Corte di cassazione penale sez. III, 9 ottobre 2014, n. 42026 (ud. 18 settembre 2014)
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giur
12/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
È pertanto corretto quanto affermato nella sentenza
impugnata in ordine alla persistente validità della qua-
lificazione della fattispecie in esame come circostanza
aggravante, anche dopo l’intervento della decisione delle
Sezioni Unite invocata dalla difesa, ai fini, che qui interes-
sano, della necessità di esperire il giudizio di compara-
zione con le attenuanti generiche, con quanto ne segue
in ordine alla quantificazione della pena e del termine
prescrizionale in dimensioni che escludono la ricorrenza
della causa estintiva.
Il ricorso del Donato deve essere pertanto rigettato,
seguendone la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. Il ricorso del Bacco deve essere
rigettato per tutto quanto non riguarda il reato di banca-
rotta preferenziale, di cui è stata per quanto detto rilevata
l’intervenuta prescrizione, e limitatamente al quale la
sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza
rinvio con eliminazione della porzione di pena corrispon-
dente a tale reato, identificabile nei due mesi di reclusione
che differenziano la sanzione inflitta al Bacco da quella
irrogata nei confronti del coimputato. (Omissis)
Corte di CAssAzione penAle
sez. iii, 9 ottobre 2014, n. 42026
(ud. 18 settembre 2014)
pres. squAssoni – est. AndreAzzA – p.m. delehAye (diff.) – riC. ClAudino
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone y Autonomia delle fattispecie criminose
configurate rispettivamente dal primo e dal secon-
do comma dell’art. 659 c.p. y Caratteri differenziali
con la figura dell’illecito amministrativo ex art. 10
della L. n. 447/1995 y Condizioni.
. In tema di professioni o mestieri rumorosi, sussiste il
solo illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2,
della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’in-
quinamento acustico) qualora la condotta addebitata
all’agente sia consistita soltanto dal mero superamen-
to dei limiti normativi di accettabilità delle emissioni
sonore derivanti dall’esercizio delle suddette attività,
restando invece configurabili il reato contravvenzionale
di cui all’art. 659, comma secondo, c.p. quando siano
violate prescrizioni legali o dell’autorità amministrativa
diverse da quelle impositive dei suddetti limiti ed il reato
contravvenzionale di cui al primo comma del medesimo
art. 659 c.p. quando si dia luogo a disturbo delle occupa-
zioni o del riposo delle persone mediante condotte che
costituiscano qualcosa di ulteriore e diverso rispetto al
mero superamento degli stessi limiti, come si verifica
qualora si eccedano le normali modalità dell’esercizio
della professione o del mestiere rumoroso o si faccia di
tale esercizio un uso smodato. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
659; l. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10) (1)
(1) Per una distinzione tra l’illecito amministrativo di cui all’art. 10,
comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447 e la figura del reato contrav-
venzionale in oggetto, si veda: Cass. pen., sez. III, 20 marzo 2014, n.
13015, in questa Rivista 2014, 1063. In senso conforme, per quanto
riguarda la configurabilità del reato ex art. 659 c.p., si vedano: Cass.
pen., sez. I, 11 dicembre 2007, n. 46083, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed.
La Tribuna e Cass. pen., sez. I, 18 settembre 2006, n. 30773, in questa
Rivista 2007, 670.
svolgimento del proCesso
1. Claudino Francesco propone ricorso avverso la sen-
tenza del Tribunale di Palermo di condanna dello stesso
per il reato di cui all’art. 659 c.p. per avere, quale esercente
attività di movimento terra, trasporto e smaltimento di ma-
teriali inerti e frantumazione di rocce e materiale di risulta,
disturbato il riposo delle persone superando il limite diffe-
renziale diurno di rumorosità sia a finestre aperte che chiu-
se in riferimento all’art. 4 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997
e dell’art. 3.2 dell’all. b) del D.P.C.M. del 1 marzo 1991.
2. Con un primo motivo lamenta la inosservanza di
legge in relazione al rigetto della richiesta di ammissione
all’oblazione ex art. 162 c.p. previa configurabilità della
ipotesi di cui all’art. 659, comma 2, c.p. o comunque in re-
lazione alla mancata restituzione in termini per la predet-
ta oblazione una volta appurata, all’esito del dibattimento,
la configurabilità di detta ipotesi. Infatti, la contestazione
della condotta di specie, a causa dello svolgimento di atti-
vità lavorativa di per sé rumorosa, ha fatto seguito ad un
accertamento fonometrico eseguito dall’Arpa di Palermo
rientrando dunque inequivocabilmente, sempre che non
si ritenga applicabile il solo illecito amministrativo ex art.
10, comma 2, della L. n. 447 del 1995, nell’ipotesi di cui al
comma 2 del suddetto articolo.
2.1. Con un secondo motivo denuncia la violazione di
legge processuale in relazione alla genericità ed indeter-
minatezza del capo d’imputazione, riferita al solo art. 659
c.p. e non invece, come avrebbe dovuto essere, all’art. 659,
comma 2, c.p.
2.2. Con un terzo motivo si duole della mancata as-
sunzione di prova decisiva e della errata valutazione delle
prove assunte avendo l’imputato richiesto, ex art. 507
c.p.p., il confronto tra il verbalizzante Arpa e il tecnico di
parte, l’acquisizione di un accertamento Arpa effettuato
sul sito nel periodo tra il 23 marzo 2009 e il 27 aprile 2009,
più attendibile di quello svolto per sole tre ore il 23 set-
tembre 2009, e l’acquisizione di ordinanza di archiviazione
per gli stessi fatti disposta all’esito dell’accertamento pre-
detto; nonché, ancora, l’assunzione della testimonianza
del rappresentante legale della “Star System Srl” al fine
di riscontrare l’attendibilità dei testi - querelanti Spatola
e Isca. Solo la prima richiesta è stata infatti rigettata dal
Tribunale mentre sulle altre non vi è stata alcuna pronun-
cia. In particolare lamenta che l’accertamento dei tecnici
Arpa, effettuato non correttamente, non abbia tenuto con-
to della interferenza dei rumori esterni all’attività lavora-
tiva dell’imputato finendo per addebitarli a questa.
2.3. Con un quarto motivo lamenta infine la mancanza,
contraddittorietà e illogicità della motivazione della senten-
za in relazione all’affermata sussistenza di tutti gli elementi
costitutivi del reato. Chiede infine disporsi la sospensione
delle disposizioni civili della sentenza impugnata.
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