune provvisionali.
In particolare i giudici di merito hanno accertato che
l’imputato - percorrendo alla guida di un’autovettura FIAT
Barchetta, alla velocità di 110 Km/h, una strada a doppio
senso di circolazione sulla quale era imposto, nel suo sen-
so di marcia, il limite massimo di 40 Km/h effettuava, in
ora notturna e a ridosso di un centro abitato, una manovra
di sorpasso in prossimità di una curva e in presenza di un
espresso divieto, invadendo del tutto l’opposta semicarreg-
giata e così travolgendo un ciclomotore a bordo del quale
viaggiavano, in senso contrario, le due vittime indicate.
1.1. La Corte d’appello di Napoli, investita dell’appello
proposto da Izzo Lorenzo, con sentenza del 18 febbraio
2013, sostituita la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida con la sospensione
della stessa per la durata di quattro anni, confermava nel
resto la sentenza di primo grado.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione corredato
da sette motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo viene dedotta violazione di
legge in relazione all’art. 420 ter, c.p.p.
Assume il ricorrente che il giudice per le indagini
preliminari era incorso in una ipotesi di nullità per avere
dichiarato, all’udienza del 1°ottobre 2007, la contumacia
dell’imputato in assenza dell’avviso previsto dall’art. 420 ter
del codice di rito. Alla prima udienza del 29 giugno 2007 il
processo non era stato trattato per l’adesione del difensore
ad un’astensione proclamata “dagli avvocati pena listi di Na-
poli” e il Gip, rinviando all’udienza dello ottobre 2007, senza
dichiarare la contumacia, non aveva disposto darsi avviso
all’imputato. A quest’ultima udienza il Gip, vista la regola-
rità della notif‌ica per l’udienza del 29 giugno 2007, aveva
dichiarato la contumacia e poiché la contumacia non era
stata accertata all’udienza del 29 giugno 2007 il giudice non
avrebbe potuto dichiararla all’udienza successiva, senza che
fosse stato effettuata una nuova citazione dell’imputato.

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