Corte di cassazione penale sez. III, 1 aprile 2014, n. 14950 (ud. 29 gennaio 2014)

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giur
Rivista penale 12/2014
LEGITTIMITÀ
derivante dal rapporto di contraddizione con il principio di
legalità, che pretende l’attribuzione di uno specif‌ico fatto
e non di una condotta non collocabile in un preciso tempo
e in preciso spazio. Il processo penale non può sfuggire al-
l’obbligo dell’accertamento del fatto storicamente def‌inito,
oggetto che anche le prescrizioni processuali vogliono ben
determinato [art. 429 lett. c)].
Nè si può mancare di rilevare che la tesi che qui si cri-
tica, per quanto rivelatrice di sicure diff‌icoltà processuali,
alle quali vorrebbe apprestare rimedio, f‌inisce per aprire
il campo a problemi di diff‌icile soluzione, come quelli con-
nessi alla data del commesso reato; per def‌inizione il prin-
cipio richiamato dalla Corte di appello si applica quando
non si possa accertare quali, tra le diverse rese, siano le
false generalità. Ma come fare, allora, a determinare il
tempo del commesso reato ai f‌ini della prescrizione?
Non sembra necessario indulgere ulteriormente nel-
l’argomentazione critica.
4.2. Infondati risultano i restanti motivi.
La locuzione utilizzata dal legislatore “lieve entità”
rende evidente che esulano dall’ambito di applicazione
dell’art. 73, comma 5 T.U. Stup. i fatti di “media entità”,
diversamente da quanto pretenderebbe il ricorrente. D’al-
tro canto, l’intera elaborazione dottrinaria e giurispruden-
ziale sorta sul tema del fatto lieve di cui alla menzionata
disposizione attesta che gli elementi costitutivi di tale fat-
tispecie si rinvengono in corrispondenza di condotte dalla
minima portata offensiva; misura minima che già il solo
dato ponderale, ove non allineato, è in grado di escludere.
Quanto alla motivazione resa in merito alla ritenuta
recidiva, non corrisponde al vero che la Corte di appello
si sia limitata all’esame del certif‌icato del casellario giudi-
ziale, avendo essa affermato che “per l’entità della provvi-
sta e per le sopra ricordate circostanze, (il fatto oggetto di
imputazione) dimostra un salto di qualità criminale del-
l’appellante,…così che rispetto a tali precedenti episodi
quello attuale si pone in rapporto di continuità e indica il
consolidamento del ruolo del Serigne nel circuito illecito
di distribuzione della droga, dal quale lo stesso non ha
dato alcun segno di volersi affrancare”, Il motivo è quindi
manifestamente infondato.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere
annullata limitatamente al capo 2) della rubrica (art,. 495
c.p.) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Torino; il ricorso va rigettato nel resto.
Ai sensi dell’art. 624 c.p.p. va dichiarata l’irrevocabilità
della sentenza in ordine alla affermazione di responsabili-
tà penale dell’imputato per il restante reato. (Omissis)
Corte di CAssAzione penAle
sez. iii, 1 Aprile 2014, n. 14950
(ud. 29 gennAio 2014)
pres. teresi – est. di niColA – p.m. izzo (diff.) – riC. q.s. ed Altro
Bellezze naturali (Protezione delle) y Aree
naturali protette y Zone di protezione speciale y
Inclusione y Esercizio della caccia e introduzione
di armi all’interno di queste aree y Conseguenze
sanzionatorie.
. Il concetto di “aree naturali protette” è più ampio di
quello comprendente le categorie dei parchi nazionali,
riserve naturali statali, parchi naturali interregionali,
parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in
quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di
protezione speciale, le zone speciali di conservazione
ed altre aree naturali protette. Pertanto, devono es-
sere sanzionati penalmente sia l’esecizio dell’attività
venatoria sia l’introduzione di armi all’interno di zona
di protezione speciale. (Mass. Redaz.) (l. 6 dicembre
1991, n. 394, art. 11; l. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 21;
l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18; l. 11 febbraio 1992,
n. 157, art. 30)
svolgimento del proCesso
1. La Corte di appello di Caltanissetta confermava la
decisione resa dal Tribunale di Gela, in composizione mo-
nocratica con la quale Q.S. e M.L. erano stati condannati
alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 600,00 di ammen-
da, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato
di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 18, commi 1 e 2 e art. 30,
comma 1, lett. a), (in relazione al calendario venatorio -
D.A. 634 del 15 aprile 2009 - all. “A”, art. 3), L. n. 394 del
1991, art. 21, comma 1, lett. b), artt. 2 e 3 e L. n. 157 del
1992, art. 30, comma 1, lett. d) per avere posto in essere
l’esercizio della caccia in contrada (omissis) durante il
periodo di divieto generale ed in area protetta (capo a)
ed il fatto commettendo in (omissis) nonché per il reato
(capo b) di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3,
lett. f), 30, comma 1 e art. 61 c.p., n. 2 per avere, in assenza
di autorizzazione, introdotto armi in contrada (omissis),
zona sottoposta a Protezione Speciale, con l’aggravante di
aver commesso il reato al f‌ine di commettere i reati di cui
al capo a).
Nel rigettare i motivi di appello, la Corte territoriale ri-
teneva equiparabile le aree protette ai parchi naturali, sti-
mando perciò ininf‌luente che il fatto fosse stato commesso
fuori dal perimetro del parco ma all’interno di aree protet-
te; riteneva come fosse risultato dall’esito dell’istruttoria
la segnalazione dei divieti in loco con plurimi cartelli,
pervenendo alla conclusione che detti divieti fossero per
gli imputati conoscibili; rilevava come fosse ininf‌luente,
ai f‌ini dell’applicazione dell’art. 2 cod. pen., il fatto che la
zona fosse stata riperimetrata con la conseguenza che il
luogo di commissione del fatto era stato successivamente
sottratto ai divieti nei quali erano incorsi gli imputati.
2. Per l’annullamento della sentenza impugnata ricor-
rono per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, Q.S. e
M.L., aff‌idando il gravame ai quattro seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, denunciano la violazione del-
l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla L.
6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 3, lett. f) e art. 30,
comma 1, per inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve te-

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