Corte di cassazione penale sez. I, 31 gennaio 2014, n. 4699 (ud. 20 novembre 2013)

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giur
5/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
della parte che propone detta eccezione è quello di indi-
care se intende avvalesi di quella presuntiva o di quella
estintiva mentre, nell’ambito di quest’ultima, non è neces-
sario che la parte ne indichi il tipo e la durata, spettando al
giudice, in base al principio “iura novit curia”, identif‌icare
quale sia il termine di prescrizione applicabile secondo le
varie ipotesi previste dalla legge (Cass. n. 3443/2005; n.
1259672002).
Va aggiunto che il ricorrente non specif‌ica quale pre-
scrizione sarebbe stata applicabile nella specie e la data
di decorrenza sicchè, sotto tale prof‌ilo, la censura è anche
generica.
In ordine al motivo sub 5) si osserva che correttamente
le spese del giudizio di primo grado sono state compensate
in virtù della soccombenza parziale (solo una parte del
credito azionato era risultato prescritto), mentre quelle di
secondo grado sono state poste a carico del Condominio,
avuto riguardo all’integrale rigetto dell’appello e, quindi,
al criterio della soccombenza.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
(Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. i, 31 gennaio 2014, n. 4699
(ud. 20 novembre 2013)
pres. Cortese – est. rombolà – p.m. gaeta (Conf.) – riC. ferrini
Molestia o disturbo alle persone y Esimente del-
l’esercizio di un diritto y Limiti y Fattispecie relati-
va a riscossione di canoni di locazione.
. In relazione al reato di molestia o disturbo alle
persone, non può trovare applicazione l’esimente
dell’esercizio di un diritto nella ipotesi in cui la con-
dotta sia stata posta in essere al f‌ine di soddisfare una
pretesa di natura contrattuale, in quanto si tratta di
posizione giuridica perseguibile dall’avente diritto non
con qualunque mezzo, ma soltanto con quelli previsti
dall’ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha rite-
nuto immune da censure la decisione impugnata che
aveva escluso la conf‌igurabilità della scriminante di
cui all’art. 51 cod. pen., con riferimento ad una vicenda
in cui l’agente, per riscuotere canoni di locazione rela-
tivi ad un negozio, si era ripetutamente recato presso
l’esercizio commerciale ed aveva interferito sulla sua
condizione). (c.p., art. 51; c.p., art. 660) (1)
(1) Per utili precedenti in tema di applicabilità dell’esimente del-
l’esercizio di un diritto, v. Cass. pen., 8 agosto 2007, n. 32321 e Cass.
pen., 2 marzo 2004, n. 9619 entrambe in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed.
La Tribuna.
svolgimento del proCesso
Con sentenza 18 giugno 2012 il Tribunale di Sulmona
condannava Ferrini Alessandro, con le attenuanti generi-
che, alla pena (sospesa) di Euro 200 di ammenda per il
reato (in Sulmona, nel gennaio 2009) di molestia o distur-
bo alle persone in danno di Pietrorazio Anna e Maccarone
Antonino.
Con le disposizioni in favore delle costituite parti ci-
vili.
L’accusa era di essersi recato ripetutamente presso
il bar Happy Hippo, di cui era proprietario, interferendo
nella sua conduzione e pretendendo dalla conduttrice Pie-
trorazio che lo gestiva col Maccarone canoni di locazione
oltre il dovuto.
Appellava la difesa (l’appello era convertito in ricorso
per cassazione), deducendo insussistenza dell’elemento
oggettivo e soggettivo del reato,dall’istruttoria dibat-
timentale essendo emerso come nel gennaio del 2009 il
Ferrini si limitasse ad esigere quanto contrattualmente
convenuto appena due mesi prima con la Pietrorazio e
con il suo convivente Maccarone e dalla conduttrice ingiu-
stif‌icatamente autoridotto (con gravi conseguenze sulle
esposizioni debitorie del Ferrini medesimo verso terzi
creditori) e come la sua condotta, a tutto concedere, fosse
scriminata dall’esercizio di un diritto; comunque assenti
la petulanza o altro biasimevole motivo voluti dal reato
contestato (il teste Di Cintio, brigadiere dei CC due volte
intervenuto, aveva confermato che tra le parti vi era con-
troversia per il pagamento di canoni scaduti; la diff‌ida
del Maccarone, che denunciava improbabili molestie del
Ferrini, era contraddetta dalla nota 7 gennaio 2009 della
stessa Pietrorazio che nel motivare l’autoriduzione del ca-
none sottolineava come il Ferrini non si fosse fatto vedere
per riscuotere l’aff‌itto di gennaio; non solo la Pietrorazio si
era sottratta al proprio debito, ma aveva mantenuto il pos-
sesso del chiosco - apportandovi anche abusive e dannose
modif‌iche - f‌ino al giugno 2010, quando il Ferrini aveva
ottenuto il rilascio con ricorso ex art. 700 c.p.c.). Chiedeva
l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 1 o comma
2 dell’art. 530 c.p.p..
Alla pubblica udienza f‌issata per la discussione il PG
chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Nessuno
compariva per le parti private.
motivi della deCisione
Il ricorso, manifestamente infondato e in fatto, è inam-
missibile. Concepito come appello contro una sentenza
inappellabile (art. 593 c.p.p., comma 3) e diversamente
qualif‌icato per favor impugnationis (art. 568 c.p.p., comma
5), risente dell’originaria impostazione. La ricostruzione
o valutazione difensiva dei fatti, funzionale alla versione
della legittimità della condotta posta in essere dal Ferrini
per la soddisfazione di un suo diritto di natura civile, per
un verso deve comunque cedere a quella motivatamente e
correttamente operata dal giudice e per altro verso deve
prendere atto della norma, penale, contestata: l’avere
arrecato molestia o disturbo alle persone per petulanza
o altro biasimevole motivo. Ferma, cioè, la congrua rico-
struzione dei fatti operata dal giudice di merito (altra che
fosse proposta sarebbe estranea al giudizio di legittimità),
la valutazione degli stessi in chiave civilistica è un fuor
d’opera: non qualunque mezzo è lecito per perseguire un

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