Corte di cassazione penale sez. III, 3 settembre 2014, n. 36700 (ud. 27 marzo 2014)

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giur
Rivista penale 11/2014
LEGITTIMITÀ
al confermato diniego dell’attenuante della provocazione,
ha disancorato la questione della proprietà degli immobili
da quella relativa alla conf‌littualità dell’imputato con la
madre e all’anaffettività di quest’ultima che ha ritenuto
smentite, nella valutazione della provocazione, dalle
risultanze processuali che hanno fondato il rilievo della
questione della proprietà quale antefatto del delitto, e ha
collegato la commessa azione omicida all’intento dell’im-
putato di impossessarsi dei beni assegnatigli nella divi-
sione estromettendone la madre, che ha giudicato quale
stimolo esterno, in alcun modo idoneo, adeguato e consi-
stente rispetto alla entità del fatto.
4.2. In tal modo, non si è reso logicamente conto delle
risultanze processuali, dalle quali si è detto essere stato
smentito l’assunto difensivo della condotta anaffettiva della
vittima quale fatto ingiusto collegato all’evento, avuto ri-
guardo alle pur richiamate dichiarazioni della teste Barbato
Angiolina e alla confermata valutazione del primo Giudice
quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche (la
modif‌ica ha, invece, riguardato il solo espresso giudizio di
equivalenza rispetto alle aggravanti in quello di prevalenza
per la non operata inclusione nel giudizio di comparazione
della diminuente del pur riconosciuto vizio parziale di men-
te) in rapporto, oltre che al comportamento processuale
dell’imputato, al contesto nel quale è maturato il fatto de-
littuoso, ritenuto innestato “su un rapporto con la genitrice
perennemente contrassegnato da una forte conf‌littualità”.
Né, lasciandosi parziale il discorso giustif‌icativo della
decisione, si è proceduto a verif‌icare la ritenuta inadegua-
tezza e inconsistenza del movente, anche nei termini in
cui è stato ravvisato sulla base delle evidenziate emergen-
ze delle prove dichiarative, con riguardo ai pur richiamati
elementi concreti della fattispecie, che la giurisprudenza
di questa Corte, rifuggendo dal riferimento astratto a un
comportamento medio diff‌icilmente def‌inibile, ha esem-
plif‌icamente indicato nelle connotazioni culturali del
soggetto giudicato, nella sua condizione psicologica, nel
contesto sociale o nel particolare momento in cui il fatto
si è verif‌icato, nei fattori ambientali che possono aver con-
dizionato la condotta criminosa.
5. I vuoti argomentativi del ragionamento svolto impon-
gono, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata
per un nuovo giudizio riguardo alla conf‌igurabilità della
circostanza dei futili motivi.
Tale annullamento investe anche il punto della deci-
sione relativo alla conf‌igurabilità della circostanza della
provocazione.
Avuto riguardo al condiviso e riaffermato principio,
alla cui stregua la circostanza aggravante dei futili motivi
è incompatibile con l’attenuante della provocazione (tra
le altre, sez. I, n. 24683 del 22 maggio 2008, dep. 18 giugno
2008, Iaria, Rv. 240906; sez. V, n. 17686 del 26 gennaio 2010,
dep. 7 maggio 2010, Matei, Rv. 247222), spetterà, infatti,
al giudice del rinvio, che si individua in diversa sezione
della Corte di assise di appello di Napoli, a procedere a
motivazione autonoma in ordine alla conf‌igurabilità di
detta attenuante in relazione all’esito della ridiscussa sus-
sistenza dell’aggravante dei futili motivi. (Omissis)
corte di cassazione Penale
sez. iii, 3 settembre 2014, n. 36700
(ud. 27 marzo 2014)
Pres. fiale – est. grillo – P.m. baldi (diff.) – ric. ferraro
Sanità pubblica y Vendita y Sostanze dopanti y
Classif‌icazione delle tabelle ministeriali y Caratte-
re meramente ricognitivo.
. In tema di legislazione “antidoping”, deve attribuirsi
carattere meramente ricognitivo alle tabelle ministeriali
contenenti la classif‌icazione delle sostanze vietate, di tal
che la loro mancata acquisizione non impedisce al giudice
di merito di riconoscere comunque la riconducibilità di
una determinata sostanza al novero di quelle da conside-
rare illecite, avuto riguardo alle sue oggettive caratteristi-
che (principio affermato, nella specie, con riguardo alla
ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato di
cui all’art. 9, comma 7, della legge n.376/2000, consistito
nel commercio illegale di farmaci a base di testosterone,
dotati, quindi, di proprietà anabolizzanti). (Mass. Redaz.)
(l. 7 dicembre 2000, n. 376, art. 9) (1)
(1) La pronuncia in commento riconferma quanto autorevolmente
stabilito da Cass. pen., sez. un. 25 gennaio 2006, n. 3087, in questa Ri-
vista 2006, 409 che già aveva composto il contrasto giurisprudenziale
che si era formato in argomento, rafforzando l’indirizzo di quella parte
di giurisprudenza, f‌ino a quel momento minoritaria, che sosteneva la
sussistenza del reato di commercio di sostanze dopanti, a prescindere
dall’esistenza di un decreto di classif‌icazione dei prodotti farmaco-
logicamente attivi, e a prescindere dal dolo specif‌ico del soggetto
agente argomentando che, essendo tale reato, di pericolo, lo stesso
doveva ritenersi astrattamente conf‌igurabile ogni qual volta fosse da
considerarsi minacciata la tutela stessa delle attività sportive.
svolgimento del Processo
1.1 Con sentenza del 14 novembre 2012 la Corte di
Appello di Trento in parziale riforma della sentenza del
Giudice per l’udienza Preliminare del Tribunale di detta
città pronunciata il 10 febbraio 2011 che aveva dichiarato
Ferraro Pietro (n. il 24 agosto 1977) e Ferraro Pietro (nato
l’11 agosto 1977) colpevoli del reato loro, rispettivamente,
ascritto all’art. 9 comma 7 della L. 376/00 (il primo) e art. 9
comma 1 (il secondo), condannandoli alla pena di anno uno
e mesi quattro di reclusione (il primo) e mesi quattro di
reclusione (il secondo), elideva la continuazione con riferi-
mento alla posizione di Ferraro Pietro (n. il 24 agosto 1977);
qualif‌icava in tentativo di commercio la condotta contestata
a Ferraro Pietro (n. l’11 agosto 1977); confermava le pene
originariamente loro inf‌litte e concedeva ad entrambi gli
imputati il benef‌icio della non menzione della condanna.
1.2 Propone ricorso avverso la detta sentenza il solo
Ferraro Pietro (nato il 24 agosto 1977) con unico motivo
con il quale deduce carenza di motivazione, contraddit-
torietà e illogicità manifesta in punto di conferma della
responsabilità sotto il prof‌ilo della sussistenza della na-
tura dopante delle sostanze sequestrate, stante anche la
mancata verif‌ica della loro reale natura; ancora, in ordine
alla ritenuta attività di commercio ed, inf‌ine, in punto di
diniego delle circostanze attenuanti generiche.

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