Corte di cassazione penale sez. V, 24 luglio 2014, n. 32964 (ud. 29 maggio 2014)

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giur
Rivista penale 10/2014
LEGITTIMITÀ
corte dI cassazIone penale
sez. v, 24 luglIo 2014, n. 32964
(ud. 29 maggIo 2014)
pres. lombardI – est. settembre – p.m. d’angelo (dIff.) – rIc. pIva
Falsità personale y Illecita detenzione di segni
distintivi di corpi di polizia y Utilizzo di dispositivo
lampeggiante a luce blu montato sulla propria au-
tovettura privata y Al di fuori del servizio y Conf‌i-
gurabilità del reato di cui all’art. 497 ter, n. 1, c.p.
y Sussistenza.
. Risponde del reato di illecita detenzione di segni di-
stintivi di corpi di polizia (art. 497 ter, n. 1, cod. pen.)
anche l’appartenente ad uno di tali corpi il quale, al di
fuori del servizio, si avvalga di un dispositivo lampeg-
giante a luce blu montato sulla propria autovettura pri-
vata, non potendosi, al proposito, neppure ritenere che,
in base al principio di specialità di cui all’art. 9 della
legge n. 689/1981, il fatto dia luogo alla sola conf‌igura-
bilità dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 177
c.d.s., che sanziona, al comma 4, l’uso del lampeggiato-
re al di fuori dei casi indicati nel precedente comma 1,
posto che tale illecito presuppone che l’agente sia un
soggetto legittimato all’uso; il che non può dirsi quando
egli sia invece un “quivis de populo”, quale deve rite-
nersi, al di fuori del servizio, anche un appartenente ad
un corpo di polizia. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 497 ter;
nuovo c.s., art. 177) (1)
(1) Sulla conf‌igurabilità del reato de quo, v., con riferimento a fatti-
specie relativa a detenzione di una paletta segnaletica, ancorché non
più in uso, recante i segni del Ministero dei Trasporti, direzione della
motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana, Cass.
pen., sez. V, 14 agosto 2013, n. 35094, in Arch. giur. circ. 2014, 242.
svolgImento del processo
1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza
del 19 febbraio 2013, a conferma di quella emessa Giudice
dell’udienza preliminare del locale Tribunale, all’esito
di giudizio abbreviato, ha condannato Piva Angelino per
il reato di cui all’art. 497 ter c.p., per aver illecitamente
detenuto un dispositivo lampeggiante di colore blu, del
genere di quelli in uso alle Forze di polizia.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personal-
mente ricorso per Cassazione l’imputato per violazione di
legge e vizio di motivazione. Sostiene che il dispositivo era
legittimamente detenuto, in quanto, come appartenente
alla Guardia di Finanza, era abilitato all’uso dello stesso
senza limitazioni di sorta, siccome permanentemente in
servizio, data la sua qualità di pubblico uff‌iciale (nono-
stante si trovasse in vacanza in Calabria). Inoltre, che non
è possibile parlare, nella specie, di illecita detenzione, po-
sto che è tale solo quella non sorretta da validi titoli giu-
stif‌icativi, mentre quello da lui detenuto era stato acqui-
stato attraverso un canale web autorizzato. Evidenzia, in
ogni caso, che il dispositivo era spento. Contesta, inf‌ine,
l’esistenza del dolo.
motIvI della decIsIone
Il ricorso è infondato.
1. L’art. 497 ter c.p. punisce, tra l’altro, chiunque “il-
lecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o docu-
menti di identif‌icazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero
oggetti o documenti che ne simulano la funzione” (comma
1, n. 1).
Nella struttura della fattispecie sono compresi, quindi:
a) la detenzione di oggetti che identif‌icano un corpo di
polizia o ne simulano la funzione; b) la illiceità della de-
tenzione. Il primo requisito è di intuitiva evidenza: vi rien-
trano tutti i segni, contrassegni, documenti od oggetti che
rimandano, inequivocabilmente, ai corpi di polizia, perchè
li identif‌icano nel sociale o costituiscono strumenti attra-
verso cui si esplica la funzione ad essi demandata (divisa,
distintivo, paletta di servizio, ecc.). Deve trattarsi, cioè, di
elementi che portano il quivis de populo ad identif‌icare il
portatore o detentore come soggetto appartenente a forze
di polizia o esplicante una funzione di polizia.
Il secondo requisito è integrato dalla “illiceità” della
detenzione, che ricorre ogniqualvolta la detenzione non
sia sorretta da un valido titolo di legittimazione.
È “illecita”, quindi, non solo la detenzione acquisita at-
traverso la commissione di un reato (nel qual caso il reato
di cui all’art. 497 ter concorre con quello - per esempio:
furto o ricettazione - che ha determinato la detenzione),
ma anche quella che avviene sine titulo, perchè riservata
a soggetti specif‌icamente individuati dall’ordinamento.
Sebbene la rubrica dell’articolo parli, infatti, di “posses-
so di segni distintivi contraffatti”, non è l’autenticità degli
oggetti che viene tutelata dall’ordinamento, ma la riserva
alle forze di polizia dei segni e degli oggetti che identif‌ica-
no queste ultime, perchè attraverso di essi avviene il rico-
noscimento del personale investito della funzione. Tanto
si desume: sia dalla collocazione sistematica dell’art. 497
ter c.p. nel capo IV del titolo VII, intitolato alla “falsità per-
sonale”; sia dal fatto che la “contraffazione” (sotto forma
di fabbricazione o formazione) è oggetto della specif‌ica
(e aggiuntiva) previsione contenuta nel n. 2 dello stes-
so articolo, al comma 1; sia, inf‌ine, dalla ratio ispiratrice
della norma, introdotta dall’art. 1 ter della L. 21 febbraio
2006, n. 49, che ha modif‌icato, con previsione aggiuntiva,
l’art. 10 bis del decreto legge n. 144 del 2005, conv. in legge
n. 55 del 2005, ossia il decreto contenente norme urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale, ed ha inteso
punire la detenzione (oltre alla fabbricazione e all’uso) di
segni distintivi di corpi di polizia, sul presupposto della
potenziale strumentalità di tale condotta rispetto alla con-
sumazione di delitti terroristici. Orbene, nel caso di specie
il Piva è stato fermato mentre circolava con una vettura
sul cui tettuccio era stato collocato un dispositivo lam-
peggiante a luce blu, normalmente in uso - anche se non
esclusivo - alle forze in servizio di ordine pubblico. Trattasi
di un “oggetto”, quindi, che, allorché usato, esonera dal-
l’osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni
relativi alla circolazione stradale e porta a identif‌icare il
suo detentore con un soggetto in servizio di ordine pub-
blico; un oggetto, quindi, che era idoneo a trarre in ingan-

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