Corte di cassazione penale sez. I, 12 settembre 2014, n. 37577 (ud. 25 marzo 2014)

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Rivista penale 11/2014
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione Penale
sez. i, 12 settembre 2014, n. 37577
(ud. 25 marzo 2014)
Pres. cortese – est. magi – P.m. d’angelo (conf.) – ric. bonazza ed altro
Fascismo y Apologia y Manifestazioni fasciste y C.d.
saluto romano e intonazione del coro “presente” y
Reato di cui all’art. 5 L. n. 645/1952 y Conf‌igurabi-
lità.
. Deve ritenersi che il “saluto romano” e l’intonazione
del coro “presente” durante una manifestazione - nella
specie un incontro in memoria delle vittime delle Foibe
- integrano il reato di cui all’art. 5 della Legge 20 giugno
1952, n. 645 (come modif‌icato dall’art. 11 della legge 22
maggio 1975, n. 152) per la connotazione di pubblicità che
qualif‌ica tali espressioni esteriori, evocative del disciolto
partito fascista, contrassegnandone l’idoneità lesiva per
l’ordinamento democratico ed i valori ad esso sottesi.
(Mass. Redaz.) (l. 20 giugno 1952, n. 645, art. 5) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2009, n.
25184, in questa Rivista 2010, 443. Interpretazione meno rigorosa
è offerta da Cass. pen., sez. I, 29 maggio 1972, n. 3826, in Ius&Lex
dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna. In dottrina, sull’argomento si veda: V.
COLOMBANI, Il delitto di riorganizzazione del partito fascista, in
questa Rivista 1994, 823.
svolgimento del Processo
1. Con sentenza emessa in data 31 maggio 2012 la Corte
d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, confer-
mava la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di
Bolzano, con adozione del rito abbreviato, in data 26 aprile
2011 nei confronti di Bonazza Andrea e Gasperi Mirko.
Costoro, con detta ultima decisione, erano stati ritenu-
ti responsabili del reato previsto e punito dall’art. 5 della
legge n. 645 del 30 giugno 1952, per avere - durante un
incontro pubblico tenutosi in Bolzano il 10 febbraio 2009
in memoria delle vittime delle Foibe - compiuto manife-
stazioni usuali del disciolto partito fascista, consistenti
nell’urlare in coro “presente” e nel fare il saluto romano.
La pena inf‌litta al Bonazza risulta determinata in mesi
due di reclusione ed euro 300,00 di multa, mentre quella
inf‌litta al Gasperi - previo riconoscimento delle circostan-
ze attenuanti generiche - risulta determinata in giorni
venti di reclusione ed euro 140,00 di multa, sostituita con
quella di euro 760,00 di multa.
Essendo pacif‌ica e incontroversa l’attribuzione del fatto,
nella sua materialità, agli imputati, la Corte d’Appello così
argomentava la decisione di conferma, sui punti devoluti
al suo esame: - non può dirsi fondato il dubbio di costitu-
zionalità della previsione incriminatrice, per preteso con-
trasto con gli articoli 3, 21 e 117 della Costituzione e ciò in
rapporto ai contenuti delle diverse pronunzie intervenute
da parte della Corte Costituzionale che hanno dichiarato
l’infondatezza di analoghe questioni, data la necessità di
interpretare la norma come diretta conseguenza della XII
disp. trans. Cost.
Da ciò deriva che non tutte le espressioni di adesione
al disciolto partito fascista possono integrare la condotta
punibile ma solo quelle rese in pubblico e reputate ido-
nee a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla
diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di
organizzazioni fasciste;
- corretta risulta essere la valutazione della dimensione
offensiva del fatto operata nella decisione di primo grado,
posto che il cosiddetto “saluto romano” rappresenta una
manifestazione esteriore propria e usuale di organizzazio-
ni o gruppi tesi a diffondere idee fondate sulla superiorità
o sull’odio razziale, anche in riferimento a quanto previ-
sto dalla legge n. 205 del 1993, come ribadito da recenti
decisioni di questa Corte.
La punibilità deriva, ad avviso della Corte territoriale,
dal fatto che le manifestazioni usuali del disciolto partito
fascista risultano operate in pubblico e pertanto appaiono
idonee a determinare una situazione di pericolo per le isti-
tuzioni democratiche correlato alla volontà degli agenti di
suscitare consensi e diffondere concezioni favorevoli alla
ricostituzione di organizzazioni fasciste.
Quanto alle modalità determinative del trattamento
sanzionatorio, si richiamavano e ribadivano le valutazioni
già espresse in primo grado. In particolare si evidenziano
i numerosi precedenti penali gravanti sul Bonazza, in una
con la complessiva gravità del fatto, tali da escludere la
concedibilità delle attenuanti generiche per detto impu-
tato.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per
Cassazione, a mezzo dei difensori, Bonazza Andrea e Ga-
speri Mirko.
Nell’interesse di Bonazza Andrea risultano depositati
due ricorsi.
In quello a f‌irma dell’avv. Domenico Di Tullio si ri-
propone la questione di costituzionalità della disciplina
incriminatrice, per denunziato contrasto con più articoli
della Costituzione (art. 21, 3 e 117). Le ampie argomen-
tazioni, non riproducibili in questa sede, fanno leva sulla
natura di «reato di opinione» della previsione incrimina-
trice, sull’assenza di lesività in concreto della condotta,
sulla necessità di adeguamento della previsione di legge
al mutato clima politico e istituzionale, sull’obbligo di ade-
guamento alla normativa sovranazionale in tema di libera
manifestazione delle opinioni.
Nel ricorso personale Bonazza Andrea articola distinti
motivi.
Con il primo si deduce errata applicazione della disci-
plina incriminatrice, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b
c.p.p..
L’evento pubblico, organizzato dall’associazione Casa-
pound in ricordo dei martiri delle foibe, si era svolto re-
golarmente e senza compimento di alcun atto di violenza.
Dovendo trovare applicazione l’interpretazione adeguatri-
ce di cui alla sentenza numero 74 del 1958 Corte Cost., non
può attribuirsi alla condotta degli imputati alcuna idonei-
tà lesiva, posto che la norma mira a reprimere esclusiva-
mente quelle manifestazioni idonee a generare il concreto
pericolo di riorganizzazione del partito fascista.

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