Corte di cassazione penale sez. I, 11 agosto 2014, n. 35495 (c.c. 4 giugno 2014)

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10/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
territorialmente delimitato, accede anzitutto l’esercizio
della giurisdizione quale potestà di ciascuno Stato di
applicare le proprie leggi tendenzialmente nei confronti
di chiunque, ma quantomeno nell’ambito del territorio
oggetto della sua sovranità. Anche la giurisdizione tende,
dunque, all’universalità ma, per reciproco riconoscimento
e autolimitazione dei diversi Stati sovrani, è di norma lega-
ta alle condizioni di non extraterritorialità della condotta
e dell’agente, salve le eccezioni espressamente previste,
tra cui appunto quelle prima ricordate in materia di pos-
sibilità di abbordaggio e di interventi in alto mare, e la pos-
sibilità di estradizione. L’estradizione è così, forse, il più
tipico tra gli strumenti della cooperazione internazionale
per la repressione dei crimini. Più in particolare, sulla
scia dell’osservazione che «la persuasione di non trovare
un lembo di terra che perdona ai veri delitti sarebbe un
mezzo eff‌icacissimo a prevenirli», rappresenta il portato di
quella concezione dualista della sovranità che trova radi-
ce nei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale,
con conseguente attribuzione agli strumenti bilaterali o
multilaterali di cooperazione tra gli Stati del compito di
evitare che quel temuto lembo di terra che assicura l’im-
punità venga da taluno raggiunto.
Epperciò, di estradizione, quale condizione e limite
per l’esercizio della giurisdizione, in tanto si può parlare
in quanto il “reo” materialmente si trovi in ambito territo-
riale soggetto alla sovranità di altro Stato. Come, del pari
e più in generale, di limitazione all’esercizio della giuri-
sdizione penale in ragione di un problema di collocazione
extraterritoriale dell’agente può discettarsi, in quanto
detta collocazione lo assoggetti alla sovranità, e alla giuri-
sdizione dunque, di altro Stato.
Va esclusa, invece, la possibilità di evocare una sorta di
libertà, o di esclusione, da qualsivoglia potere sovrano sul
presupposto che la liberta dell’alto mare stia a signif‌icare
che le acque extraterritoriali sono “terra di nessuno”, da
nessuna autorità raggiungibile, idonee ad assicurare l’im-
punità a chiunque, sol che navighi su nave non battente
alcuna bandiera.
Come si è già osservato, la libertà dell’alto mare attiene
al mutuo riconoscimento tra Stati di pari potestà e facoltà
e alla connessa reciproca autolimitazione dei poteri e
diritti sovrani: costituisce, in altri termini, criterio di re-
golazione collegato al principio par in parem non habet
imperium.
Sicché l’assenza di un rapporto, tramite la nave, tra
il navigante in alto mare e altro Stato, non consente al
singolo in quanto tale di rivendicare alcuna generalizzata
esclusione da ogni esercizio di tali diritti e poteri nei suoi
confronti e rende, al contrario, costui soggetto senza limiti
esterni alla potestà coercitiva e punitiva di qualsiasi Stato
le cui leggi abbia violato e alla cui giurisdizione, in base
all’ordinamento interno e in conformità alle norme con-
venzionali, è assoggettato.
8. Concludendo, il ricorso non può che essere rigettato
e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. I, 11 agosto 2014, n. 35495
(c.c. 4 gIugno 2014)
pres. cortese – est. novIk – p.m. IacovIello (dIff.) – rIc. s.
Elezioni y Reati elettorali y Corruzione elettorale
attiva ex art. 86 D.P.R. n. 570/1960 y Conf‌igurabilità
y Estremi.
. Il reato di corruzione elettorale attiva, quale previ-
sto dall’art. 86, comma I, del D.P.R. 16 maggio 1960 n.
570 può essere commesso da “chiunque” e, pertanto,
anche da soggetto che non sia egli stesso candidato,
ben potendo avvenire che vi sia, da parte sua, un qual-
sivoglia interesse ad inf‌luenzare indebitamente l’esito
della competizione elettorale. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 16
maggio 1960, n. 570, art. 86) (1)
(1) Per utili riferimenti in merito al reato in oggetto si vedano: Cass.
pen., sez. fer., 24 agosto 2011, n. 32825, in Ius&Lex dvd n.5/14, ed. La
Tribuna e Cass. pen. sez. I, 17 giugno 1992, n. 2699, ibidem.
svolgImento del processo
Con ordinanza del 3 dicembre 2013 il Tribunale di
Catanzaro, investito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., in acco-
glimento dell’appello del pubblico ministero applicava a
S. G., già raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare
emessa dal G.I.P. di Catanzaro il 15 luglio 2013 per altri
reati, la misura della custodia cautelare in carcere anche
con riferimento al capo 12 bis dell’incolpazione provviso-
ria per il reato di cui all’art. 86 Testo Unico n. 570 del 1960
e 7 Legge 203 del 1991. Il Tribunale, dato conto dell’esi-
stenza, giudiziariamente accertata con plurime sentenze
def‌initive, di un consorzio criminale denominato “C. G.”, e
ricostruito il contesto associativo in cui i reati erano stati
commessi, ricostruiva l’episodio in contestazione.
I collaboratori G. G. e C. S., esponenti di spicco della
cosca, avevano riferito che l’indagato aveva organizzato
nel suo studio due incontri al f‌ine di procurare il voto
elettorale a vantaggio di A. P., già assessore regionale alle
politiche ambientali e candidato alle elezioni regionali
calabresi del 2010. Nel corso degli incontri essi avevano
conosciuto il candidato A., cui erano stati presentati come
amici che potevano aiutarlo nella campagna elettorale.
Dalle dichiarazioni dei collaboranti mentre emergevano le
f‌inalità agevolative del sodalizio perseguite dall’indagato
nell’organizzare e nel dirigere l’incontro, non consenti-
vano di ritenere integrato a carico dell’A. il reato di cor-
ruzione elettorale contestatogli in quanto non provavano
che costui, nel partecipare alla medesima riunione, avesse
promesso ai suoi interlocutori benef‌ici o altre utilità e che
fosse stato effettivamente consapevole di partecipare ad
una riunione con esponenti della criminalità organizzata
calabrese.
Entrambi i collaboratori avevano riferito che era stato
solo S., in separata sede e in assenza del politico, a espli-
citare che era necessario attivarsi in favore dell’A. per
ottenere appalti e commesse nel settore della sanità.

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