Corte di cassazione penale sez. IV, 3 agosto 2011, n. 30862 (ud. 17 giugno 2011)

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12/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
doglianza è deve ritenersi infondata tanto più ove si consi-
deri che, come risulta dall’ordinanza impugnata, quel de-
naro fu latu sensu “investito” per “sistemare” i conti del bi-
lancio della banca. La ricorrente, inf‌ine, ha sostenuto che,
essendo stato disposto un sequestro per equivalente, que-
sti non era compatibile con il sequestro di cui all’art. 240
c.p. Sul punto va osservato quanto segue. Le SS.UU. Gubert
cit., hanno precisato che la conf‌isca avente ad oggetto de-
naro o beni fungibili, non è conf‌isca per equivalente, ma
conf‌isca diretta in quanto l’adozione del sequestro non è
subordinata alla verif‌ica che le somme provengano dal de-
litto e siano conf‌luite nella effettiva disponibilità dell’inda-
gato, atteso che il denaro oggetto di ablazione deve solo
equivalere all’importo che corrisponde per valore al prezzo
o al prof‌itto del reato, non sussistendo alcun nesso perti-
nenziale tra il reato e il bene da conf‌iscare. (Sez. III, n.
1261 del 25 settembre 2012, dep. 2013, Marseglia, Rv.
254175: fattispecie in tema di reati tributari). Pertanto, la
trasformazione che il denaro - nella specie, il prezzo del
reato - abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infun-
gibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben
può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito.
Infatti il concetto di prof‌itto o provento di reato legittiman-
te la conf‌isca, deve intendersi come comprensivo non sol-
tanto dei beni che l’autore del reato apprende nella sua
disponibilità per effetto diretto ed immediato dell’illecito,
ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come
conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività
criminosa: Cass. sez. VI, n. 4114 del 21 ottobre 1994, dep.
1995, Giacalone, Rv. 200855 che, ritenne legittimamente
disposto dal G.i.p. il sequestro preventivo di un apparta-
mento acquistato con i proventi del reato di concussione.
Le SS.UU., quindi, hanno concluso che, in tutte le suddette
ipotesi «non si è in presenza di conf‌isca per equivalente ma
di conf‌isca diretta del prof‌itto di reato, possibile ai sensi
dell’art. 240 c.p. ed imposta dall’art. 322-ter c.p., prima di
procedere alla conf‌isca per equivalente del prof‌itto di rea-
to». In conclusione, la doglianza relativa alla dedotta viola-
zione dell’art. 240 c.p. dev’essere respinta alla stregua del
seguente principio di diritto: «La conf‌isca ex art. 240 c.p.,
come misura di sicurezza patrimoniale, è applicabile anche
nei confronti di soggetti (quali le società) sforniti di capa-
cità penale. Di conseguenza, ove il prezzo del reato di mar-
ket abuse commesso dai legali rappresentanti di una Ban-
ca, sia stato da questa utilizzato per propri f‌ini,
legittimamente è disposta la conf‌isca di una somma di de-
naro equivalente al prezzo del reato e di cui la Banca abbia
la disponibilità».
2. Violazione dell’art. 187 t.u.f.: anche la suddetta do-
glianza è infondata, valendo, mutatis mutandis, quanto
appena detto a proposito dell’art. 240 c.p. Infatti, premes-
so che il sequestro è stato disposto anche sotto il prof‌ilo
del prof‌itto conseguito dalla Banca ricorrente dai reati
di market abuse commessi dai propri funzionari, va os-
servato che: a) per quanto ampiamente argomentato dalle
SS.UU. Gubert, che aveva ad oggetto proprio la conf‌isca di
somme di denaro derivante da prof‌itto, nel caso di specie,
è fuorviante parlare di sequestro per equivalente perché
il sequestro è stato eseguito su una somma di denaro e
non su beni equivalenti; b) di conseguenza, il sequestro va
considerato diretto ed è stato legittimamente eseguito su
beni della società (ossia della Banca BER spa) essendo il
prof‌itto rimasto nella sua disponibilità, secondo l’incensu-
rabile motivazione del tribunale; c) in ogni caso, è possibi-
le la conf‌isca per equivalente del prof‌itto anche nei con-
fronti della persona giuridica, ex art. 6/5 D.L.vo 231/2001
(SS.UU. Gubert) per reati che, come nella specie, facciano
parte del catalogo di cui all’art. 25 ter D.L.vo cit.
3. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi e il
ricorrente condannata al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
Corte di CAssAzione penAle
sez. iv, 3 Agosto 2011, n. 30862
(ud. 17 giugno 2011)
pres. gAlbiAti – est. piCCiAlli – p.m. delehAye (diff.) – riC. giuliAnelli ed
Altri
Circolazione stradale y Responsabilità da sini-
stri stradali y Responsabilità dell’ente gestore o
proprietario della strada y Accertamento della re-
sponsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio” y Ipo-
tesi alternativa y Esclusione della responsabilità y
Condizioni y Fattispecie in tema di omessa predi-
sposizione di guard-rail.
. La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio im-
plica, in caso di prospettazione di un’alternativa rico-
struzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di
conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da
far risultare la non razionalità del dubbio derivante dal-
la stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio
fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure
plausibile. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la
motivazione del giudice di merito che, in relazione ad
un incidente stradale con decesso a seguito del quale
erano stati tratti a giudizio i responsabili della società
autostradale di gestione della strada teatro del fatto,
avevano ritenuto dubbia la circostanza che la presenza
di una barriera guard-rail “a norma” avrebbe evitato gli
eventi mortali e, pertanto, non provata la sussistenza
del nesso di causalità tra le omissioni ascrivibili agli
imputati e gli eventi stessi). (c.p., art. 589; c.p.p., art.
533)
svolgimento del proCesso
Le parti civili Giulianelli Maria Francesca, Della Rocca
Laura, Della Rocca Daniele, Della Rocca Patrizia e Della
Rocca Gabriella nonché Cabras Andrea ricorrono avverso
la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appel-
lo di Firenze, ha mandato assolti Dionisi Giovanni, Bandini
Claudio e Melegari Alessandro dal duplice reato di omici-
dio colposo conseguente ad incidente stradale, ribadendo
la soluzione liberatoria già adottata dal primo giudice, con
la medesima formula assolutoria il fatto non sussiste.

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