Corte di cassazione penale sez. II, 16 luglio 2014, n. 31192 (ud. 16 aprile 2014)

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Arch. loc. e cond. 5/2014
Legittimità
Corte di Cassazione penale
sez. ii, 16 luglio 2014, n. 31192
(ud. 16 aprile 2014)
pres. CasuCCi – est. beltrani – p.m. galli (diff.) – riC. C.m.
Mancata esecuzione dolosa di un provvedi-
mento del giudice y Provvedimento cautelare y
Emesso ex art. 700 c.p.c. y Inosservanza y Conf‌igu-
rabilità del reato y Condizioni y Difesa della pro-
prietà, del possesso o del credito y Fattispecie in
tema di inosservanza dell’ordine di riconsegna di
materiale contabile inerente all’amministrazione
di un condominio.
. Tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono
misure cautelari, la cui inosservanza è penalmente san-
zionata dall’art. 388 , comma 2, c.p., rientrano anche i
provvedimenti di urgenza emessi a norma dell’art. 700
c.p.c., ma a condizione che essi attengano alla difesa
della proprietà, del possesso o del credito (Fattispecie
nella quale la Cassazione ha ritenuto che l’ordine, non
osservato, di consegna della documentazione contabile
inerente all’amministrazione di un condominio inci-
desse sulla proprietà condominiale, impedendone la
corretta amministrazione) (Mass. Redaz.) (c.p., art.
388; c.p.c., art. 700) (1)
(1) La citata Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 1988, n. 2908 e Cass. pen.,
sez. un., 27 settembre 2007, n. 36692 trovansi pubblicate in Ius&Lex
dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
svolgimento del proCesso
Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2013, la Corte
di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa
in data 5 dicembre 2011 dal Tribunale della stessa città,
che aveva dichiarato l’imputato C.M. colpevole dei reati
di cui agli articoli 388 e 646 - 61 n. 7 c.p. (fatti accertati
in Palermo il 20 giugno 2006), unif‌icati dal vincolo della
continuazione, e lo aveva condannato alla pena ritenuta
di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie in favore della
parte civile; la Corte di appello ha disposto a sua volta le
statuizioni accessorie relative al grado.
Contro tale provvedimento, l’imputato (personal-
mente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il
seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente neces-
sari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173
disp. att. c.p.p., comma 1:
1 – erronea applicazione dell’articolo 388 c.p., comma
2, e articolo 646 c.p., (lamentando che il provvedimento
d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., che aveva ordinato all’im-
putato di consegnare la documentazione contabile ineren-
te all’amministrazione di un condominio che egli aveva
in precedenza curato, non poteva considerarsi adottato a
tutela della proprietà, del possesso o del credito e non di-
sponeva effettivamente una determinazione qualif‌icabile
come cautelare; mancherebbe, inoltre, la prova in ordine
al dolo specif‌ico richiesto dall’articolo 646 c.p.).
Ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata.
3. All’odierna udienza pubblica, è stata verif‌icata la
regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha
concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riuni-
ta in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in
atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
motivi della deCisione
Il ricorso è infondato.
1. L’articolo 388 c.p., comma 2, nella formulazione vi-
gente all’epoca di commissione del fatto, stabiliva che la
pena prevista dal comma 1 della stessa disposizione “si ap-
plica a chi elude un provvedimento del giudice civile che
(…) prescriva misure cautelari a difesa della proprietà,
del possesso o del credito”.
1.1. Questa Corte Suprema (Sez. VI , sentenza n.
2908 dell’8 ottobre 1987, dep. 5 marzo 1988, CED Cass.
n. 177793), con orientamento che merita di essere con-
diviso e ribadito, aveva già chiarito che rientrano tra i
provvedimenti cautelari del giudice civile la cui dolosa
inottemperanza dà luogo a responsabilità penale, tutti i
provvedimenti cautelari previsti nel libro IV del codice di
procedura civile, e quindi non soltanto quelli tipici, ma
anche quello atipico adottato ex articolo 700 c.p.c., pur-
ché attinente in concreto alla difesa della proprietà, del
possesso o del credito, poiché l’articolo 388 c.p., comma 2,
costituiva (e costituisce, nella sua attuale formulazione)
presidio penale esclusivamente per i provvedimenti
cautelari emessi nelle materie tassativamente indicate
dalla norma, e non può trovare applicazione analogica
(necessariamente in malam partem, e quindi non consen-
tita in diritto penale dal principio di legalità, sancito dal-
l’articolo 25 Cost., comma 2) al di fuori di essi. E la ragio-
ne per la quale sia stata penalmente sanzionata soltanto
l’inosservanza di alcuni provvedimenti cautelari (quelli in
materia di proprietà, possesso e credito) appare manifesta
sol che si abbia riguardo all’interesse tutelato dalla norma
in esame: l’interesse tutelato dall’articolo 388 c.p. non é,
infatti, l’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì
l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione
(sez. un., sentenza n. 36692 del 27 settembre 2007, Vuo-

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