Corte di cassazione penale sez. III, 9 ottobre 2014, n. 42021 (ud. 18 luglio 2014)

Pagine1128-1131
1128
giur
12/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
e, nel secondo caso, una sanzione amministrativa, si pre-
sterebbe a possibili rilievi in termini di compatibilità costi-
tuzionale; e ciò, se non altro, perchè il conf‌ine tra illecito
penale ed illecito amministrativo verrebbe a dipendere, in
def‌initiva, dalla produzione di un evento correlato ad una
attività, in entrambi i casi, lecitamente svolta.
Di qui, del resto, evidentemente, la conclusione, pie-
namente condivisa da questo collegio, e già richiamata in
principio, secondo cui il reato di cui all’art. 659, comma 1°,
c.p. resta appunto assorbito in quello previsto dal comma
successivo, avente medesima obiettività giuridica, se il di-
sturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere ru-
moroso, mentre risulta integrato in via autonoma se l’eser-
cizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità
o ne costituisce uso smodato (tra le altre, sez. I, n. 30773 del
25 maggio 2006, Galli, Rv. 234881; sez. I, n. 46083 del 6 no-
vembre 2007, P.G. in proc. Cerrito ed altro, Rv. 238168; sez.
III, n. 37313 del 3 luglio 2014, Scibelli, non massimata).
5. In def‌initiva, il fatto ascritto all’imputato, unicamen-
te caratterizzato, per come accertato dalla stessa senten-
za, dal superamento dei limiti differenziali di rumorosità e
non anche dalla violazione di prescrizioni legate a diversi
ed ulteriori prof‌ili, appare esulare dall’ambito della illicei-
tà penale ricadendo nell’ambito dell’illecito amministrati-
vo di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza
rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
(Omissis)
Corte di CAssAzione penAle
sez. iii, 9 ottobre 2014, n. 42021
(ud. 18 luglio 2014)
pres. mAnnino – est. sCArCellA – p.m. d’Ambrosio (diff.) – riC. pAris
Inquinamento y Rif‌iuti y Smaltimento y Autorizza-
zione y Inosservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione y Esclusione y Possibilità del-
l’agente di invocare, quale scriminante, la buona
fede circa la liceità della condotta tenuta y Eclusio-
ne.
. In tema di reati contravvenzionali (quali, nella spe-
cie, quello previsto dall’art. 256, comma 4, del D.L.vo
1° aprile 2006 n. 152 in materia di rif‌iuti) non può
invocarsi come causa di esclusione dell’elemento
soggettivo quella costituita dalla buona fede derivante
dal convincimento della liceità della condotta posta in
essere dall’agente qualora tale convincimento abbia
natura esclusivamente soggettiva, non essendosi in
presenza di alcun comportamento positivo da parte di
organi della pubblica amministrazione, in conseguenza
del quale l’agente medesimo potesse essere stato tratto
in errore, né sussista un complessivo, pacif‌ico orienta-
mento giurisprudenziale sulla base del quale detto
convincimento potesse in effetti essere nutrito. (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 1 aprile 2006, n. 152, art. 256) (1)
(1) Per un inquadramento del reato di cui all’art. 256, comma 4 del
D.L.vo 1° aprile 2006, n. 152 si vedano Cass. pen., sez. III, 9 maggio
2013, n. 19955, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen.,
sez. III, 18 aprile 2007, n.15560, ibidem. In merito alla rilevanza del-
l’ignoranza penale ed alla possibilità per la parte agente di invocare
la buona fede quale causa di esclusione del reato, si veda su tutte:
Cass. pen., sez. un., 18 luglio 1994, n. 8154, in questa Rivista 1994,
1229, con importante nota di richiamo all’autorevole pronuncia in
materia della Corte cost. n. 364/1988.
svolgimento del proCesso
1. Paris Bruno ha proposto ricorso, a mezzo del difenso-
re f‌iduciario cassazionista, avverso la sentenza della Corte
d’appello di Milano, emessa in data 29 novembre 2013,
depositata in data 6 dicembre 2013, con cui è stata con-
fermata la sentenza del Tribunale di Milano del 20 marzo
2012, che condannava il ricorrente, all’esito del giudizio
abbreviato richiesto dal medesimo, alla pena di mesi 4
di arresto ed € 1400,00 di ammenda per il reato di cui al
capo a) dell’imputazione originaria (art. 256, commi 1, 2
e 4, D.L.vo n. 152/2006, per i fatti commessi sino ad agosto
2009), per non aver in particolare osservato le prescrizioni
contenute nell’autorizzazione alla gestione dei rif‌iuti, nel-
la specie della disposizione dirigenziale della Provincia di
Milano n. 30/2004.
2. Con il ricorso, proposto a mezzo del difensore f‌idu-
ciario cassazionista, viene dedotto un unico, articolato,
motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente ne-
cessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art.
606, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento all’art. 256 T.U.A.
2.1.1. Il primo prof‌ilo di doglianza investe l’impugnata
sentenza in quanto, pur a seguito della scelta del giudizio
abbreviato, in atti non risulterebbero i verbali di conte-
stazione delle infrazioni; dalla mancanza dei verbali, con
la sottoscrizione dell’agente accertatore, discenderebbe
l’inesistenza dell’infrazione.
2.1.2. Il secondo prof‌ilo di doglianza investe l’impugnata
sentenza in quanto, il ricorrente, dopo aver premesso al-
cune considerazioni sulla natura della fattispecie penale,
ritiene che il reato di inosservanza delle prescrizioni
autorizzative non sarebbe volto a sanzionare condotte ri-
guardanti l’inosservanza di prescrizioni inidonee, anche in
astratto, ad offendere il bene protetto; in altri termini, se
l’inosservanza delle prescrizioni del provvedimento auto-
rizzativo si traduce in una condotta priva di offensività, il
reato non sarebbe conf‌igurabile.
In tal senso, con riferimento alla prima delle tre ipo-
tesi di inosservanza indicate nell’imputazione (l’aver
depositato cinque latte di rif‌iuti pericolosi classif‌icati con
cod. CER 150110 in area B anziché E del deposito, come
indicato nella planimetria allegata all’autorizzazione), il
ricorrente sostiene che l’irregolare deposito in zona B non
risulterebbe segnalato nel verbale del 13 novembre 2008
né sarebbero menzionati i quattro fusti, mentre del sopral-
luogo eseguito nel maggio 2009 non vi sarebbe traccia in
atti; l’inosservanza contestata non comporterebbe, quindi,
una sostanziale violazione delle prescrizioni.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT