Corte di cassazione penale sez. I, 30 aprile 2014, n. 18150 (ud. 4 aprile 2014)

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giur
10/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
con orientamento che merita di essere condiviso e ribadi-
to, aveva già chiarito che rientrano tra i provvedimenti
cautelari del giudice civile la cui dolosa inottemperanza
dà luogo a responsabilità penale, tutti i provvedimenti
cautelari previsti nel libro IV del codice di procedura civile,
e quindi non soltanto quelli tipici, ma anche quello atipico
adottato ex articolo 700 c.p.c., purché attinente in concreto
alla difesa della proprietà, del possesso o del credito, poi-
ché l’articolo 388 c.p., comma 2, costituiva (e costituisce,
nella sua attuale formulazione) presidio penale esclusiva-
mente per i provvedimenti cautelari emessi nelle materie
tassativamente indicate dalla norma, e non può trovare ap-
plicazione analogica (necessariamente in malam partem,
e quindi non consentita in diritto penale dal principio di
legalità, sancito dall’articolo 25 Cost., comma 2) al di fuo-
ri di essi. E la ragione per la quale sia stata penalmente
sanzionata soltanto l’inosservanza di alcuni provvedimenti
cautelari (quelli in materia di proprietà, possesso e credi-
to) appare manifesta sol che si abbia riguardo all’interesse
tutelato dalla norma in esame: l’interesse tutelato dall’ar-
ticolo 388 c.p. non é, infatti, l’autorità in sè delle decisioni
giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività
della giurisdizione (sez. un., sentenza n. 36692 del 27 set-
tembre 2007, Vuocolo, CED Cass. n. 236937), di tal che la
sanzione non consegue alla mera trasgressione dell’ordine
del giudice, occorrendo che la condotta ostacoli l’effettiva
possibilità di una sua esecuzione.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
“Tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono
misure cautelari, la cui inosservanza è penalmente san-
zionata dall’articolo 388 c.p., comma 2, rientrano anche i
provvedimenti di urgenza emessi a norma dell’articolo 700
c.p.c., ma a condizione che essi attengano alla difesa della
proprietà, del possesso o del credito”.
1.2. Nel caso di specie, peraltro, non può dubitarsi che
il provvedimento di urgenza de quo attenesse alla pro-
prietà, pacif‌ico essendo che l’ordine (non osservato) di
consegna della documentazione contabile inerente all’am-
ministrazione di un condominio incidesse sulla proprietà
condominiale, impedendone la corretta amministrazione.
1.3. Deve, per completezza, rilevarsi che il mero rif‌iuto
di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’ar-
ticolo 388, comma 2, c.p. non costituisce comportamento
elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo impo-
sto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua
attuazione la necessaria collaborazione dell’obbligato,
proprio perché l’interesse tutelato dall’articolo 388 c.p.,
non é l’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì
l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione
(sez. un., sentenza n. 36692 del 27 settembre 2007, Vuoco-
lo, CED Cass. n. 236937).
Ma, nel caso di specie, appare evidente che vi fosse ne-
cessità della collaborazione dell’imputato ai f‌ini dell’ese-
cuzione dell’ordine impartito dal giudice ex articolo 700
c.p.c., ovvero della disposta consegna di documenti.
1.4. Quanto al dolo specif‌ico richiesto ad integrazione
del delitto di cui all’articolo 646 c.p., la Corte di appello
(f. 4), con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori,
e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il
ricorrente non si confronta con la necessaria specif‌icità
(limitandosi inammissibilmente a riproporre, più o meno
pedissequamente, doglianze già ritenute infondate dalla
corte di appello), ha compiutamente ricostruito le vicen-
de de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento
dell’affermazione di responsabilità e della qualif‌icazione
giuridica dei fatti, valorizzando, in particolare (in accordo
con la sentenza di primo grado, come è f‌isiologico in pre-
senza di una doppia conforme affermazione di responsabi-
lità), “l’ostinazione con la quale il C. si é rif‌iutato di con-
segnare detta documentazione”, motivatamente ritenuta
sintomatica del fatto “che egli avesse un preciso interesse
a non consentire una ricostruzione della sua gestione pa-
trimoniale, traendone una specif‌ica utilità”.
A tali rilievi, nel complesso, il ricorrente non ha oppo-
sto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponi-
bili doglianze, fondate su una personale e congetturale
rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare, nei
modi di rito, eventuali travisamenti.
2. Per effetto degli intervenuti periodi di sospensio-
ne della prescrizione (mesi due e giorni sedici, dal 19
settembre al 5 dicembre 2011, rinvio su richiesta della
difesa; mesi due e giorni tre, rinvio dell’udienza 5 giugno
2013 legittimo impedimento dell’imputato, malato, per
una durata pari, per legge, a giorni 60 oltre alla durata
dell’impedimento), la prescrizione non é ancora maturata
alla data della odierna decisione.
3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. I, 30 aprIle 2014, n. 18150
(ud. 4 aprIle 2014)
pres. cortese – est. vecchIo – rIc. pasInI
Armi e munizioni y Detenzione abusiva y Porto
abusivo y Porto di “pistola - fuciletto” y Licenza per
il porto di fucile per uso caccia y Suff‌icienza y Esclu-
sione.
. L’autorizzazione al porto di fucile per l’esercizio della
caccia non rende legittimo il porto di un’arma da sparo
a canna corta del tipo “pistola fuciletto” (nella specie,
pistola monocanna “Serena” - cal. 32). (l. 2 ottobre
1967, n. 895, art. 2; l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 4; l. 2
ottobre 1967, n. 895, art. 5; l. 2 ottobre 1967, n. 895, art.
7; dir. 18 giugno 1991, n. 477) (1)
(1) In senso difforme si esprime Cass. pen., sez. I, 5 marzo 2010, n.
8838, in questa Rivista 2011, 214 secondo la quale l’autorizzazione al
porto di fucile rilasciata per l’esercizio della caccia rende legittimo il
porto di detta arma, anche se esso è attuato non per l’attività vena-
toria, ma per f‌ini diversi, per extrema ratio, anche per scopi illeciti,
salva la sanzionabilità amministrativa degli eventuali abusi accertati.
In merito agli usi dell’arma da fuoco legittimati dalla licenza per uso
caccia si veda Cass. pen., sez. I, 29 aprile 1991, n. 1209, ivi 1992, 493.

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