Corte di cassazione penale sez. III, 23 ottobre 2014, n. 44078 (c.c.17 settembre 2014)

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giur
12/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dal com-
plesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema
per delimitarne oggettivamente l’accesso” (Cass., sez. un.,
n. 4694 del 27 ottobre 2011, richiamata nell’ordinanza).
In motivazione è spiegato che l’accesso è abusivo sia al-
lorquando l’agente “violi i limiti risultanti dal complesso
delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (no-
zione specif‌icata, da parte della dottrina, con riferimento
alla violazione delle prescrizioni contenute in disposizioni
organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di
contratti individuali di lavoro) sia allorquando ponga in
essere operazioni di natura ontologicamente diversa da
quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali
l’accesso era a lui consentito”. Pertanto, il giudizio circa
l’esistenza del dissenso del dominus loci deve assumere
come parametro la sussistenza o meno di un’obiettiva vio-
lazione, da parte dell’agente, delle prescrizioni impartite
dal dominus stesso circa l’uso del sistema e non può essere
formulato unicamente in base alla direzione f‌inalistica
della condotta, soggettivamente intesa. Ad ulteriore preci-
sazione, le sez. un. hanno chiarito che “vengono in rilievo,
al riguardo, quelle disposizioni che regolano l’accesso al
sistema e che stabiliscono per quali attività e per quanto
tempo la permanenza si può protrarre, da prendere neces-
sariamente in considerazione, mentre devono ritenersi
irrilevanti, ai f‌ini della conf‌igurazione della fattispecie,
eventuali disposizioni sull’impiego successivo dei dati”.
5. Di tale insegnamento - che questo collegio condivide
e che è stato recepito dalla giurisprudenza successiva:
C., sez. II, 6 marzo 2013, n. 13475; C., sez. V, 8 maggio
2012, n. 42021 - il giudice dell’ordinanza impugnata non
ha fatto puntuale applicazione (pur mostrando di cono-
scerlo), giacché ha ravvisato l’abusività dell’accesso nella
violazione delle regole che presiedono allo svolgimento
dell’attività amministrativa, quali sinteticamente enun-
ciate dall’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, secondo
cui “l’attività amministrativa persegue f‌ini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, eff‌icacia,
imparzialità, pubblicità, trasparenza, secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle disposizioni che di-
sciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi del-
l’ordinamento comunitario”. E evidente che il parametro
di riferimento è divenuto, per il giudice della cautela, non
già il complesso delle disposizioni impartite dal dominus
loci, ma il complesso delle disposizioni che regolano e in-
dirizzano l’attività amministrativa verso i f‌ini determinati
dalla legge, f‌inendo con l’identif‌icare ‘’l’abusività’’ - com’era
inevitabile, data la premessa - nella violazione della regola
di imparzialità e trasparenza che regge l’azione ammini-
strativa e col frustrare la ratio dell’orientamento a cui -
formalmente - ha inteso dare applicazione (evitare una
dilatazione del concetto di “accesso abusivo” oltre i limiti
imposti dalla necessità di tutelare i diritti del proprietario
del “sistema”). Né diverso signif‌icato ha il riferimento
all’art. 9 della legge istitutiva dello SDI, che individua i
soggetti abilitati ad accedere al sistema informatico, ma
non detta prescrizioni in ordine alle modalità dell’acces-
so e alle operazioni consentite all’utente abilitato e, nel
vietare “ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati
predetti per f‌inalità diverse da quelle previste dall’articolo
6, lettera a)”, pone un obbligo successivo e ulteriore ri-
spetto a quello che grava sull’utente suddetto.
Rilevante, in def‌initiva, diventa accertare - attraverso
l’esame degli prescrizioni formalmente impartite dal do-
minus loci (nella specie, il Ministero della Difesa) a quali
condizioni sia stato consentito l’accesso ai soggetti appar-
tenenti alle Forze di polizia - in particolare, ai soggetti
aventi il prof‌ilo di Zarrillo - e se vi sia stata violazione di
quelle prescrizioni da parte dell’uff‌iciale suddetto (tratta-
si, come dianzi precisato, delle disposizioni che regolano
l’accesso al sistema e che stabiliscono per quali attività e
per quanto tempo la permanenza si può protrarre).
L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio al Tribu-
nale di Potenza che, nel riesaminare la posizione del Mec-
ca, dovrà valutare - sotto il prof‌ilo oggettivo e alla luce dei
principi esposti - l’abusività, o meno, dell’accesso operato
da Zarrillo al Sistema di Indagine e, sotto il prof‌ilo sogget-
tivo, il tipo di informazioni possedute da Mecca allorché si
rivolgeva - per informazioni - a Zarrillo, nonché il tipo di
richiesta indirizzata a quest’ultimo. (Omissis)
Corte di CAssAzione penAle
sez. iii, 23 ottobre 2014, n. 44078
(C.C.17 settembre 2014)
pres. mAnnino – est. ACeto – p.m. bAldi (diff.) – riC. bolzon ed Altri
Reato y Reato continuato y Reato giudicato ed altro
reato y Aumento della pena inf‌litta con precedente
sentenza passata in giudicato y Applicazione di una
misura di sicurezza y Possibilità y Condizioni.
. Nel caso di riconoscimento della continuazione tra
reato già giudicato e reato da giudicare, non può rite-
nersi esclusa la possibilità che, oltre all’inf‌lizione di
una pena a titolo di aumento su quella già inf‌litta con
la sentenza divenuta irrevocabile, si dia luogo anche
all’applicazione di una misura di sicurezza, quando il
giudice ritenga che i fatti oggetto della seconda pro-
nuncia, commessi successivamente a quelli che erano
stati oggetto della prima, siano espressione di una peri-
colosità che il primo giudice non abbia potuto valutare.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 81; c.p., art. 240) (1)
(1) Cfr. sull’argomento Cass. pen., sez. I, 27 marzo 1992, n. 3744, in
Ius&Lex dvd n. 6/2014 ed. La Tribuna secondo cui il giudice non può
compiere una nuova valutazione circa l’applicabilità o meno di una
pena accessoria in relazione alla misura della pena base inf‌litta da altro
giudice tramite la decisione con la quale è già intervenuto il giudicato.
In realtà, tale fattispecie non è direttamente sovrapponibile al caso in
esame, in quanto l’applicazione della misura di sicurezza, cui si riferisce
la pronuncia in commento, viene disposta come conseguenza di fatti del
tutto nuovi, commessi in epoca successiva alla precedente sentenza e
quindi non consequenziale all’entità della pena già disposta.
svolgimento del proCesso
1.1 Sigg.ri Bolzon Giuseppe, De Lazzari Anna, Bolzon
Giulio Cesare e Bolzon Marcos ricorrono per la cassazione

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