Corte di cassazione penale sez. II, 16 ottobre 2014, n. 43348 (ud. 30 settembre 2014)

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giur
Rivista penale 12/2014
LEGITTIMITÀ
quanto, riproducendo in sintesi il verbale dell’esame, che
costituisce l’atto pubblico originario e preesistente, è un
documento “derivato” o “secondario”, che contiene dichia-
razioni di scienza, ossia attesta fatti e dati, noti al pub-
blico uff‌iciale per la loro provenienza da altri documenti
uff‌iciali (cfr. Cass., sez. V, 23 giugno 2004, n. 31533).
Ciò consente, in tutta evidenza, di conf‌igurare sia il
reato di cui all’art. 477, c.p., che quello di cui all’art. 480,
c.p., quando le diverse attività di falsif‌icazione previste in
tali disposizioni normative abbiano ad oggetto (come nel
caso in esame in cui si tratta di falso ideologico) un li-
bretto universitario.
Tale funzione certif‌icativa appare, peraltro, confer-
mata dal testo dello stesso art. 21 del regolamento degli
studi dell’università di Salerno, parzialmente riportato nel
ricorso dell’Ingenito, secondo cui l’esito dell’esame è tra-
scritto sul libretto universitario a cura della commissione
esaminatrice, mentre i verbali cartacei delle prove d’esa-
me sono consegnati all’uff‌icio amministrativo della facoltà
immediatamente dopo la conclusione dell’appello.
4.1. Infondato appare anche l’ulteriore censura sull’ele-
mento soggettivo del reato, in quanto, come chiarito da
tempo dall’orientamento assolutamente pacif‌ico del Su-
premo Collegio, ai f‌ini dell’elemento soggettivo del delitto
di falso ideologico è suff‌iciente il dolo generico, consi-
stente nella rappresentazione e nella volontà dell’“immu-
tatio veri”, mentre non è richiesto l’ “animus nocendi” né
l’ “animus decipiendi”, con la conseguenza che il delitto
sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza
l’intenzione di nuocere ma anche quando la sua commis-
sione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre
alcun danno (cfr., Cass., sez. V, 3 novembre 2010, n. 6182,
rv. 249701; Cass., sez. V, 24 gennaio 2005, n. 6820)
4.2. Nemmeno è possibile condividere la prospettazio-
ne difensiva in tema di “falso innocuo”. Come chiarito da
un condivisibile arresto del Supremo Collegio, infatti, nei
delitti contro la fede pubblica l’innocuità del falso non va
ritenuta con riferimento all’uso che si intende fare del
documento, ma solo se si esclude l’idoneità dell’atto falso
ad ingannare comunque la fede pubblica (cfr. Cass., sez. V,
30 settembre 1997, n. 11681).
Sussiste, pertanto, il falso innocuo solo quando esso
si riveli in concreto inidoneo a ledere l’interesse tutelato
dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la
capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso
che l’infedele attestazione o la compiuta alterazione ap-
paiano del tutto irrilevanti ai f‌ini del signif‌icato dell’atto
e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conse-
guimento delle f‌inalità che con l’atto falso si intendevano
raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effet-
ti sulla funzione documentale che l’atto è chiamato a svol-
gere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con
la conseguenza che l’innocuità non deve essere valutata
con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (cfr.
Cass., sez. V, 7 novembre 2007, n. 3564). Alla luce di tali
principi appare evidente che la falsità ideologica commes-
sa facendo risultare nel corpo di un libretto universitario
come superato da una studentessa un esame mai sostenuto
o superato, non integra gli estremi del falso innocuo, stan-
te l’idoneità del documento così falsif‌icato ad ingannare la
fede pubblica nel certif‌icare per avvenuta una circostanza
di fatto non verif‌icatasi, indipendentemente dall’uso cui
l’atto è destinato.
4.3 Manifestamente infondato e, quindi, inammissibile,
va dichiarato l’ultimo motivo di ricorso, in quanto la scelta
dell’imputato di def‌inire il procedimento a suo carico in
sede di giudizio abbreviato, che presuppone una preventi-
va conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del pubbli-
co ministero, non consente successive contestazioni sulla
pretesa incompletezza del materiale probatorio utilizzato
ai f‌ini della decisione, incompletezza che, peraltro, la cor-
te territoriale, con particolare riferimento alla posizione
dell’Ingenito, nega (cfr. p. 3 dell’impugnata sentenza),
senza che sul punto il ricorrente, al di là della generica af-
fermazione sul mancato deposito integrale delle trentadue
cassette audio registrate, abbia dimostrato il contrario.
Va, inoltre, rilevato che l’inevitabile rinvio della cau-
sa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di
annullamento che, in ipotesi, conseguirebbe all’accogli-
mento del ricorso, sarebbe comunque incompatibile con
l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento
stabilito dall’art. 129, comma 1°, c.p.p., per cui, anche
sotto questo ulteriore prof‌ilo il suddetto motivo di ricorso
è inammissibile.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di
cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle
spese del procedimento. (Omissis)
Corte di CAssAzione penAle
sez. ii, 16 ottobre 2014, n. 43348
(ud. 30 settembre 2014)
pres. fiAndese – est. mAnnA – p.m. bAldi (diff.) – riC. mistri
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Dolo
eventuale e colpa cosciente y Rapporto tra gli ele-
menti soggettivi di reato y Criteri y Individuazione
y Fattispecie in tema di lesioni personali derivanti
da sinistro stradale successivo ad un tentativo di
fuga dall’inseguimento delle forze dell’ordine a
seguito di rapina.
. In tema di rapporti tra dolo eventuale e colpa coscien-
te, sussistendo la prima di tali ipotesi quando il sogget-
to agisca nella consapevole accettazione del rischio che
dalla propria condotta, pur f‌inalizzata ad altro scopo,
derivi l’evento tipico di un determinato delitto, mentre
sussiste la seconda quando il soggetto, pur consapevole
di tale rischio, agisca nel convincimento che l’evento,
per la propria capacità di controllare l’azione o per il
concorso di altri fattori, non si verif‌icherà, e dovendosi
altresì aver riguardo, tra l’altro, ai f‌ini della riconosci-
bilità in concreto, dell’una o dell’altra delle anzidette
ipotesi, anche del contesto lecito o illecito in cui l’azio-
ne si colloca, deve ritenersi che bene venga affermata

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