Corte di cassazione penale sez. II, 15 settembre 2014, n. 37713 (c.c. 18 giugno 2014)

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giur
Rivista penale 11/2014
LEGITTIMITÀ
8.1 Sotto tale prof‌ilo i rilievi contenuti nel secondo e
terzo motivo di ricorso sono anche generici perchè non
deducono circostanze tali da superare le motivazioni del
Tribunale assolutamente coincidenti con l’indirizzo giuri-
sprudenziale formatosi in materia, limitandosi ad una vera
e propria contestazione di maniera.
9. Per tutte queste ragioni il ricorso va rigettato. Segue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali. (Omissis)
corte di cassazione Penale
sez. ii, 15 settembre 2014, n. 37713
(c.c. 18 giugno 2014)
Pres. gentile – est. iasillo – P.m. fraticelli (conf.) – ric. rastelli
Appropriazione indebita y Elemento oggettivo y
Appropriazione da parte dell’aff‌ittuario d’azienza
di beni facenti parte della stessa y Eventuali diffe-
renze tra le consistenze di inventario all’inizio e
alla f‌ine dell’aff‌itto y Irrilevanza.
. Dà luogo alla conf‌igurabilità del reato di appropriazio-
ne indebita l’impossessamento, da parte dell’aff‌ittuario
di azienda, di beni facenti parte dell’azienda medesi-
ma, nulla rilevando in contrario il fatto che, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 2561, ultimo comma,
e 2562 c.c., le eventuali differenze tra le consistenze
di inventario all’inizio e al termine dell’aff‌itto debbano
essere regolate in danaro. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
646; c.c., art. 2561; c.c., art. 2562) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 2012, n. 4958,
in questa Rivista 2013, 458. Nello stesso senso, anche se ormai risa-
lente, si veda Cass. pen., sez. II, 21 marzo 1986, n. 2329, ivi 1986, 803.
Per qualche utile riferimento, in merito alla corresponsione delle
differenze tra le consistenze d’inventario all’inizio ed alla f‌ine del
rapporto tra le parti, Cass. civ. 9 agosto 2007, n. 17459, in Ius&Lex
dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
svolgimento del Processo
Con decreto del 14 gennaio 2014, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Pistoia dispose il
sequestro preventivo di 89 sedie in tessuto blu con telaio
in alluminio grigio, trenta tavoli con basamento nero e 22
sedie da camera con telaio in legno bianco e tessuto nella
materiale disponibilità di Rastelli Francesco, indagato per
il reato di appropriazione indebita delle cose di cui sopra.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza
di riesame, ma il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 7
febbraio 2014, la respinse.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato de-
ducendo la violazione di legge per non aver il Tribunale
tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 2561 e 2562 del
c.c. Infatti, in base a tali norme in caso di usufrutto e aff‌it-
to di azienda la differenza tra le consistenze di inventario
all’inizio e al termine dell’usufrutto e dell’aff‌itto è regolata
in danaro; pertanto il proprietario dei beni (l’odierna P.O.
Gonf‌iotti Roberto che aveva aff‌ittato l’azienda - albergo
-all’interno della quale erano i suddetti beni) non poteva
esperire l’azione di rivendicazione, azione esclusa in forza
delle norme sopra citate. Contesta, inf‌ine, la sussistenza
del fumus commissi delicti anche in relazione alla docu-
mentazione prodotta e al fatto che dagli atti risulta che il
Gonf‌iotti aveva richiesto solo il pagamento per ciò che non
era stato restituito al termine dell’aff‌itto.
Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l’an-
nullamento dell’impugnata ordinanza.
motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è infondato. lnvero, il Tribu-
nale ha correttamente rilevato che quanto stabilito dal
combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 c.c. - e cioè
che le eventuali differenze fra le consistenze inventariali
all’inizio e alla f‌ine dell’aff‌itto devono essere regolate in
danaro non esclude che colui che ha aff‌ittato l’azienda
possa pretendere che alla f‌ine del rapporto contrattuale
gli siano restituiti i beni di cui è proprietario e che sia-
no esistenti. Beni dei quali si è, invece, appropriato l’ex
aff‌ittuario che ha addirittura spostato tali cose in altra e
diversa azienda da lui gestita. Non si comprende, invero,
in base a quale norma il legittimo proprietario di beni,
determinati e specif‌icati nell’inventario iniziale, debba
rinunziare alla proprietà degli stessi e consentire che ne
divenga proprietario l’ex aff‌ittuario.
Comunque, a prescindere da quanto sopra, si deve
rilevare che il Tribunale ha ben evidenziato che le stesse
parti hanno concordato nell’atto risolutivo del contratto
dell’8 agosto 2013 l’impegno a riconsegnare tutti i beni
aziendali entro il 15 novembre 2013. Beni aziendali tra i
quali rientrano, ovviamente, quelli oggetto di sequestro e
che l’indagato, come detto, ha trasferito in altro albergo
dallo stesso gestito.
Il resto del ricorso è manifestamente infondato.
Si deve, infatti, tener ben presente che in tema di rie-
same delle misure cautelari reali, nella nozione di “viola-
zione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso
per cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, c.p.p.,
rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza
di motivazione meramente apparente, in quanto correlate
all’inosservanza di precise norme processuali, ma non
l’illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non
possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno
tramite lo specif‌ico e autonomo motivo di ricorso di cui
alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice, posto che questo
richiede la “mancanza, contraddittorietà o manifesta illo-
gicità” della motivazione” (sez. V, sentenza n. 8434 del 11
gennaio 2007 c.c. - dep. 28 febbraio 2007 - Rv. 236255; sez.
un., sentenza n. 25932 del 29 maggio 2008 c.c. - dep. 26
giugno 2008 - Rv. 239692).
La motivazione dell’ordinanza impugnata sul secondo
e terzo motivo di ricorso non solo non presenta alcun vizio
che possa far ritenere sussistente la “violazione di legge”
di cui all’articolo 325 del c.p.p., ma è così esaustiva, logica
e non contraddittoria che porterebbe alla dichiarazione di
inammissibilità di questa parte del ricorso anche se non
operasse il limite di cui all’articolo 325 del codice di proce-

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