Corte di cassazione penale sez. IV, 27 ottobre 2014, n. 44808 (ud. 26 settembre 2014)

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Rivista penale 12/2014
Legittimità
Corte di CAssAzione penAle
sez. iv, 27 ottobre 2014, n. 44808
(ud. 26 settembre 2014)
pres. brusCo – est. iAnnello – p.m. iACoviello (diff.) – riC. mAdAni ed Altro
stupefacenti y Detenzione y Ai f‌ini di spaccio y
Determinazione della pena y Detenzione di stupefa-
centi di tipo “pesante” e di tipo “leggero” y Esclu-
sione dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5 D.P.R.
n. 309/1990 y Pena applicata pari al minimo edittale
y Sentenza Corte cost. n. 32/2014 y Necessità della
rideterminazione della pena inf‌litta y Esclusione.
. In tema di stupefacenti, qualora, nella vigenza del-
l’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, quale modif‌icato dal
D.L. n. 272/2005, conv. con modif. in legge n. 49/2006,
sia stata inf‌litta all’imputato, per il reato di detenzione,
in unico contesto, di sostanze stupefacenti tanto del
tipo c.d. “pesante” quanto del tipo c.d. “leggero”, con
esclusione della ipotesi lieve di cui al comma 5, una
pena corrispondente al minimo edittale, è da escludere
che la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità
della suddetta norma modif‌icatrice, per effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, con
conseguente reviviscenza della disciplina previgente,
comporti la necessità di una rideterminazione della
pena inf‌litta, atteso che la pena minima prevista per le
droghe c.d. “pesanti” da detta disciplina era superiore
a quella prevista, tanto per le droghe c.d. “pesanti”
quanto per quelle c.d. “leggere”, dalla norma dichiarata
incostituzionale. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 9 ottobre 1991,
n. 309, art. 73) (1)
(1) Cfr. Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2014, n. 27066, in Ius&Lex
dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna, secondo cui il principio dell’applica-
zione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento
al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall’art. 73
D.P.R. n. 309/1990 in relazione alle “droghe leggere”, ed il conseguen-
te dovere di rideterminare la pena, non trova applicazione quando
gli stessi costituiscono reati-satellite, poiché, nell’istituto della
continuazione, una volta individuata la “violazione più grave”, i reati
meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, dovendosi solo
aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che
rilevino i limiti legali della pena prevista per i singoli reati satelliti.
La citata sentenza Corte cost. 25 febbraio 2014, n. 32, trovasi pub-
blicata in questa Rivista 2014, 371.
svolgimento del proCesso
1. Con sentenza del 10 dicembre 2013 la Corte d’Ap-
pello di Brescia confermava la sentenza con la quale, in
data 3 luglio 2013, il G.u.p. del Tribunale della stessa città,
all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Madani
Miloud e Aouaj Abdellaziz colpevoli del delitto p. e p. dagli
art. 110 c.p. e 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/90 loro ascritto
in concorso, anche con terzo soggetto (contestualmente
condannato e non ricorrente), per avere detenuto a f‌ini
di spaccio 49,300 g di cocaina e 996,100 g di hashish, oc-
cultandoli e trasportandoli nell’autovettura Ford Focus
targata BC523SG: fatto commesso il 26 novembre 2012.
(Omissis)
motivi dellA deCisione
(Omissis)
5. Mette conto al riguardo rilevare che, essendo il reato
concorsuale ascritto a ciascuno degli imputati riferito a
stupefacenti di tipo diverso (cocaina e hashish), non è
possibile valutare nella fattispecie l’incidenza della decla-
ratoria di illegittimità costituzionale (pronunciata, come
noto, nelle more del presente giudizio, con sentenza della
Corte costituzionale n. 32 del 12 - 25 febbraio 2014) del
comma 1 dell’art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come so-
stituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre
2005, n. 272, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 21
febbraio 2006, n. 49, sulla cui base è stato determinato il
trattamento sanzionatorio; anzi, se ne può escludere una
rilevanza nel presente procedimento, dal momento che il
trattamento sanzionatorio in concreto applicato, peraltro
attestato sul minimo edittale, proprio per effetto della
mancata distinzione, nell’ambito del medesimo episodio,
di diversi reati - uno riferito alla droga pesante, l’altro alla
droga leggera risulta in ogni caso più favorevole rispetto a
quello previsto dalla disciplina tornata in vigore per effet-
to di tale declaratoria.
Ed infatti, mentre la norma dichiarata incostituzionale
uniformava il trattamento sanzionatorio relativo alle ipo-
tesi di reato concernenti le c.d. droghe leggere con quelle
riferite alle c.d. droghe pesanti - con la conseguenza che
correttamente il primo giudice, facendo di essa applica-
zione, non ha distinto le detenzioni delle due sostanze, in
quanto la detenzione era considerata unica e non si appli-
cava la continuazione interna (in tal senso giurisprudenza
costante, cui si è evidentemente uniformato il giudice a
quo: v. sez. IV, n. 42485 del 17 luglio 2009, Manganiello, Rv.
245458; sez. IV, n. 37993 del 9 luglio 2008, Isoni, Rv. 241060;
sez. VI, n. 34789 del 21 aprile 2008, Castioni, Rv. 241375;
sez. VI, n. 1735 del 20 dicembre 2007, dep. 2008, Tawali, Rv.
238391) - l’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 nel testo risul-
tante dalla modif‌ica apportata, anteriormente alla norma
dichiarata incostituzionale, dall’art. 14, comma 1, legge 26

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