Corte di cassazione penale sez. V, ord. di rinvio 10 settembre 2014, n. 37443 (ud. 3 luglio 2014)

Pagine1105-1110
1105
Rivista penale 12/2014
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
Corte di CAssAzione penAle
sez. v, ord. di rinvio
10 settembre 2014, n. 37443
(ud. 3 luglio 2014)
pres. lombArdi – est. CAputo – p.m. stAbile (diff.) – riC. f.n. ed Altro
Recidiva y Contestazione y Recidiva obbligatoria y
Art. 99, comma quinto, c.p. y Manifesta irragione-
volezza e violazione del principio di uguaglianza y
Questione non manifestamente infondata di legit-
timità costituzionale.
. È rilevante e non manifestamente infondata, in riferi-
mento agli artt. 3 e art. 27, comma 3, Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 99 c.p., comma 5,
nella parte in cui prevede l’aumento obbligatorio della
pena per la recidiva. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 99) (1)
(1) Si rinvia, per un approfondimento della questione sollevata, alla
giurispudenza citata in parte motiva ed in particolare a Cass. pen.,
sez. un., 24 maggio 2011, n. 20798, in questa Rivista 2012, 570 e Cass.
pen., sez. un., 5 ottobre 2010, n. 35738, ivi 2011, 850.
svolgimento del proCesso
1. Con sentenza deliberata il 21 dicembre 2011, la Corte
di assise di Napoli aveva dichiarato F.N. colpevole dei reati
di cui all’art. 600 c.p. (per avere ridotto e mantenuto in
stato di soggezione la minore S.E.M., conducendola dalla
(omissis), approf‌ittando del suo stato di inferiorità psichi-
ca e di necessità, sottraendole la carta di identità, impe-
dendole di uscire, se non accompagnata, e di far rientro in
Romania quando ne aveva fatto richiesta, costringendola
a prostituirsi nei luoghi prescelti, indicandole le somme di
denaro da chiedere ai clienti e impossessandosi delle stes-
se: capo A) e all’art. 600 bis c.p., comma 1, (per avere - con
la condotta descritta nel precedente capo di imputazione
- indotto alla prostituzione e sfruttato la prostituzione
della minore S. E.M.: capo B): applicate le circostanze
attenuanti generiche, esclusa la contestata recidiva (non
ravvisandosi un’attuale maggiore capacità a delinquere
del reo o una sua attuale accresciuta pericolosità sociale)
e ritenuta la continuazione tra i reati, il giudice di primo
grado aveva condannato F.N. alla pena di cinque anni e
sei mesi di reclusione. La Corte di assise di Napoli aveva
inoltre dichiarato M.N. colpevole, in concorso con F.N., del
reato di cui all’art. 600 bis c.p., comma 1, e, applicate le
circostanze attenuanti generiche e la circostanza atte-
nuante di cui all’art. 114 c.p., l’aveva condannata alla pena
di giustizia, assolvendola dall’imputazione ex art. 600 c.p.
per non aver commesso il fatto.
Investita dell’appello degli imputati e di quello del P.G.,
la Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza deli-
berata il 5 luglio 2013, in parziale riforma della sentenza
di primo grado - limitata la dichiarazione di responsabilità
di M.N. alla condotta di sfruttamento di cui all’art. 600 bis
c.p., comma 1, - ha, con riferimento alla posizione di F.N.,
accolto l’impugnazione del P.G. in ordine all’obbligatorietà
della recidiva (risultando l’imputato gravato da un prece-
dente penale per il reato di rissa ex art. 588 c.p.), sicchè,
individuato come più grave il reato sub A) e ritenute le at-
tenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti
della recidiva e di cui all’art. 602 ter c.p., ha rideterminato
la pena in otto anni e due mesi di reclusione (anni otto per
il reato più grave, aumentata come sopra per la continua-
zione), confermando nel resto la sentenza di primo grado.
In particolare, il giudice di appello, da una parte, ha
dato atto della credibilità delle dichiarazioni rese dalla
persona offesa, evidenziandone l’attendibilità intrinseca
e la coerenza con le risultanze emergenti dall’intervento
della polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto (la
presenza di indumenti e del telefonino della minore nella
baracca in cui viveva con gli imputati, ma l’assenza dei
suoi documenti e di somme di denaro, laddove la carta
di identità fu rinvenuta in altra baracca indicata da F.)
e, dall’altra, ha sottolineato l’inverosimiglianza sia della
versione difensiva, non ravvisandosi motivi che giustif‌icas-
sero l’ospitalità a titolo gratuito della persona offesa, sia
della prospettazione di F. in ordine al trasporto in Italia
della ragazza. Altro dato signif‌icativo - nella ricostruzione
della Corte di assise di appello di Napoli - è rappresentato
dalla registrazione dei dati estrinseci delle comunicazioni
relative all’utenza in uso alla minore, dalla quale emerge
che nel periodo di interesse (settembre 2010 - febbraio
2011) su tale utenza giunsero numerose chiamate (circa
seicento) proprio dall’utenza intestata a F. esclusivamen-
te in orario serale (tra le ore 19,00 e 01,00), mentre è
risultato davvero esiguo il numero delle chiamate in altri
momenti della giornata, il che conferma ulteriormente
quanto dichiarato dalla persona offesa in ordine alle fun-
zioni di controllo esercitate su di lei dall’imputato, smen-
tendo, allo stesso tempo, gli intenti munif‌ici prospettati
da quest’ultimo. La Corte di assise di appello - ribadita la
conf‌igurabilità del concorso formale dei due reati ascritti
all’imputato già ritenuta dal primo giudice - ha poi motiva-
to in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dello stato
di soggezione della persona offesa connesso allo stato di
inferiorità psichica e di necessità in cui la minore versava,
richiamando, al riguardo, molteplici circostanze: la per-
sona offesa era minorenne, non parlava e non capiva l’ita-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT