Corte di cassazione penale sez. un., 13 giugno 2014, n. 25191 (ud. 27 febbraio 2014)

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Rivista penale 12/20014
Contrasti
Corte di CAssAzione penAle
sez. un., 13 giugno 2014, n. 25191 (*)
(ud. 27 febbrAio 2014)
pres. sAntACroCe – est. CAssAno – p.m. destro (Conf.) – riC. i.m.
Riciclaggio y Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita y Concorso fra questi delitti e
quello di associazione maf‌iosa y Beni provenienti
dal delitto di associazione maf‌iosa y Conf‌igurabilità
del concorso y Esclusione.
. Non è conf‌igurabile il concorso fra i delitti di cui gli
artt. 648 bis o 648 ter c.p., e quello di cui all’art. 416 bis
c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego
riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal
delitto di associazione maf‌iosa. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 648 bis; c.p., art. 648 ter)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2014, n. 767. Se ne ripubblica solamente la massima con nota di D.
GIANNELLI.
riflessioni in merito
AllA sentenzA sez. un.
13 giugno 2014 n. 25191
di Domenico Giannelli
Con la recente sentenza n. 25191 del 13 giugno 2014 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno composto
il contrasto giurisprudenziale relativo al rapporto tra il
delitto di cui al 648 bis e 648 ter e il 416 bis c.p.
I giudici di legittimità, prima di affrontare la questione
hanno ripercorso gli interventi legislativi con cui son stati
introdotti nel codice gli artt. 648 bis e 648 ter c.p.
Il D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modif‌ica-
zioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191, inseriva il nuovo art.
648 bis c.p., sotto la signif‌icativa rubrica “Sostituzione di
denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsio-
ne aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione”.
Veniva in tal modo per la prima volta disciplinata un’au-
tonoma fattispecie incriminatrice volta a perseguire le
condotte di “trasformazione” dei beni provenienti da un
numero chiuso di delitti, condotte che, in precedenza,
ricadevano nelle previsioni della ricettazione, del favoreg-
giamento personale o di quello reale, a seconda dei relativi
dati tipizzanti e dell’elemento soggettivo. In questa prima
fase, l’attenzione del legislatore era prevalentemente
rivolta ad ostacolare e a reprimere i reati-presupposto,
come desumibile dalla struttura del delitto quale reato a
consumazione anticipata, per la conf‌igurabilità del quale
erano suff‌icienti “fatti” o “atti” diretti alla sostituzione del
denaro o dei valori, posti in essere al f‌ine di procurare a sè
o ad altri un prof‌itto. La nuova f‌igura criminosa si carat-
terizzava, quindi, per la sua peculiare e ambivalente f‌isio-
nomia: esso, infatti, non si connotava per una sua spiccata
autonomia nè era rivolto al contrasto del “riciclaggio” in
quanto tale, ma svolgeva piuttosto una funzione sus-
sidiaria rispetto ai reati presupposto, di cui condivideva
l’oggetto giuridico, comprensivo della tutela non del solo
patrimonio, ma anche dell’ordine pubblico; al contempo,
al pari della ricettazione e del favoreggiamento personale
e reale, prevedeva una “clausola di esclusione” rispetto
all’ipotesi del concorso nei reati presupposto.
All’indomani dell’introduzione dell’ art. 648 bis la dot-
trina e la giurisprudenza di legittimità e di merito si son
interrogate, soprattutto per il prof‌ilo sanzionatorio, sul
rapporto intercorrente tra le dette fattispecie criminose e
il 648 c.p. che sanziona la ricettazione.
Secondo l’esegesi prevalente sia in dottrina (1) che nei
plessi giurisprudenziali, (2) il 648 bis e il 648 sarebbero in
rapporto di specialità con l’ applicazione della disciplina
inerente al concorso apparente di norme e cioè dell’arti-
colo 15 c.p.
Tale tesi argomenta dalla considerazione secondo cui,
anche in mancanza di un’ espressa previsione normativa,
dovrebbe propendersi per l’applicabilità del concorso ap-
parente di norme e del conseguente principio di specialità
di cui all’ art. 15 c.p .
Una parte della giurisprudenza, supportata da autore-
voli studiosi, ha, re melius perpensa, ritenuto che le due
disposizioni (648 c.p. e 648 bis c.p.) non possano esser
speciali l’una rispetto all’ altra essendo strutturalmente
del tutto differenti.
Si dovrebbe pertanto ipotizzare un concorso materiale
di reati con applicazione dell’articolo 81 c .p. (tot crimi-
na tot poenae) e cioè del cosiddetto cumulo giuridico di
sanzioni.

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