Corte di cassazione penale sez. IV, 5 marzo 2014, n. 10514 (ud. 28 febbraio 2014)

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giur
10/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
dell’Unione Economica Benelux, della Repubblica Federa-
le di Germania e della Repubblica Francese, relativo alla
eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
- Annesso H della relativa legge di ratif‌ica ed esecuzione 9
settembre 1993, n. 338).
Consegue che - affatto indifferentemente e disgiunta-
mente -l’una o l’altra delle due caratteristiche (lunghezza
della canna inferiore a cm. 30 ovvero lunghezza comples-
siva dell’ arma inferiore o pari a cm. 60) è suff‌iciente, da
sola, a qualif‌icare l’arma come corta e, conseguentemente,
ad escludere la classif‌icazione (residuale) di arma lunga.
Orbene, nella specie, il ricorrente non ha contestato
che -secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado,
a p. l - la lunghezza della canna della arma sia di cm. 27 e,
pertanto, inferiore al limite di cm. 30.
Sicché, trattandosi di arma da fuoco corta, resta esclu-
sa la possibilità di considerare il corpo del reato quale
fucile.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. Iv, 5 marzo 2014, n. 10514
(ud. 28 febbraIo 2014)
pres. zecca – est. dell’utrI – p.m. pratola (dIff.) – rIc. verderamo
Stupefacenti y Attenuanti y Lieve entità del fatto y
Natura y Figura autonoma di reato y Sentenza Corte
cost. n. 32/2014 y Dichiarazione di illegittimità degli
artt. 4 bis e 4 vieces-ter L. n. 49/2006 y Estensione
degli effetti della pronuncia d’incostituzionalità al-
l’art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990 y Esclusione.
. In tema di stupefacenti, premesso che deve riguardar-
si come f‌igura autonoma di reato e non più come circo-
stanza attenuante quella prevista dall’art. 73, comma
quinto, del D.P.R. n. 309/1990, quale riformulato dal-
l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 23 dicembre 2013
n. 146, conv. con modif. in legge 21 febbraio 2014 n.
10, deve ritenersi che essa non sia stata travolta dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, dichia-
rativa dell’incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies-
ter del D.L. n. 272/2005, conv. con modif. in legge n.
49/2006, con i quali era stato uniformato in trattamento
sanzionatorio delle droghe c.d. “pesanti” e di quelle
c.d. “leggere”, dovendosi altresì escludere che la me-
desima non possa conciliarsi con le altre previsioni del
citato art. 73 tornate in vigore a seguito della predetta
declaratoria di incostituzionalità. (Mass. Redaz.) (d.l.
30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis; d.l. 30 dicembre
2005, n. 272, art. 4 vicies; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 73) (1)
(1) Non risultano editi precedenti negli stessi termini. Tuttavia,
in merito alla dichiarazione d’incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4
vicies ter del D.L. n. 272 del 2005, si veda Corte cost. 25 febbraio 2014,
n. 32, in questa Rivista 2014, 371, con ampia nota di commento alla
quale si rinvia. In merito ai reati concernenti sostanze stupefacenti
si veda Cass. pen., sez. un., 5 ottobre 2010, n. 35737, ivi 2011, 963
che esprime un orientamento da tempo consolidato, per il quale l’art.
73, comma quinto, D.P.R. n. 309/1990 conf‌igura una circostanza atte-
nuante ad effetto speciale e non un reato autonomo; contra, di recen-
te, si esprime Cass. pen., sez.VI, 20 gennaio 2014, n. 2295, in Ius&Lex
dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna a favore di una autonoma f‌igura di reato
e alla quale si allinea la pronuncia in commento.
svolgImento del processo
1. - Con sentenza resa in data 11 novembre 2008, il
tribunale di Lecce ha condannato Marco Verderamo alla
pena di sei anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa
in relazione a un reato concernente il traff‌ico di sostanze
stupefacenti (cocaina ed eroina) di cui all’art. 73, D.P.R. n.
309/90, commesso in Lecce il 3 agosto 2002.
Con sentenza in data 14 ottobre 2011, la corte d’appello
di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo gra-
do, confermata la responsabilità dell’imputato, ha ridotto
la pena allo stesso inf‌litta in quella di cinque anni di re-
clusione ed euro 20.000,00 di multa.
Con sentenza in data 21 giugno 2012, questa Corte di
Cassazione ha disposto l’annullamento della sentenza di
secondo grado, limitatamente al giudizio relativo all’appli-
cabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 73,
comma 5, D.P.R. n. 309/90, rinviando ad altra sezione della
corte d’appello di Lecce per un nuovo giudizio sul punto.
Con sentenza in data 14 marzo 2013, la corte d’appello
di Lecce, quale giudice del rinvio, ritenuta la sussistenza
dell’ipotesi prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90,
ha disposto la rideterminazione della pena a carico
dell’imputato in quella di un anno di reclusione ed euro
3.000,00 di multa.
Avverso la sentenza del giudice del rinvio, a mezzo
del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, dolendosi della violazione di legge e del vizio di
motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata
nell’omettere la rideterminazione della pena in prossimità
dell’assoluto minimo edittale previsto per il reato contesta-
to, avuto riguardo alle specif‌iche circostanze del caso con-
creto espressamente richiamate dalla corte territoriale.
Sotto altro prof‌ilo, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione di legge, per avere la corte ter-
ritoriale omesso di riconoscere l’avvenuta estinzione del
reato contestato all’imputato in ragione dell’intervenuta
prescrizione dello stesso, attesa la conf‌igurabilità dell’ipo-
tesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90 quale reato
autonomo e non già quale circostanza attenuante del reato
di cui all’ipotesi base prevista dal medesimo art. 73.
motIvI della decIsIone
2.1. - Con l’impugnazione proposta in questa sede, il
ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe
incorsa la sentenza impugnata, per aver omesso di ricono-
scere l’avvenuta estinzione del reato contestato all’impu-
tato in ragione dell’intervenuta prescrizione dello stesso,
essendo stato quest’ultimo ricondotto alla fattispecie di cui
all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, conf‌igurabile quale
ipotesi di reato autonomo e non già quale circostanza atte-
nuante del reato di cui all’ipotesi-base prevista dal comma

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