Corte di cassazione penale sez. II, 12 settembre 2014, n. 37525 (ud. 13 maggio 2014)

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11/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione Penale
sez. ii, 12 settembre 2014, n. 37525
(ud. 13 maggio 2014)
Pres. PrestiPino – est. cervadoro – P.m. riello (Parz. diff.) – ric. KoKalj
Danneggiamento y Elemento materiale y Apertura
di confezioni di alcuni capi di abbigliamento espo-
sti in vendita in un grande magazzino y Possibilità
di riconfezionamento della merce e sua conseguen-
te vendibilità y Conf‌igurabilità del reato di danneg-
giamento y Esclusione.
Giudice di pace y Competenza penale y Improce-
dibilità per particolare tenuità del fatto y Presup-
posti y Verif‌ica circa l’eventuale opposizione della
persona offesa y Mancanza y Desumibilità dal fatto
che la persona offesa non abbia espressamente di-
chiarato di non opporsi y Esclusione.
. Non può costituire reato di danneggiamento la con-
dotta consistita nell’aver aperto le confezioni di alcuni
capi di abbigliamento esposti in vendita in un grande
magazzino per poterli provare (sia pure in violazione di
apposita avvertenza che ne faceva divieto), senza che
poi alla prova facesse seguito l’acquisto, quando non
risulti dimostrata l’impossibilità di riconfezionamento
della merce e la sua conseguente invendibilità. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 635) (1)
. In tema di reati di competenza del giudice di pace,
qualora sia stata avanzata dall’imputato richiesta di
declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per
particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 34 del
D.L.vo n. 274/2000 e non si sia proceduto, da parte del
giudice, alla verif‌ica circa l’eventuale opposizione della
persona offesa, questa non può essere desunta dal solo
fatto che, nel corso del procedimento, la persona offesa
non abbia espressamente dichiarato di non opporsi.
(Mass. Redaz.) (d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 34)
(2)
(1) Nel senso che per integrare il reato di danneggiamento occorre la
distruzione di un bene ovvero il deterioramento che abbia cagionato
un danno strutturale o funzionale della cosa, v. Cass. pen., sez. II, 5
febbraio 2005, n. 4229, in questa Rivista 2006, 100. Si veda, inoltre,
Cass. pen., sez. II, 13 aprile 2007, n. 15102, ivi 2008, 190, che, re-
lativamente all’elemento soggettivo del delitto di danneggiamento,
afferma che il dolo non è qualif‌icato dal f‌ine specif‌ico di nuocere,
sicché per la sua esistenza è suff‌iciente la coscienza e volontà di
danneggiare.
(2) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. V, 8
aprile 2004, n. 16689, in questa Rivista 2005, 1396.
svolgimento del Processo
Con sentenza del 10 dicembre 2012, il Giudice di Pace
di Chiavari dichiarò Kokali Zdenka responsabile del reato
di danneggiamento e, concesse le attenuanti generiche, lo
condannò alla pena di € 400,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, de-
ducendo: 1) l’errata interpretazione della legge penale
(art. 635 c.p.) e mancanza e manifesta illogicità della
motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato,
ai sensi dell’art. 606 lett. b) e) c.p.p.. L’imputata è stata
processata non per il danneggiamento dei pigiami, che
non sono stati danneggiati e acquistati dal marito della
ricorrente nel pomeriggio stesso della contestazione,
bensì per il danneggiamento delle confezioni; e non vi è
alcuna prova che il danneggiamento sia stato volontario;
2) l’errata interpretazione della legge penale (art. 34
D.L.vo n. 274/2000) e mancanza e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla non applicazione della
dichiarazione di improcedibilità per particolare tenuità
del fatto, ai sensi dell’art. 606 lett. b) e) c.p.p.. La persona
offesa non si era opposta all’improcedibilità dell’azione
penale, ma solo all’emissione del decreto penale di con-
danna. Il Giudice ha ritenuto inapplicabile il dettato di
cui all’art. 34 D.L.vo n. 274/2000 atteso che, esercitata
l’azione penale sia la persona offesa che l’imputata non
hanno dichiarato la loro mancata opposizione, e la
sentenza appare sul punto censurabile e anche illogica
di motivazione, etichette e le condizioni di pensionata
incensurata dell’imputata.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
motivi della decisione
Il ricorso è fondato, e va accolto.
Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che l’imputata,
recatasi con il marito presso il magazzino Ipercoop “I Leu-
di” di Carasco il 2 febbraio 2011, dopo aver aperto le confe-
zioni di due pigiami per farli provare al marito, nonostante
il divieto di prova della biancheria intima, abbia riposto
i pigiami nell’espositore, quindi sia uscita dal magazzino
dopo aver pagato altri oggetti, ma senza aver acquistato i
pigiami in questione, che - secondo quanto dichiarato dal
marito - sarebbero stati invece acquistati nel pomeriggio
della medesima giornata.
Il Giudice di Pace ha ritenuto la sussistenza del fatto
contestato, “atteso che il Chiodo dichiara di essere an-
dato nel supermercato per “prendere” i pigiami di cui
necessitava, di aver cercato una commessa ma di non
averla trovata - circostanza che avrebbe dovuto indurre i
coniugi a desistere dal fai da te palesemente sanzionato
dal cartello di divieto esposto all’interno del locale - di
essersi accorto, dopo l’avvenuta prova dei pigiami, di
aver dimenticato il portafoglio, di aver riposto i pigiami
già provati, piegandoli come meglio si poteva, nel ripiano
espositivo, dietro alle altre confezioni circostanza che
depone per la chiara intenzione di nascondere il fatto
commesso e non certo per un ausilio al ricordo di dove
(ri)trovarli al pomeriggio, atteso che non vi è alcuna pro-
va, sul punto, ammesso e non concessa la rilevanza della
circostanza, che i pigiami poi “acquistati” siano proprio
quelli provati dal testimone e le cui confezioni erano già
state aperte”. Il Giudice di pace non ha quindi dichiara-
to l’improcedibilità per la particolare tenuità del fatto,
non ritenendo applicabile il dettato di cui all’art. 34 del
D.L.vo n.274/00 atteso che, esercitata l’azione penale,
le parti non hanno dichiarato la loro non opposizione,
e non ravvisando, poi, nel merito concreti elementi di

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