Corte di cassazione penale sez. III, 18 luglio 2014, n. 31840 (ud. 26 febbraio 2014)

Pagine925-931
925
giur
Rivista penale 10/2014
LEGITTIMITÀ
Sono evenienze storico - fattuali, quelle dianzi descrit-
te, che non possono ritenersi propriamente inquadrabili
nell’ambito della previsione incriminatrice di cui all’art.
353 c.p.: se è vero, da un lato, che l’ordinamento non
può recedere dal fondamentale obiettivo di sanzionare
la manipolazione degli incanti e delle licitazioni private,
indipendentemente dalla loro formale denominazione e a
prescindere dal modo in cui si atteggia il relativo percorso
procedimentale, è pur vero, dall’altro lato, che l’area della
tutela penale non può essere arbitrariamente estesa per
via analogica, avendo il legislatore chiaramente delimita-
to l’ambito applicativo della norma incriminatrice solo ad
alcuni dei meccanismi di cui può avvalersi la pubblica am-
ministrazione per individuare le proprie controparti con-
trattuali, ed estromesso, di contro, con il ricorso a formule
lessicali di inequivocabile contenuto semantico, tutti gli
altri.
Ne discende che l’instaurazione di procedure negoziate
del tipo di quelle contemplate nella disposizione di cui al-
l’art. 18, comma 4, della L. n. 84/1994, esula dall’ambito di
applicabilità della previsione incriminatrice di cui all’art.
353 c.p., potendovi rientrare solo a costo di un’inammis-
sibile applicazione analogica in malam partem del suo
contenuto precettivo.
Nel caso in esame, peraltro, è agevole rilevare che l’avvio
della fase di negoziazione è rimasto del tutto svincolato, an-
che formalmente, dall’adesione ad uno schema concorsua-
le, consentendo all’amministrazione portuale di muoversi
liberamente nella scelta del proprio contraente, all’infuori
di un meccanismo di “gara” comunque denominato, e se-
condo criteri discrezionali di convenienza ed opportunità
propri della contrattazione tra privati. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. III, 18 luglIo 2014, n. 31840
(ud. 26 febbraIo 2014)
pres. teresI – est. grIllo – p.m. Izzo (parz. dIff.) – rIc. della pIna ed altrI
Previdenza e assistenza (Assicurazioni socia-
li) y Contributi assicurativi y Agevolazioni y Sogget-
ti obbligati y Nei confronti di lavoratori di società
sportive dilettantistiche y Prestazioni che non han-
no carattere di prestazioni professionali y Obbligo y
Insussistenza y Condizioni.
. Le somme che le società sportive dilettantistiche
iscritte nell’apposito registro tenuto dal CONI corri-
spondano a soggetti che prestino la loro opera in fa-
vore delle stesse (nella specie, istruttori, addetti alla
“reception” e addetti alle pulizie) sono esenti da con-
tribuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt.
67, lett. m), e 69 del T.U. delle Imposte dirette, f‌ino
alla soglia di euro 7.500, con conseguente esclusione,
in caso di mancata denuncia, del reato di cui all’art.
37 della legge n. 689/1981, alla duplice condizione che:
- a) risultino erogate “nell’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche” (quale specif‌icato nell’art.
35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, conv. con modif. in
L. n. 149/2009), nulla rilevando in contrario l’assenza
di uno specif‌ico collegamento con la partecipazione a
future manifestazioni o gare sportive: - b) le prestazioni
a fronte delle quali viene effettuata l’erogazione non
abbiano carattere di prestazioni professionali, tale da
renderle assimilabili a quelle proprie di un rapporto di
lavoro di tipo subordinato. (Mass. Redaz.) (l. 24 novem-
bre 1981, n. 689, art. 37; d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 67) (1)
(1) La giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso analogo in
riferimento a lavoratori dello spettacolo, iscritti all’Enpals, settore
cui vengono accostati anche coloro che svolgono attività sportive
dilettantistiche e, in aggiunta, anche la categoria di lavoratori che
operano nel settore. Si veda in merito: Cass. civ., sez. lav., 22 gennaio
2009, n. 1640, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna. Ai f‌ini della
conf‌igurabilità del reato sanzionato dall’art. 37 L. 689/1981, si veda
Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2011, n. 25201, ibidem. Sull’argomento
cfr., inoltre, Cass. civ. sez. lav. 6 agosto 1982, n. 4408, ibidem.
svolgImento del processo
1.1 Con sentenza del 20 novembre 2012 la Corte di
Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale
di Massa del 28 novembre 2008, con la quale Della Pina
Giovanni, Di Gino Fabrizio e Ferri Leandro, imputati, in
concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 37
della L. 689/81 e successive modif‌icazioni, (omessa de-
nuncia dei contributi per € 63.064,00 per il periodo aprile
2005 - giugno 2007) erano stati condannati, limitatamente
al periodo gennaio - aprile 2007, previo riconoscimento
della circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni
quindici di reclusione ciascuno, con i doppi benef‌ici di
legge (sospensione condizionale e non menzione).
1.2 La Corte territoriale, dopo aver premesso che gli
imputati erano i gestori della ATHENA SPORT s.r.l. (so-
cietà sportiva dilettantistica iscritta nel registro istituito
dal C.O.N.I. ed aff‌iliata alla F.I.P.C.F.), riteneva che sor-
gesse a loro carico uno specif‌ico obbligo contributivo in
favore dei soggetti che a vario titolo svolgevano funzioni in
detta società (in particolare, gli istruttori, limitatamente
alla attività svolta da persone la cui attività f‌isica non era
f‌inalizzata alla partecipazione a manifestazioni sportive
dilettantistiche; gli addetti alla reception e gli addetti alle
pulizie) escludendo che compensi erogati a dette catego-
rie lavorative andassero ricompresi tra i redditi esenti di
cui all’art. 67 comma 1 lett. m) del T.U.I.R. di cui avrebbe
dovuto benef‌iciare la società sportiva in quanto aff‌iliata
a Federazioni sportiva appartenente al CONI. La Corte di
merito rigettava anche la censura sollevata con riferimen-
to alla entità del trattamento sanzionatorio in quanto la
pena irrogata a ciascuno degli imputati doveva ritenersi
pienamente adeguata al fatto.
1.2 Propongono ricorso personalmente i nominati Della
Pina Giovanni, Di Gino Fabrizio e Ferri Leandro deducen-
do tre articolati motivi che qui di seguito sinteticamente
si enunciano.
Con il primo di essi i ricorrenti denunciano una duplice
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT