Corte di cassazione penale sez. III, 9 settembre 2014, n. 37313 (ud. 3 luglio 2014)

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giur
11/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
allo status dell’ausiliario di polizia giudiziaria, per il quale
invece la legge non prevede alcuna ipotesi di incapacità
o di incompatibilità: così come, del resto, nessuna norma
prevede analoghe cause di astensione o ricusazione per il
consulente tecnico del pubblico ministero.
6.2. Tanto premesso, l’omessa motivazione in ordine
al rigetto dell’eccezione di cui sopra non può costituire
causa di annullamento dell’ordinanza; ciò in base al
principio, da tempo affermatosi nella giurisprudenza di
questa Corte Suprema, secondo cui il giudice, pur essendo
tenuto in linea di principio a dar conto delle ragioni poste
a fondamento del rigetto dei motivi d’impugnazione, non è
tuttavia obbligato a motivare in ordine al rigetto di istanze
improponibili per genericità o per manifesta infondatezza
(sez. V, n. 18732 del 31 gennaio 2012, Riccitelli, Rv. 252522;
sez. V, n. 4415 del 5 marzo 1999, Tedesco, Rv. 213114; sez.
V, n. 7728 del 17 maggio 1993, Maiorano, Rv. 194868).
7. AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione Penale
sez. iii, 9 settembre 2014, n. 37313
(ud. 3 luglio 2014)
Pres. squassoni – est. gazzara – P.m. baldi (diff.) – ric. scibelli
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone y Professioni o mestieri rumorosi y Inte-
grazione del reato di cui al primo comma dell’art.
659 c.p. y Conf‌igurabilità.
. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo
delle persone, pur a seguito dell’entrata in vigore della
legge n. 447/1995 che, all’art. 10, punisce con sola san-
zione amministrativa la condotta costituita da emis-
sioni sonore superiori ai limiti f‌issati dall’art. 2, comma
1, lett. e) ed f) della legge medesima, resta comunque
applicabile il disposto di cui all’art. 659, comma 1, cod.
pen. quando, nell’esercizio di una professione o di un
mestiere rumoroso, non si verif‌ichi il mero superamen-
to dei limiti f‌issati alle emissioni sonore dai provvedi-
menti dell’autorità, ma si esorbiti dal normale esercizio
dell’attività o si faccia un uso smodato dei mezzi tipici
della medesima, tanto da comportare effettivo disturbo
alle occupazioni o al riposo delle persone, restando
inoltre applicabile, in ogni caso, anche il disposto di
cui al comma 2 del citato art. 659 cod. pen. quando
vengano violate disposizioni di legge o prescrizioni
dell’autorità non afferenti all’inquinamento acustico.
(Nella specie la Corte, in applicazione di tali principi,
ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la
sussistenza di entrambe le ipotesi contravvenzionali
con riferimento al caso di un laboratorio di falegname-
ria che veniva tenuto in esercizio in orari e giorni non
consentiti e facendo un uso smodato dei macchinari di
cui esso era dotato). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 659; l. 26
ottobre 1995, n. 447, art. 10) (1)
(1) In genere, si veda Cass. pen., sez. I, 18 novembre 2009, n. 44167,
in questa Rivista 2010, 1154, secondo cui ha rilevanza penale la con-
dotta di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone che
si qualif‌ica per violazione di prescrizioni attinenti al contenimento
della rumorosità e che non ha riguardo ai limiti delle emissioni o
immissioni sonore. Mentre, Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2007, n.
46083, ivi 2008, 938, sottolinea che il reato di cui all’art. 659, comma
primo, c.p. resta assorbito in quello previsto dal comma successivo,
avente medesima obiettività giuridica e natura di reato di pericolo
concreto, se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un
mestiere rumoroso, mentre risulta integrato in via autonoma se
l’esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne
costituisce uso smodato.
svolgimento del Processo
Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 14 marzo 2013,
ha dichiarato Giuseppe Scibelli responsabile dei reati di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 659 c.p., perchè con i rumori
provocati dall’utilizzazione dei macchinari della propria
falegnameria disturbava le occupazioni ed il riposo degli
abitanti della zona, e lo ha condannato alla pena di euro
300,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in
favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata
sede, e al versamento in favore delle stesse di una provvi-
sionale pari ad euro 5.000,00; pena sospesa subordinata-
mente al pagamento della predetta provvisionale.
Propone ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto,
con i seguenti motivi:
- il decidente è pervenuto ad affermare la penale re-
sponsabilità dell’imputato a seguito di una non corretta
valutazione delle emergenze istruttorie, in particolare
delle dichiarazioni rese dalle stesse parti civili, in difetto,
peraltro di accertamenti peritali da parte del P.M.;
- la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 659 c.p. è
stata depenalizzata;
- il Tribunale ha concesso allo Scibelli il benef‌icio ex
art. 163 c.p. in difetto di esplicita richiesta avanzata dal-
l’imputato, benef‌icio a cui lo stesso non ha interesse e che
va, pertanto, revocato; eccessiva, di poi, si palesa la quan-
tif‌icazione della somma f‌issata a titolo di provvisionale a
favore delle parti civili.
motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impu-
gnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la cor-
rettezza della argomentazione motivazionale, adottata dal
decidente, in ordine alla sussistenza del reato contestato
e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto.
In via preliminare, si ritiene opportuno esaminare
il secondo motivo di annullamento, con cui si eccepisce
la depenalizzazione del reato di cui all’art. 659, comma
l, c.p., in dipendenza dell’art. 10, L. 447/95, che punisce
con sanzione amministrativa chiunque, nell’esercizio o
nell’impiego di una sorgente f‌issa o mobile di emissioni
sonore, supera i valori di emissione o di immissione di cui
all’art. 2, comma l, lett. e) ed f), f‌issati in conformità al
disposto dell’art. 3, comma l, lett. a).
La censura è del tutto priva di fondamento.

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