Corte di cassazione penale sez. I, 5 settembre 2014, n. 37204 (ud. 30 ottobre 2014)

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giur
11/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
una situazione giuridica più vantaggiosa, condizione che
tuttavia non ricorre nel caso in cui l’interesse alla impu-
gnazione sia individuato nella mera circostanza che detta
sospensione afferisca ad una sanzione pecuniaria (Cass.
29 novembre 2006, n. 41557); né può supportarsi la rela-
tiva richiesta in difetto di giustif‌icazione correttamente
argomentata.
L’ulteriore doglianza sulla eccessività della somma
determinata a titolo di provvisionale è, pur essa, inammis-
sibile, perchè puramente assertiva, mentre, di contro, il
discorso dosimetrico, svolto dal decidente, è del tutto logi-
co, con puntuale richiamo ai danni determinati alle parti
civili dalla illecita condotta posta in essere dall’imputato.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13 giugno 2000,
n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sus-
sistono elementi per ritenere che lo Scibelli abbia propo-
sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma, in favore
della Cassa delle Ammende, equitativamente f‌issata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
(Omissis)
corte di cassazione Penale
sez. i, 5 settembre 2014, n. 37204
(ud. 30 ottobre 2014)
Pres. cortese – est. tardio – P.m. riello (conf.) – ric. barbato
Omicidio y Volontario y Aggravanti y Ascendente o
discendente y Ascendente y Aggravante dei motivi
futili y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. In tema di omicidio, non può affermarsi la sussistenza
dell’aggravante dei motivi futili sol perché lo stimolo
immediato alla commissione del delitto (nella specie
commesso da un f‌iglio nei confronti della madre) sia
stata una lite per questioni ereditarie, quando risulti
dimostrata l’esistenza di pregressi, risalenti rapporti
fortemente conf‌littuali tra l’agente e la persona offesa,
derivanti anche dalla condotta di quest’ultima, carat-
terizzata dall’assenza di ogni tipo di normale affettività
nei confronti del f‌iglio. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 61;
c.p., art. 575; c.p., art. 577) (1)
(1) Nel senso che la circostanza aggravante dei motivi futili sus-
siste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno
stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla
gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire,
assolutamente insuff‌iciente a provocare l’azione delittuosa, tanto da
potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un
mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, v. Cass. pen., sez.
I, 5 novembre 2010, n. 39261, in questa Rivista 2012, 109 e Cass. pen.,
sez. I, 16 luglio 2009, n. 29377, ivi 2010, 910. Mentre, Cass. pen., sez.
I, 2 dicembre 2010, n. 42846, ivi 2012, 109, precisa che il giudizio
sulla futilità del motivo va ancorato agli elementi concreti tenendo
conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del conte-
sto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verif‌icato,
nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la
condotta criminosa. Si vedano, inoltre, Cass. pen., sez. I, 7 maggio
2010, n. 17686, ivi 2011, 564, e Cass. pen., sez. I, 18 giugno 2008, n.
24683, ivi 724, scondo cui la circostanza aggravante dei futili motivi
è incompatibile con l’attenuante della provocazione.
svolgimento del Processo
1. Con sentenza del 14 luglio 2011 il G.u.p. del Tribuna-
le di Benevento, all’esito del giudizio abbreviato condizio-
nato all’espletamento di perizia psichiatrica, ha dichiarato
Barbato Gabriele colpevole del reato di omicidio in danno
della madre Marucci Maria Leonarda, strangolata con un
f‌ilo di nylon, commesso il 20 giugno 2010, e, concesse le
attenuanti generiche, giudicate equivalenti alle conte-
state aggravanti di avere commesso il fatto in danno di
ascendente per motivi abietti o futili, e operata la ridu-
zione per il rito, l’ha condannato alla pena di anni dieci di
reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uff‌ici e
la conf‌isca e la distruzione di quanto in sequestro.
2. La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza
del 26 giugno 2012, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, appellata dall’imputato, che ha confermato
nel resto, ha escluso l’aggravante dei motivi abietti, ha
ritenuto le concesse attenuanti generiche e la diminuente
del vizio parziale di mente prevalenti sulle residue conte-
state aggravanti e ha rideterminato la pena in anni nove e
mesi quattro di reclusione.
3. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal primo
Giudice sulla base degli elementi probatori acquisiti nel
corso delle indagini, richiamata dalla sentenza di secondo
grado e non contestata dalla difesa, la morte della vittima
andava ricollegata sotto il prof‌ilo materiale e psichico alla
condotta dell’imputato, la cui confessione di avere strango-
lato la madre con un f‌ilo di nylon, resa ai Carabinieri inter-
venuti presso l’abitazione della donna a seguito di una sua
telefonata, confermata dinanzi al P.M. e al G.i.p., aveva tro-
vato riscontro nel verbale di sopralluogo e di arresto, negli
esiti dell’esame autoptico, nelle dichiarazioni,della vicina
di casa Verdura Maria Grazia, che aveva riferito in merito
all’arrivo dell’imputato presso l’abitazione della madre e
alla discussione animata subito insorta tra essi per que-
stioni di proprietà, e in quelle della moglie dell’imputato,
Moccia Carmela, che aveva ricevuto dallo stesso telefoni-
camente la prima comunicazione del commesso omicidio.
Il G.u.p., che aveva disposto la perizia psichiatrica sul-
l’imputato, ne condivideva le conclusioni e riconosceva al
medesimo un vizio parziale di mente, riducendo ex art. 89
c.p. ad anni quindici la pena di anni ventuno di reclusione,
determinata previa concessione delle attenuanti generi-
che equivalenti alla contestate aggravanti, e applicando la
successiva riduzione per il rito.
4. La Corte di assise di appello, che condivideva con il
Giudice di primo grado il rilievo della pacif‌ica materialità
dei fatti, a ragione della decisione:
- riteneva infondato il motivo di appello concernente
la contestata conf‌igurabilità dell’aggravante dei futili mo-
tivi, poiché la valutazione globale delle risultanze proces-
suali acquisite, che ripercorreva ed esaminava alla luce
dei principi di diritto in materia, consentiva di ritenere

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