Corte di cassazione penale sez. II, 16 luglio 2014, n. 31192 (ud. 16 aprile 2014)
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giur
Rivista penale 10/2014
LEGITTIMITÀ
indagine atta a verificare quale fosse la reale attività di tali
soggetti all’interno della associazione sportiva suddetta e,
in particolare, con quali caratteristiche tale personale
svolgesse la loro attività e se quest’ultima avesse carat-
tere professionale, carattere che la Corte distrettuale ha
ritenuto di poter ricavare dal fatto che essa che non era
prestata in funzione di manifestazioni sportive o connes-
sa alla realizzazione di gare (così come contenuto nella
risoluzione n. 34/E 2001 dell’Agenzia delle Entrate).
8.1 Ma anche con riferimento agli altri soggetti investi-
gati (gli addetti alla reception e gli addetti alle pulizie) le
conclusioni trancianti della Corte di merito non appaiono
condivisibili.
8.2 Anche in questi due casi, infatti, la Corte ha sof-
fermato la propria attenzione sulle finalità delle rispettive
attività nell’ottica delle manifestazioni sportive, soste-
nendo non essere dirimente la qualificazione del rapporto
intercorrente tra tali soggetti e l’associazione quali colla-
boratori a progetto (in sostituzione della figura dei co.co.
co. sostituiti a seguito della cd. Riforma Biagi), peraltro
non compatibile con le associazioni sportive dilettanti-
stiche sulla base della nuova interpretazione dell’art. 67
del T.U.I.R. derivante dall’art. 35 del D.L. 207/08.
8.3 Anche qui occorreva verificare - ai fini della even-
tuale esenzione fiscale e sulla base delle modifiche norma-
tive intervenute per effetto della L. 207/08 - quale fosse
la loro attività prevalente, in quanto solo nella ipotesi i n
cui si fosse trattato di una attività professionale nel senso
precedentemente indicato, sarebbe stata corretta la deci-
sione della Corte di merito.
9. Alla stregua, allora, di tali considerazioni la sentenza
impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Genova che dovrà, in tale sede, colma-
re le lacune motivazionali con specifico riferimento alla
individuazione e qualificazione della attività svolte dai
tre soggetti nei cui confronti sono stati svolti gli accerta-
menti da parte dell’ENPALS e del Ministero del Lavoro,
sulla base delle indicazioni di diritto date da questa Corte.
(Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. II, 16 luglIo 2014, n. 31192
(ud. 16 aprIle 2014)
pres. casuccI – est. beltranI – p.m. gallI (dIff.) – rIc. c.m.
Mancata esecuzione dolosa di un provvedi-
mento del giudice y Provvedimento cautelare y
Emesso ex art. 700 c.p.c. y Inosservanza y Configu-
rabilità del reato y Condizioni y Difesa della pro-
prietà, del possesso o del credito y Fattispecie in
tema di inosservanza dell’ordine di riconsegna di
materiale contabile inerente all’amministrazione
di un condominio.
. Tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono
misure cautelari, la cui inosservanza è penalmente san-
zionata dall’art. 388 , comma 2, c.p., rientrano anche i
provvedimenti di urgenza emessi a norma dell’art. 700
c.p.c., ma a condizione che essi attengano alla difesa
della proprietà, del possesso o del credito (Fattispecie
nella quale la Cassazione ha ritenuto che l’ordine, non
osservato, di consegna della documentazione contabile
inerente all’amministrazione di un condominio inci-
desse sulla proprietà condominiale, impedendone la
corretta amministrazione) (Mass. Redaz.) (c.p., art.
388; c.p.c., art. 700) (1)
(1) La citata Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 1988, n. 2908 e Cass. pen.,
sez. un., 27 settembre 2007, n. 36692 trovansi pubblicate in Ius&Lex
dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
svolgImento del processo
Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2013, la Corte
di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa
in data 5 dicembre 2011 dal Tribunale della stessa città,
che aveva dichiarato l’imputato C.M. colpevole dei reati
di cui agli articoli 388 e 646 - 61 n. 7 c.p. (fatti accertati
in Palermo il 20 giugno 2006), unificati dal vincolo della
continuazione, e lo aveva condannato alla pena ritenuta
di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie in favore della
parte civile; la Corte di appello ha disposto a sua volta le
statuizioni accessorie relative al grado.
Contro tale provvedimento, l’imputato (personal-
mente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il
seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente neces-
sari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173
disp. att. c.p.p., comma 1:
1 – erronea applicazione dell’articolo 388 c.p., comma
2, e articolo 646 c.p., (lamentando che il provvedimento
d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., che aveva ordinato all’im-
putato di consegnare la documentazione contabile ineren-
te all’amministrazione di un condominio che egli aveva
in precedenza curato, non poteva considerarsi adottato a
tutela della proprietà, del possesso o del credito e non di-
sponeva effettivamente una determinazione qualificabile
come cautelare; mancherebbe, inoltre, la prova in ordine
al dolo specifico richiesto dall’articolo 646 c.p.).
Ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata.
3. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la
regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha
concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riuni-
ta in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in
atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
motIvI della decIsIone
Il ricorso è infondato.
1. L’articolo 388 c.p., comma 2, nella formulazione vi-
gente all’epoca di commissione del fatto, stabiliva che la
pena prevista dal comma 1 della stessa disposizione “si ap-
plica a chi elude un provvedimento del giudice civile che
(…) prescriva misure cautelari a difesa della proprietà,
del possesso o del credito”.
1.1. Questa Corte Suprema (Sez. VI , sentenza n. 2908
dell’8 ottobre 1987, dep. 5 marzo 1988, CED Cass. n. 177793),
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