Corte di cassazione penale sez. V, 10 settembre 2014, n. 37451 (c.c. 13 maggio 2014)

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giur
Rivista penale 11/2014
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione Penale
sez. v, 10 settembre 2014, n. 37451
(c.c. 13 maggio 2014)
Pres. lombardi – est. oldi – P.m. d’angelo (conf.) – ric. meo
Falsità in sigilli o strumenti o segni di auten-
ticazione, certif‌icazione o riconoscimento y In-
troduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi y Accessori e ricambi per aspirapolvere
y Arbitraria riproduzione di marchio originale su
pezzi di ricambio y Conf‌igurabilità del reato.
. Bene è ravvisabile l’ipotesi di reato di cui all’art. 474
c.p. nel caso in cui l’originario marchio di fabbrica di
un prodotto complesso venga arbitrariamente ripro-
dotto su pezzi di ricambio, non potendosi in contrario
invocare né il disposto di cui all’art. 241 del D.L.vo 10
febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industria-
le) né quello di cui all’art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva
europea n. 89/104/CEE, dal momento che, quanto alla
prima di tali norme, essa si limita a stabilire che, f‌ino
a che non intervenga modif‌ica alla direttiva europea n.
98/71/CE, non possa vietarsi la fabbricazione e la messa
in commercio di parti di ricambio di un prodotto com-
plesso coperto da privativa, rimanendo quindi fermo il
divieto, penalmente sanzionato, di contraffazione del
marchio apposto dal titolare del medesimo sui compo-
nenti originari; quanto alla seconda, la stessa ammette
la liceità dell’uso del marchio altrui soltanto “se esso
è necessario per contraddistinguere la destinazione di
un prodotto o servizio, in particolare come accessori o
pezzi di ricambio”; il che sta a signif‌icare, avuto partico-
lare riguardo all’uso del termine “destinazione”, che il
marchio può essere lecitamente apposto alla confezio-
ne, ma non al componente, poiché la sua presenza su di
esso dopo il montaggio più non verrebbe a individuare
la – già raggiunta – destinazione ma piuttosto l’origine
del componente stesso. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 474;
d.l.vo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 241) (1)
(1) Contra, ovvero nel senso di affermare la legittimità del commer-
cio di ricambi non originali con lo stesso marchio di quelli originali,
in funzione estetico-descrittiva, v. Cass. pen., sez. V, 20 dicembre
2011, n. 47081, in questa Rivista 2012, 426.
svolgimento del Processo
1. Con ordinanza in data 26 novembre 2013 il Tribunale
del riesame di Taranto, confermando il provvedimento
assunto dal locale giudice per le indagini preliminari,
ha disposto il mantenimento del sequestro preventivo di
numerosissimi pezzi di accessori e ricambi per aspirapol-
vere, nonché di un capannone industriale con annessa
abitazione, del saldo attivo dei conti correnti - bancari e
postali - e di un sito internet, tutti facenti capo ad Alessio
Meo, indagato per il delitto di cui all’art. 474 c.p..
1.1. Il fumus commissi delicti è stato ravvisato negli
esiti degli accertamenti eseguiti sui pezzi di ricambio
destinati a prodotti della ditta Vorwerk Folletto, recanti
marchi della stessa ditta risultati contraffatti.
1.2. Ha ritenuto il Tribunale che, quanto ai ricambi, al
capannone industriale e al sito internet, il sequestro fosse
stato legittimamente disposto in ragione della strumenta-
lità di detti beni rispetto alla consumazione del reato, e
che per il saldo del conto corrente fosse applicabile il se-
questro funzionale alla conf‌isca, di cui all’art. 321, comma
2, c.p.p., sul presupposto che si trattasse del provento
dell’attività delittuosa ascritta al Meo.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il
tramite del difensore, aff‌idandolo a nove motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente rimprovera al Tribuna-
le di aver ritenuto astrattamente conf‌igurabile il delitto di
vendita di prodotti dal marchio contraffatto, di cui al comma
secondo dell’art. 474 c.p., sebbene l’imputazione contestata
facesse anche riferimento all’ipotesi criminosa, del tutto
incompatibile, di cui al primo comma dello stesso articolo.
Denuncia totale carenza di motivazione su tale questione,
sebbene specif‌icamente dedotta nei motivi di riesame.
2.2. Col secondo motivo deduce la legittimità della
condotta ascrittagli, alla luce del disposto degli artt. 31,
35 e 241 del codice della proprietà industriale (D.L.vo 10
febbraio 2005, n. 30); richiama un precedente specif‌ico di
questa Corte Suprema (sez. V, n. 47081 del 18 novembre
2011, Groppo, Rv. 251208), affermativo del diritto di porre
in commercio ricambi non originali recanti lo stesso mar-
chio di quelli originali, in funzione estetico-descrittiva.
2.3. Col terzo motivo deduce carenza di motivazione in
ordine al dolo, sostenendo di aver agito ritenendo libera-
lizzato il mercato dei ricambi.
2.4. Col quarto motivo denuncia la violazione del prin-
cipio di equivalenza tra l’ipotizzato prof‌itto e il valore dei
beni in sequestro.
2.5. Col quinto motivo lamenta che, nell’apprezzamento
del valore del compendio immobiliare, si sia tenuto conto
del prezzo pattuito fra le parti contraenti al momento del-
l’acquisto, anziché dell’effettivo valore catastale del bene.
2.6. Col sesto motivo denuncia l’illegittima applicazione,
anche ai f‌ini della quantif‌icazione del prof‌itto, della norma
che autorizza il sequestro per equivalente, entrata in vigo-
re in epoca successiva alla commissione del reato segnala
l’erroneità dell’assunto, posto a motivazione del deliberato,
che l’illecito contestato abbia natura di reato permanente;
si richiama, in proposito, all’enunciazione giurisprudenziale
che ha riconosciuto il carattere sanzionatorio della misura
e ne ha quindi escluso l’applicabilità in via retroattiva.
2.7. Col settimo motivo il ricorrente rinnova l’eccezione
di inapplicabilità del sequestro per equivalente ex art. 321,
comma 2-bis, c.p.p. e denuncia carenza motivazionale in
ordine all’applicazione del comma 2 dello stesso articolo,
che prevede la misura come meramente facoltativa.
2.8. Con l’ottavo motivo lamenta che non siano state
prese in considerazione le indagini difensive, sebbene
ritualmente depositate nella cancelleria del G.i.p.
2.9. Col nono motivo denuncia totale carenza di motivazio-
ne in ordine al rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità degli ac-
certamenti tecnici svolti dall’ausiliario della polizia giudiziaria,
malgrado la sua incompatibilità in quanto responsabile dell’uf-
f‌icio concorrenza e protezione del marchio Vorwerk Folletto.

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