Corte di cassazione penale sez. II, 7 maggio 2014, n. 18778 (c.c. 25 marzo 2014)

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11/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
to il rubinetto; in nessun modo emerge dalla decisione
impugnata (né lo afferma il ricorrente) che agli Spagnoli
venne interdetto di utilizzare l’impianto perchè non risolto
il problema dagli stessi segnalato e neppure risulta dalla
sentenza che il rubinetto venne chiuso e riaperto perchè i
coniugi Spagnoli ritennero di trovarsi in pericolo.
Sulle premesse sopra poste in merito alla natura com-
missiva della condotta generatrice di responsabilità, va esa-
minato il rilievo dell’esponente secondo il quale la certif‌ica-
zione sarebbe stata in realtà acquisita dal Biga e che questi
è stato unicamente in errore circa la sua incompletezza
(ovvero che essa era mancante della certif‌icazione relativa
all’allaccio dell’impianto f‌isso all’apparecchio utlizzatore).
L’assunto è stato vagliato dalla Corte di Appello, la quale
ha ritenuto che in forza del ruolo professionale svolto dal
Biga, costruttore e venditore di immobili, “egli doveva ben
sapere che l’allacciamento in oggetto necessitava di un’at-
testazione specif‌ica e diversa da quella relativa al raccordo
tra l’impianto generale ed il muro dell’appartamento”. In
sostanza, un eventuale erroneo convincimento della com-
pletezza della certif‌icazione non risulta scusabile, ma essa
stessa frutto di condotta imperita o negligente.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e va quindi
rigettato.
7. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle
spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalla
parte civile, spese liquidate in euro 3.000,00, oltre acces-
sori come per legge. (Omissis)
corte di cassazione Penale
sez. ii, 7 maggio 2014, n. 18778
(c.c. 25 marzo 2014)
Pres. esPosito – est. beltrani – P.m. Pratola (diff.) – ric. m. ed altri
Usura y Elemento oggettivo y C.d. “usura in con-
creto” y Condizioni di diff‌icoltà economica o f‌i-
nanziaria della persona offesa y Stato di bisogno y
Differenze y Nozione.
Usura y Elemento soggettivo y Dolo y Estremi y C.d.
“usura in concreto”.
Truffa y Elemento oggettivo y Truffa contrattuale y
Consenso del soggetto passivo alla stipula del con-
tratto y Conf‌igurabilità y Sussistenza y Disparità tra
le prestazioni y Necessità y Esclusione.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di usura c.d. “in
concreto”, quale previsto dal combinato disposto dei
commi primo e terzo, seconda parte, dell’art. 644 c.p.,
le condizioni di diff‌icoltà economica o f‌inanziaria della
persona offesa, dalla cui presenza dipende la materia-
lità del reato, si distinguono dallo “stato di bisogno”
previsto come aggravante dal comma quinto, n. 3, dello
stesso art. 644, non comportando, a differenza di que-
st’ultimo, l’assoluto annientamento di qualunque liber-
tà di scelta, e vanno valutate in senso oggettivo, sulla
base di parametri desunti dal mercato, senza tener
conto, quindi delle valutazioni personali della vittima,
sempre opinabili e di diff‌icile accertamento “ex post”,
e considerando quale “diff‌icoltà economica” quella
costituita dalla carenza, anche solo momentanea, di
liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di
base nel complesso sana; quale “diff‌icoltà f‌inanziaria”
quella che, con riferimento all’insieme delle attività
patrimoniali della vittima, appare caratterizzata da
una complessiva carenza di risorse e di beni. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 644) (1)
. Il dolo richiesto per la conf‌igurabilità del reato di usu-
ra c.d. “in concreto” è quello generico che, oltre alla
coscienza e volontà di concludere un contratto sinal-
lagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari,
include anche la consapevolezza della condizione di
diff‌icoltà economica o f‌inanziaria del soggetto passivo
e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi
pattuiti rispetto alla prestazione di danaro o altra utili-
tà ovvero all’opera di mediazione. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 644) (2)
. Il reato di truffa c.d. “contrattuale”, che ricorre ogni
qual volta l’agente abbia indotto il soggetto passivo a
prestare un consenso che altrimenti non avrebbe pre-
stato, ricorrendo all’uopo ad artif‌izi e raggiri (i quali
possono avere ad oggetto anche aspetti collaterali, ac-
cessori ed esecutivi del contratto, purchè ne sia risul-
tata la rilevanza ai f‌ini della conclusione del negozio),
è conf‌igurabile indipendentemente dall’esistenza o
meno di un oggettivo squilibrio tra le reciproche pre-
stazioni, poiché l’ingiusto prof‌itto del “deceptor” ed
il correlativo danno del “deceptus” consistono essen-
zialmente proprio nel fatto costituito dalla intervenuta
stipulazione. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 640) (3)
(1) Sulla def‌inizione dello stato di bisogno, ai f‌ini della conf‌igurabi-
lità del reato di usura, si vedano Cass. pen., sez. II, 7 maggio 1988, n.
5633, in questa Rivista 1989, 40 e Cass. pen., sez. II, 14 aprile 2000,
n. 4627, ivi 2000, 812.
(2) Sulla natura del dolo nel reato di usura cfr. Cass. pen., sez. II, 14
luglio 1983, n. 6611, in questa Rivista 1984, n. 139.
(3) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. II, 6 febbraio 2014, n.
5801, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. II, 22
dicembre 2008, n. 47623, in questa Rivista 2009, 1503.
svolgimento del Processo
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del
riesame di Siena ha rigettato l’appello proposto dal P.M.
c/o Tribunale di Siena contro il provvedimento con il quale
in data 26 aprile 2013 il GIP dello stesso Tribunale non
aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d’ur-
genza emesso dal P.M. procedente in data 15 aprile 2013,
ed aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto di
sequestro preventivo depositata in data 17 aprile 2013.
1.1. Nell’atto di appello proposto ex art. 322-bis c.p.p.,
il P.M. territoriale aveva espressamente escluso dal devo-
lutum i cespiti immobiliari e le liquidità degli indagati B.,
M. e V. (cfr. f. 12 dell’ordinanza impugnata).

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