Corte di cassazione penale sez. III, 24 settembre 2014, n. 39159 (c.c. 27 marzo 2014)

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11/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Su questa scia, ricorrendo la eadem ratio, deve ritener-
si che, dopo l’introduzione - ad opera della legge n. 94 del
2009 - dell’apposita aggravante di cui al n. 3-bis del comma
3 dell’art. 628 c.p., la commissione di una rapina nei luoghi
di cui all’art. 624 bis c.p. (edif‌icio o altro luogo destinato
a privata dimora), quando la introduzione in tali luoghi
abbia avuto il f‌ine esclusivo di impossessarsi con violenza
o minaccia della cosa mobile altri, dia luogo ad un “reato
complesso” (art. 84 c.p.), quale deve ritenersi il delitto di
cui all’art. 628 comma 1 e 3 n. 3-bis c.p., ossia ad una f‌igura
criminosa nella quale convergono gli elementi costituitivi
di altri reati. In altri termini, si verif‌ica un concorso appa-
rente di norme, per cui più sono le fattispecie criminose
che sembrano applicabili, ma una soltanto di esse è in
realtà applicabile, perchè gli elementi costitutivi di una
o più fattispecie criminose vanno a convergere nella fatti-
specie del reato complesso.
In questi casi, come stabilisce l’art. 84 c.p., non si ap-
plicano le norme sul concorso dei reati, col conseguente
cumulo delle pene, ma si applica la sola pena prevista per
il reato complesso.
Pertanto, ha errato il giudice di merito, dopo aver
quantif‌icato la pena per la rapina aggravata dal comma 3
n. 3-bis dell’art. 628 c.p. (capo A), ad aumentarla - ai sensi
dell’art. 81 cpv. c.p. - per il delitto di violazione di domi-
cilio (capo C), dovendosi considerare tale ultimo delitto
assorbito nel primo.
In questo senso, va annullata la sentenza impugnata
limitatamente alla ritenuta autonoma sussistenza del
delitto di violazione di domicilio (capo C) e al relativo
aumento di pena per la continuazione, che va eliminato.
Tale statuizione, seppure scaturente dal ricorso del solo
Daniele, va estesa anche agli altri imputati, stante l’effetto
estensivo dell’impugnazione di cui all’art. 587 c.p.p.
Ne deriva che, avendo il giudice di merito determinato
l’aumento di pena per Farfaglia Stefano in ordine al delitto
di cui al capo C) in mesi 6 ed euro 400 di multa, ridotto di
un terzo per il rito a mesi quattro di reclusione ed euro 266
di multa, eliminando tale aumento di pena, la pena f‌inale
complessivamente irrogata allo stesso (pari ad anni 4 mesi
otto di reclusione ed euro 2200 di multa) si riduce ad anni
4 mesi 4 di reclusione ed euro 1.933 di multa.
Per David Angelo e Daniele Francesco, avendo il giu-
dice di merito determinato l’aumento di pena in ordine al
delitto di cui al capo C) in mesi 4 di reclusione ed euro 300
di multa, ridotto di un terzo per il rito a mesi 2 giorni 20 di
reclusione ed euro 200 di multa, eliminando tale aumento
di pena, la pena f‌inale complessivamente irrogata ai pre-
detti (pari ad anni 4 di reclusione ed euro 1600 di multa)
si riduce ad anni 3 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed euro
1.400 di multa ciascuno.
3.4. Col quinto e col sesto motivo di ricorso, si deduce
la violazione degli artt. 125, 546 c.p.p., 62 bis e 133 c.p.,
nonché la carenza della motivazione della sentenza impu-
gnata con riferimento alla mancata risposta alle censure
di appello con le quali si chiedeva di rivalutare gli aumenti
della pena irrogati, per effetto della continuazione relati-
vamente ai delitti di furto aggravato e danneggiamento di
cui ai capi B) e D) della rubrica e alla mancata concessio-
ne delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza
della incensuratezza dell’imputato.
Questi motivi di ricorso sono inammissibili per le ragio-
ni già evidenziate supra par. 2.2, al quale si rinvia.
Trattasi, peraltro, di prof‌ili del giudizio che sono insin-
dacabili in sede di legittimità, quando - come nel caso di
specie - risulta che i giudici di merito hanno esposto in
modo ordinato e coerente le ragioni che giustif‌icano la
loro decisione, sicché deve escludersi tanto la mancanza
quanto la manifesta illogicità della motivazione, vizi che
circoscrivono l’ambito del sindacato di legittimità.
Da ultimo, va ricordato che l’art. 62 bis ultimo comma
c.p. vieta al giudice di concedere le circostanze attenuanti
generiche sulla base della sola assenza di precedenti pe-
nali dell’imputato.
4. In def‌initiva, la sentenza impugnata va annullata
senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 614 c.p.,
con relativa eliminazione della pena calcolata in aumento
per tale reato. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
(Omissis)
corte di cassazione Penale
sez. iii, 24 settembre 2014, n. 39159
(c.c. 27 marzo 2014)
Pres. fiale – est. grillo – P.m. baldi (conf.) – ric. muccini
Maltrattamento di animali y Elemento oggettivo
y Detenzione in cattività di delf‌ini in vasche di mini-
me dimensioni con volume ridotto di acqua y Reato
di cui all’art. 727, comma 2, c.p y Conf‌igurabilità.
. Bene è ritenuto conf‌igurabile, ai f‌ini dell’adozione
di una misura cautelare reale, il reato di cui all’art.
727, comma secondo, c.p., nel caso in cui si addebiti
all’imputato di avere detenuto in cattività alcuni delf‌ini
senza l’osservanza delle prescrizioni dettate dal D.M.
n. 469/2001 relative, in particolare, alle dimensioni
minime delle vasche in cui gli animali dovevano essere
tenuti ed al volume minimo di acqua di cui dovevano
disporre. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 544 ter; c.p., art.
727) (1)
(1) Interessante pronuncia che ribalta l’orientamento piuttosto
recente affermato da Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 6656,
in questa Rivista 2011, 95, che non considera integrato il reato di
maltrattamenti, nello specif‌ico ex art. 544 ter c.p., nelle ipotesi in cui
gli animali siano costretti a vivere secondo comportamenti incompa-
tibili con le proprie caratteristiche naturali. Sulla conf‌igurabilità del
reato in oggetto si veda Cass. pen., sez. III, 29 luglio 2013, n. 32837,
ivi 2014, 437.
svolgimento del Processo
1.1 Con ordinanza del 30 settembre 2013 il Tribunale di Ri-
mini, in funzione di Giudice del riesame, rigettava la richiesta
di riesame avanzata da Muccini Massimo avverso il decreto
di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le Indagini
Preliminari di quel Tribunale, avente per oggetto il sequestro

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